Sospensione anticipazione lavori pubblici: le regole della legge 152/2026

Set 16, 2026

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IN SINTESI

La sospensione dell’anticipazione nei lavori pubblici è ora possibile grazie all’articolo 1-bis della legge 7 agosto 2026, n. 152, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (cosiddetto “Decreto Infrastrutture”). La norma consente alle stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, per i contratti di lavori in corso di esecuzione. La sospensione opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e non si applica agli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR. La legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2026.

Cosa cambia con l’articolo 1-bis della legge 152/2026

La legge di conversione del Decreto Infrastrutture, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2026, ha introdotto — in sede di esame parlamentare, e non nel testo originario del decreto-legge — l’articolo 1-bis, rubricato “Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici”.

La ratio della norma è dichiarata espressamente nel testo: fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, riconducibili ai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente. Si tratta quindi di una misura emergenziale e temporanea, non di una modifica strutturale del meccanismo dell’anticipazione previsto dal Codice.

In concreto, la sospensione dell’anticipazione nei lavori pubblici non è automatica: deve essere richiesta dall’appaltatore e autorizzata dalla stazione appaltante, che valuta la richiesta caso per caso. Due i limiti principali indicati dalla norma:

  • la sospensione opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, quindi non genera automaticamente nuove coperture finanziarie;
  • il termine ultimo per beneficiarne è fissato al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori interventi normativi.

Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR: per questi appalti il recupero dell’anticipazione prosegue secondo le regole ordinarie dell’articolo 125 del Codice, salvo diverse indicazioni che dovessero arrivare con provvedimenti successivi.

Come funziona oggi il recupero dell’anticipazione: l’articolo 125 del Codice

L’anticipazione del prezzo è la somma che la stazione appaltante versa all’appaltatore all’avvio dei lavori, per consentirgli di sostenere i primi costi di organizzazione, manodopera e approvvigionamento senza doverli integralmente finanziare in proprio. È disciplinata dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023).

Il recupero dell’anticipazione avviene, di norma, mediante trattenute progressive su ciascuno Stato di Avanzamento Lavori (SAL), fino al completo rientro della somma anticipata. È proprio questo meccanismo di recupero graduale — non l’importo complessivo dovuto all’appaltatore, né il diritto stesso all’anticipazione — a essere interessato dalla sospensione temporanea introdotta dall’articolo 1-bis: la norma non modifica quanto spetta all’impresa, ma sposta in avanti nel tempo il momento in cui la stazione appaltante recupera quanto già anticipato.

Va inoltre segnalato un profilo che gli operatori dovranno monitorare in fase applicativa: poiché il Codice collega il progressivo rientro dell’anticipazione anche alla riduzione della garanzia definitiva, la sospensione delle trattenute potrebbe comportare il mantenimento della garanzia per un periodo più lungo di quanto originariamente previsto. La gestione pratica richiederà quindi un coordinamento stretto tra stazione appaltante, RUP, direttore dei lavori e appaltatore.

Prima e dopo la sospensione: tabella di sintesi

La tabella seguente riassume, in modo operativo, cosa cambia rispetto alla disciplina ordinaria dell’articolo 125 del Codice.

AspettoDisciplina ordinaria (art. 125 Codice)Con la sospensione ex art. 1-bis, l. 152/2026
Recupero anticipazioneTrattenute progressive su ogni SAL, senza derogheSospendibile su richiesta dell’appaltatore
AutomaticitàNon prevista alcuna sospensioneNon automatica: richiede autorizzazione della stazione appaltante
Ambito temporaleNessun termine specifico legato a crisi dei prezziNon oltre il 31 dicembre 2026
Interventi PNRRDisciplina ordinaria applicabileEsclusi dalla sospensione
Importo complessivo dovutoInvariatoInvariato (cambia solo la tempistica del recupero)

Verifiche e adempimenti del RUP e della stazione appaltante

Per gestire correttamente una richiesta di sospensione dell’anticipazione nei lavori pubblici, la stazione appaltante e il RUP dovrebbero seguire, indicativamente, questi passaggi:

  1. Verificare l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione: il contratto deve riguardare lavori pubblici in corso di esecuzione e non deve essere finanziato, nemmeno parzialmente, con risorse PNRR.
  2. Acquisire la richiesta formale dell’appaltatore, motivata con riferimento alle difficoltà di approvvigionamento o agli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali, carburanti o prodotti energetici.
  3. Verificare la disponibilità delle risorse a legislazione vigente, poiché la sospensione non comporta nuove coperture finanziarie automatiche.
  4. Valutare gli effetti sulla garanzia definitiva, dato il collegamento tra recupero dell’anticipazione e progressiva riduzione della garanzia stessa.
  5. Definire per iscritto durata e modalità della sospensione, indicando espressamente che non può superare il 31 dicembre 2026.
  6. Informare il direttore dei lavori affinché la gestione dei SAL successivi tenga conto della sospensione disposta.
  7. Conservare la documentazione istruttoria a supporto della decisione, in vista di eventuali controlli o contenziosi.

Gli errori più frequenti da evitare riguardano soprattutto l’automatismo presunto della misura (la sospensione non è un diritto potestativo dell’appaltatore, ma richiede una valutazione e un’autorizzazione della stazione appaltante) e la mancata verifica dell’esclusione PNRR, che può portare a provvedimenti illegittimi se applicata a interventi finanziati, anche parzialmente, con quelle risorse.

FAQ

La sospensione dell’anticipazione nei lavori pubblici è automatica?

No. La sospensione deve essere richiesta dall’appaltatore e autorizzata dalla stazione appaltante, che valuta la richiesta caso per caso. Non si tratta di un diritto che l’impresa può esercitare senza un provvedimento autorizzativo dell’ente appaltante.

Fino a quando si può chiedere la sospensione del recupero dell’anticipazione?

La misura introdotta dall’articolo 1-bis della legge 152/2026 opera non oltre il 31 dicembre 2026. Superata questa data, salvo ulteriori interventi normativi, torna applicabile la disciplina ordinaria dell’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, con recupero tramite trattenute sui SAL.

Gli appalti finanziati con il PNRR possono beneficiare della sospensione?

No, gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR sono esclusi dall’ambito di applicazione della sospensione temporanea prevista dall’articolo 1-bis. Per questi contratti resta applicabile il meccanismo ordinario di recupero dell’anticipazione.

Cosa succede alla garanzia definitiva se si sospende il recupero dell’anticipazione?

Poiché il Codice collega la riduzione della garanzia definitiva al progressivo recupero dell’anticipazione, sospendere le trattenute può comportare il mantenimento della garanzia per un periodo più lungo. Stazioni appaltanti e appaltatori dovrebbero valutare questo effetto prima di attivare la misura.

La sospensione modifica l’importo dell’anticipazione dovuta all’appaltatore?

No. La norma incide soltanto sui tempi e le modalità di recupero della somma già anticipata, non sull’importo complessivo spettante all’impresa né sul diritto stesso all’anticipazione previsto dall’articolo 125 del Codice.

La misura si applica anche agli appalti di servizi e forniture?

No, la formulazione dell’articolo 1-bis fa riferimento ai contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Gli appalti di servizi e forniture restano quindi, in base a quanto risulta dalle prime analisi di settore, fuori dall’ambito applicativo della sospensione.

Da quando è in vigore la sospensione dell’anticipazione nei lavori pubblici?

La legge di conversione n. 152 del 7 agosto 2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 21 agosto 2026, data dalla quale è quindi operativa anche la possibilità di richiedere la sospensione.

Riferimenti normativi e fonti utili

  • Legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2026; in vigore dal 21 agosto 2026).
  • Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026).
  • Articolo 1-bis della legge 152/2026, rubricato “Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici”.
  • Articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), disciplina generale dell’anticipazione del prezzo.
  • Commento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di ANCE, richiamato nella comunicazione ufficiale sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: Legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2026; in vigore dal 21 agosto 2026). (ance.it)