La verifica dei requisiti in gara rientra tra le comunicazioni sull’aggiudicazione

Set 18, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, con la sentenza 17 settembre 2026, n. 14991, ha stabilito che le comunicazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario rientrano nel genus delle comunicazioni “relative all’aggiudicazione”. Ne consegue che, quando il disciplinare di gara riserva tali comunicazioni alla PEC inviata al domicilio digitale, la stazione appaltante non può limitarsi a caricare la richiesta di comprova requisiti sulla sola Area Comunicazioni della piattaforma di gara. Il principio si fonda sulla stretta strumentalità tra la verifica dei requisiti e la determinazione conclusiva di aggiudicazione, secondo lo schema procedimentale dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

Il caso: comprova dei requisiti inviata solo tramite Area Comunicazioni

Nella vicenda esaminata dal TAR, la stazione appaltante, dopo aver formulato la proposta di aggiudicazione, aveva richiesto alla concorrente la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in gara. La richiesta era stata veicolata esclusivamente attraverso l’Area Comunicazioni della piattaforma telematica, senza il ricorso alla PEC al domicilio digitale.

Il disciplinare di gara, al punto 3.2, prevedeva come regola generale, al comma 3, l’utilizzo della piattaforma per le comunicazioni relative alla procedura. Il successivo comma 4, tuttavia, introduceva una deroga espressa, stabilendo alle lettere a) e b) che le comunicazioni “relative all’aggiudicazione” e quelle “relative all’esclusione” dovessero essere inviate tramite PEC al domicilio digitale risultante dagli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

L’impresa, non avendo consultato l’Area Comunicazioni e non avendo ricevuto la PEC, non aveva depositato la documentazione richiesta nei termini ed era stata conseguentemente esclusa. Ha quindi proposto ricorso, sostenendo che la richiesta avrebbe dovuto essere trasmessa attraverso il canale espressamente previsto dal disciplinare per le comunicazioni relative all’aggiudicazione.

L’Amministrazione resistente sosteneva invece che la richiesta di comprova dei requisiti non fosse assimilabile a una comunicazione relativa all’aggiudicazione, trattandosi di una fase procedimentale distinta e autonoma.

Il principio di diritto: la verifica dei requisiti è “strumentale” all’aggiudicazione

Il TAR ha respinto la tesi dell’Amministrazione, valorizzando la sequenza procedimentale prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

La norma prevede che l’organo preposto alla valutazione delle offerte predisponga la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina quindi tale proposta e, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Da questa sequenza il TAR trae una conseguenza precisa: la verifica del possesso dei requisiti, pur costituendo un autonomo segmento procedimentale, si colloca tra la proposta di aggiudicazione e la determinazione conclusiva di aggiudicazione, in un rapporto di stretta strumentalità rispetto a quest’ultima.

Secondo il giudice, proprio tale collegamento funzionale consente di ricondurre anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti al genus delle comunicazioni relative all’aggiudicazione, assoggettandole quindi alla stessa modalità partecipativa stabilita dal disciplinare.

Il TAR ha inoltre chiarito che l’art. 29 del D.Lgs. 36/2023 e la regola generale del disciplinare sull’utilizzo dell’Area Comunicazioni non consentono alla stazione appaltante di utilizzare esclusivamente tale canale quando essa stessa abbia previsto, introducendo un autovincolo nella lex specialis, una deroga specifica per le comunicazioni relative all’aggiudicazione e all’esclusione.

Una volta scelta e formalizzata tale modalità partecipativa nel disciplinare, l’Amministrazione è tenuta a rispettarla.

Cosa sono le comunicazioni “relative all’aggiudicazione” nel Codice dei Contratti

Alla luce della pronuncia, per comunicazioni relative all’aggiudicazione non devono intendersi esclusivamente quelle aventi ad oggetto l’atto formale con cui viene disposta l’aggiudicazione.

La categoria può comprendere anche gli atti procedimentali funzionalmente collegati e prodromici a tale determinazione, tra cui le richieste di comprova dei requisiti rivolte al soggetto individuato come proposto aggiudicatario.

Il criterio distintivo individuato dal TAR non è quindi la denominazione formale dell’atto, ma la sua collocazione funzionale all’interno della sequenza procedimentale che conduce dalla proposta di aggiudicazione alla successiva aggiudicazione efficace.

PEC e Area Comunicazioni: le due modalità a confronto

Canale di comunicazioneBase normativa/contrattualeComunicazioni tipiche coperteEffetto in caso di uso scorretto
PEC al domicilio digitaleArtt. 6-bis e 6-ter D.Lgs. 82/2005 (CAD); disciplinare di gara, quando prevede una deroga espressaAggiudicazione, esclusione e, secondo il principio affermato dalla sentenza, verifica del possesso dei requisiti quando funzionalmente collegata all’aggiudicazionePossibile mancata conoscenza legale della comunicazione e conseguente illegittimità degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata risposta
Area Comunicazioni della piattaformaRegola generale del disciplinare di garaComunicazioni ordinarie della procedura non soggette a specifiche derogheL’utilizzo esclusivo può essere contestabile quando il disciplinare riserva espressamente una determinata comunicazione alla PEC

Verifiche e controlli del RUP sulle comunicazioni della fase di comprova requisiti

Per applicare correttamente il principio affermato dal TAR e ridurre il rischio di contestazioni sulla validità della comunicazione, il RUP e gli uffici della stazione appaltante dovrebbero prestare particolare attenzione ai seguenti passaggi:

  1. Verificare il disciplinare di gara. Individuare le disposizioni che regolano le comunicazioni della procedura e verificare se siano previste deroghe alla regola generale dell’utilizzo della piattaforma, in particolare per aggiudicazione ed esclusione.
  2. Qualificare correttamente la richiesta di comprova dei requisiti. Quando la richiesta è rivolta al soggetto individuato come proposto aggiudicatario, considerare il suo collegamento funzionale con la successiva determinazione di aggiudicazione, alla luce dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.
  3. Inviare la richiesta tramite PEC quando il disciplinare lo prevede. Se la lex specialis riserva alla PEC le comunicazioni “relative all’aggiudicazione”, la richiesta di comprova dei requisiti deve essere trasmessa attraverso il domicilio digitale risultante dagli indici previsti dalla normativa.
  4. Non fare affidamento esclusivo sull’autoresponsabilità del concorrente. L’onere del concorrente di monitorare la piattaforma non può essere utilizzato per superare una specifica modalità di comunicazione che la stessa stazione appaltante ha previsto nella lex specialis.
  5. Documentare l’avvenuta trasmissione. Conservare la documentazione relativa all’invio PEC, comprese le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, in modo da poter dimostrare tempi e modalità della comunicazione.
  6. Verificare il canale utilizzato prima di procedere all’esclusione. In caso di mancata comprova dei requisiti entro il termine assegnato, controllare preliminarmente che la richiesta sia stata comunicata secondo le modalità previste dal disciplinare.

Errore frequente: considerare automaticamente sufficiente la pubblicazione o il caricamento della richiesta nell’Area Comunicazioni della piattaforma, senza verificare se la lex specialis abbia previsto una specifica modalità derogatoria per le comunicazioni relative all’aggiudicazione. La sentenza del TAR Lazio evidenzia invece l’importanza del rispetto dell’autovincolo assunto dalla stazione appaltante attraverso il disciplinare.

FAQ

La richiesta di comprova dei requisiti va sempre inviata via PEC?

No. Dipende dalle modalità stabilite dal disciplinare di gara. Secondo il TAR Lazio, quando il disciplinare prevede una deroga espressa che riserva alla PEC le comunicazioni “relative all’aggiudicazione”, anche la richiesta di comprova dei requisiti, in quanto funzionalmente collegata all’aggiudicazione, rientra in tale categoria e deve essere trasmessa attraverso il canale previsto.

Cosa succede se la stazione appaltante usa solo l’Area Comunicazioni nonostante la deroga del disciplinare?

Se il disciplinare riserva le comunicazioni relative all’aggiudicazione alla PEC al domicilio digitale, l’utilizzo esclusivo dell’Area Comunicazioni per la richiesta di comprova dei requisiti può essere contestato. In particolare, l’esclusione fondata sulla mancata risposta a una richiesta non comunicata attraverso il canale previsto dalla lex specialis può risultare illegittima.

Perché la verifica dei requisiti è considerata strumentale all’aggiudicazione?

Perché l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 colloca la verifica del possesso dei requisiti tra la proposta di aggiudicazione e la determinazione finale di aggiudicazione. La verifica costituisce quindi un passaggio funzionalmente necessario affinché l’organo competente possa procedere all’aggiudicazione efficace.

L’Area Comunicazioni della piattaforma non è quindi sufficiente per le comunicazioni di gara?

L’Area Comunicazioni rimane il canale previsto dalla regola generale della procedura quando il disciplinare lo stabilisce. Il problema si pone quando la stessa lex specialis introduce una deroga specifica, riservando determinate categorie di comunicazioni, come quelle relative all’aggiudicazione e all’esclusione, alla PEC al domicilio digitale.

Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico copre anche la mancata consultazione dell’Area Comunicazioni?

Non quando l’Amministrazione abbia previsto nel disciplinare uno specifico e derogatorio canale di comunicazione. Secondo il principio affermato dal TAR, l’onere di monitoraggio della piattaforma non consente alla stazione appaltante di disattendere la modalità partecipativa che essa stessa ha stabilito nella lex specialis.

Qual è il ruolo dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2023?

L’art. 29 disciplina le modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni relative alle procedure di gara attraverso le piattaforme digitali. Tuttavia, secondo il TAR, tale disciplina generale non supera una specifica deroga contenuta nel disciplinare, con la quale la stazione appaltante abbia riservato determinate comunicazioni alla PEC.

Cosa deve controllare un’impresa concorrente per non perdere comunicazioni rilevanti?

L’operatore economico dovrebbe monitorare sia la piattaforma di gara sia la PEC associata al proprio domicilio digitale. In presenza di una clausola del disciplinare che riserva specifiche comunicazioni alla PEC, tuttavia, la corretta osservanza di tale modalità compete alla stazione appaltante.

Cosa insegna la giurisprudenza/prassi: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17 settembre 2026, n. 14991 — riconduce le comunicazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti al genus delle comunicazioni relative all’aggiudicazione quando la verifica è funzionalmente collegata alla determinazione di aggiudicazione e il disciplinare prevede per queste comunicazioni l’invio tramite PEC.
  • Art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023 — disciplina la sequenza tra proposta di aggiudicazione, verifica del possesso dei requisiti e aggiudicazione efficace.
  • Art. 29, D.Lgs. 36/2023 — disciplina la gestione delle comunicazioni e degli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure gestite tramite piattaforme digitali.
  • Artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. 82/2005 (CAD) — riguardano gli indici dei domicili digitali utilizzabili per le comunicazioni elettroniche.
  • Disciplinare di gara, punto 3.2, commi 3 e 4, lett. a) e b) — clausola esaminata nel caso di specie, che prevedeva l’uso della piattaforma come regola generale e la PEC per le comunicazioni relative all’aggiudicazione e all’esclusione.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17 settembre 2026, n. 14991. (giurisprudenzappalti.it)