Malfunzionamento della piattaforma di gara: la proroga del termine offerta è obbligatoria

Set 17, 2026

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IN SINTESI

Con la sentenza n. 1713/2026, pubblicata il 23 luglio 2026, il TAR Piemonte (Sezione Seconda) ha stabilito che, in presenza di un malfunzionamento accertato della piattaforma telematica di e-procurement, la stazione appaltante è tenuta a disporre la proroga o la sospensione del termine di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Il Collegio ha escluso che l’operatore economico, il quale abbia iniziato il caricamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza e abbia tempestivamente segnalato il problema, possa vedersi opporre il principio di autoresponsabilità. È stato inoltre chiarito che il coordinamento tra stazione appaltante e gestore della piattaforma non può essere demandato al concorrente. Il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti che avevano negato la proroga.

Il caso: errore di sistema durante il caricamento dell’offerta

La vicenda riguarda una procedura di gara gestita tramite piattaforma telematica di e-procurement, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. L’operatore economico ricorrente ha effettuato il primo accesso alla piattaforma alle 9:41, con un margine teorico di circa due ore e mezza rispetto alla scadenza.

Al primo tentativo di caricamento, il sistema ha restituito un messaggio di “errore applicativo imprevisto”. Nell’ora successiva l’operatore ha ripetuto più volte il caricamento senza esito, ha inviato tre comunicazioni via PEC alla stazione appaltante tra le 10:06 e le 10:57 e ha aperto due ticket di assistenza sulla piattaforma, ai quali non risulta essere stata fornita risposta scritta prima della scadenza del termine.

Solo attorno alle 11:00, tramite contatto telefonico con il call center del gestore, l’operatore ha ricevuto l’indicazione — non prevista dalle istruzioni tecniche di gara — di comprimere in formato .zip anche i singoli file già pronti in formato PDF. Applicata questa soluzione, il caricamento è ripreso, ma l’operatore non è riuscito a completare la trasmissione dell’offerta tecnica entro le 12:00.

Dopo la chiusura della finestra di caricamento, l’operatore ha reiterato la richiesta di proroga del termine, supportata da un’istanza di accesso agli atti e alla verifica dei log del sistema. La stazione appaltante ha respinto la richiesta, sostenendo che il concorrente non avesse prodotto una comunicazione ufficiale del gestore della piattaforma attestante il malfunzionamento.

Il principio di diritto: chi risponde del malfunzionamento della piattaforma

Il TAR Piemonte ha ritenuto provato il malfunzionamento della piattaforma, non contestato nella sua sostanza nemmeno dal gestore, il quale — pur escludendo rallentamenti generalizzati del sistema — ha riconosciuto la necessità di assistenza e l’indicazione fornita per risolvere il problema di caricamento.

Il Collegio ha richiamato l’art. 25, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di malfunzionamento comprovato, pur temporaneo, delle piattaforme, disponendo se necessario la sospensione del termine per il tempo occorrente al ripristino e la proroga proporzionale alla gravità del disservizio. Rileva inoltre l’art. 92, comma 2, dello stesso Codice, che collega la proroga dei termini proprio ai casi di malfunzionamento previsti dall’art. 25.

Da questo impianto normativo il TAR ha tratto tre corollari operativi: il rischio di malfunzionamento della piattaforma grava sulla stazione appaltante, non sull’operatore economico; è onere della stazione appaltante — non del concorrente — valutare se ricorrano i presupposti per la proroga o la sospensione dei termini; il coordinamento tra la stazione appaltante e il proprio gestore o ausiliario di piattaforma non può essere scaricato sul concorrente già in difficoltà per il disservizio.

Un passaggio della sentenza assume particolare rilievo: la stazione appaltante non può subordinare la proroga a una comunicazione ufficiale che il gestore rifiuti di inviare senza una sua esplicita richiesta, perché il coordinamento tra stazione appaltante e gestore costituisce un rapporto interno all’amministrazione, di cui essa risponde verso i terzi avendo scelto di avvalersi di una piattaforma esterna.

Autoresponsabilità dell’operatore economico: dove finisce e dove inizia

La difesa della stazione appaltante ha invocato il principio di autoresponsabilità, tipicamente utilizzato dalla giurisprudenza per accollare al concorrente le conseguenze di un caricamento tardivo o di problemi imputabili alla propria dotazione informatica.

Il TAR ha chiarito che l’autoresponsabilità dell’operatore economico opera in tre ipotesi tipiche:

  • problemi dell’attrezzatura informatica o della connessione di rete riconducibili al concorrente;
  • condotte non coerenti con le istruzioni tecniche fornite dalla stazione appaltante;
  • caricamento dell’offerta effettuato a ridosso della scadenza in modo tale da non lasciare margine a eventuali imprevisti.

Nel caso esaminato nessuna di queste ipotesi ricorreva: l’accesso alla piattaforma è avvenuto con un margine di oltre due ore rispetto al termine, le istruzioni tecniche erano state rispettate e il malfunzionamento non era riconducibile alla sfera di controllo del concorrente.

Il Collegio ha inoltre precisato che le facoltà previste dagli atti di gara — come caricare l’offerta in anticipo rispetto alla scadenza — restano facoltà e non possono trasformarsi in obblighi impliciti a carico del concorrente.

Malfunzionamento della piattaforma e autoresponsabilità: la tabella di sintesi

ElementoMalfunzionamento della piattaformaProblema imputabile al concorrente
Causa dell’erroreRiconosciuto o comunque provato dal gestore o dai log di sistemaAttrezzatura, connessione o condotta del concorrente
Rispetto delle istruzioni tecnicheIstruzioni rispettate; l’errore emerge nonostante la conformitàIstruzioni non rispettate o interpretate in modo difforme
Tempistica di accesso alla piattaformaAccesso e caricamento avviati con congruo anticipo rispetto alla scadenzaCaricamento avviato a ridosso del termine
Segnalazione del problemaTempestiva, anche attraverso più canali: PEC, ticket e call centerAssente o tardiva
Conseguenza per la stazione appaltanteObbligo di sospensione o proroga ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 36/2023Non sussiste, per tale ragione, un obbligo di proroga

Verifiche e controlli del RUP sul malfunzionamento della piattaforma di gara

Per ridurre il rischio di contenzioso e allineare la gestione della procedura ai principi affermati dal TAR Piemonte, il RUP e la stazione appaltante dovrebbero seguire alcuni passaggi operativi in presenza di segnalazioni di malfunzionamento durante la finestra di caricamento delle offerte:

  1. Acquisire tempestivamente dal gestore della piattaforma i log di sistema relativi alle sessioni dell’operatore che segnala il problema, senza attendere un’istanza di accesso agli atti.
  2. Valutare autonomamente i presupposti per la sospensione o la proroga del termine, senza subordinare la decisione a una comunicazione ufficiale del gestore che il concorrente non è in grado di ottenere.
  3. Pubblicare tempestivamente un avviso generale sul sito istituzionale in caso di malfunzionamento noto, con eventuale sospensione dei termini, anche a prescindere dalla richiesta del singolo concorrente, come previsto dall’art. 92, comma 2, del Codice.
  4. Documentare ogni segnalazione ricevuta — PEC, ticket e contatti telefonici — e la relativa cronologia, per poter motivare adeguatamente l’eventuale diniego o accoglimento della proroga.
  5. Distinguere le facoltà del concorrente dagli obblighi, evitando di interpretare come negligenza la scelta legittima di caricare l’offerta con anticipo ragionevole ma non estremo rispetto alla scadenza.
  6. Consentire la riapertura dei termini per un periodo commisurato al disservizio subito, calcolato, secondo il principio affermato dal TAR, sul tempo intercorso tra il primo accesso dell’operatore e la scadenza originaria.

Errori più frequenti da evitare: scaricare sul concorrente l’onere di ottenere una comunicazione ufficiale del gestore; considerare equivalenti un “rallentamento del sistema” e un “errore di caricamento”, quando si tratta di problematiche tecnicamente distinte; presumere la tardività colpevole del concorrente sulla sola base dell’orario di accesso, senza verificare il margine temporale effettivamente disponibile.

FAQ

In caso di malfunzionamento della piattaforma di gara, la proroga del termine è sempre automatica?

No, non è automatica in senso stretto: l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 richiede che il malfunzionamento sia comprovato. Tuttavia, una volta accertato, la stazione appaltante ha l’obbligo — e non la mera facoltà — di disporre la sospensione o la proroga in misura proporzionale alla gravità del disservizio.

L’operatore economico deve ottenere una comunicazione ufficiale del gestore della piattaforma per chiedere la proroga?

No. Secondo il TAR Piemonte, il coordinamento tra stazione appaltante e gestore della piattaforma è un rapporto interno all’amministrazione. L’onere del concorrente si esaurisce nella tempestiva segnalazione del problema riscontrato, non nell’ottenere conferme ufficiali dal gestore.

Caricare l’offerta poche ore prima della scadenza costituisce sempre negligenza del concorrente?

No, se il margine di tempo è ragionevole. Nel caso deciso, un anticipo di circa due ore e mezza rispetto alla scadenza è stato considerato non censurabile, perché caricare l’offerta prima del termine resta una facoltà del concorrente e non un obbligo di anticipazione sistematica.

Quale periodo di riapertura dei termini deve concedere la stazione appaltante dopo un malfunzionamento accertato?

Secondo il principio affermato dal TAR, la riapertura deve avere una durata pari al tempo intercorso tra il primo accesso alla piattaforma da parte dell’operatore interessato e l’originaria scadenza del termine, in modo da ripristinare l’effettiva disponibilità di tempo compromessa dal disservizio.

Cosa deve fare la stazione appaltante se riceve segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma durante la finestra di caricamento delle offerte?

Deve attivarsi autonomamente per acquisire dal gestore i dati tecnici sul malfunzionamento, ad esempio tramite i log di sistema, e valutare senza indugio se sussistano i presupposti per sospendere o prorogare il termine, eventualmente con un avviso generale pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico è stato escluso in questo caso?

Sì, perché nessuna delle ipotesi tipiche di autoresponsabilità — problemi imputabili all’attrezzatura del concorrente, inosservanza delle istruzioni tecniche o caricamento avviato troppo a ridosso della scadenza — ricorreva nel caso esaminato dal TAR Piemonte.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Sentenza TAR Piemonte, Sezione Seconda, n. 1713/2026 — n. 1143/2026 R.G., pubblicata il 23 luglio 2026, decisa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
  • Art. 25, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023 — obbligo di assicurare la partecipazione alla gara in caso di malfunzionamento comprovato della piattaforma e disciplina delle misure necessarie per garantire la partecipazione degli operatori economici.
  • Art. 92, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — disciplina della proroga dei termini di presentazione delle offerte nei casi di malfunzionamento previsti dall’art. 25, con adeguata pubblicità dell’avviso relativo.
  • Art. 97 Cost. — principio di buon andamento dell’azione amministrativa, richiamato quale parametro di riferimento per la gestione diligente della procedura da parte della stazione appaltante.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Piemonte, Sezione Seconda, sentenza n. 1713/2026 (n. 1143/2026 R.G.)