Il concorso di progettazione non sostituisce i requisiti tecnico-professionali di gara

Set 9, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Lazio, sez. II bis, con sentenza relativa al ricorso n. 693/2026, ha annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato per l’adeguamento sismico di una scuola perché l’aggiudicataria aveva fatto valere, come requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati, esperienze consistite nella mera partecipazione a concorsi di progettazione ex art. 152 d.lgs. 50/2016, conclusi con un premio per il secondo posto. Il Collegio ha chiarito che il concorso di progettazione non equivale a un servizio di ingegneria e architettura effettivamente espletato, perché manca l’affidamento e l’esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale con la stazione appaltante. Espunte tali referenze, il requisito minimo richiesto dal disciplinare non risultava raggiunto: da qui l’esclusione dell’aggiudicataria e la declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato.

Il caso: appalto integrato per l’adeguamento sismico di una scuola

La vicenda riguarda una procedura negoziata bandita dal Comune di Borbona, in qualità di stazione appaltante delegata dal Comune di Antrodoco, per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola “Mannetti”.

La gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla Gi.Do.Gi. S.r.l., che ha ottenuto 99,99 punti contro i 99,47 della seconda classificata, Tecton Group S.p.A. Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione contestando, tra l’altro, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti in capo ai progettisti indicati dall’aggiudicataria, membri dello Studio Associato Bottega 17.

Il punto controverso riguardava due referenze professionali: un’esperienza maturata presso il Comune di Parma e una presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta. In entrambi i casi, i professionisti avevano partecipato a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del previgente d.lgs. 50/2016, classificandosi al secondo posto e ottenendo il relativo premio economico.

Una terza referenza, relativa al Comune di Monterenzio, era invece priva del certificato di buona esecuzione richiesto dal disciplinare e non era stata considerata neppure dalla stazione appaltante.

Il disciplinare di gara, al punto 6.2, richiedeva ai progettisti — a pena di esclusione — l’avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare/di fattibilità, definitiva o esecutiva, ovvero alla direzione dei lavori, per importi minimi differenziati tra requisito generale e servizio di punta.

Il principio di diritto: cosa conta ai fini dei requisiti tecnico-professionali

Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri profili dedotti. Il ragionamento del Collegio parte dalla formulazione della lex specialis: il disciplinare richiedeva servizi “espletati” ed “eseguiti”, espressioni che presuppongono attività professionali concretamente svolte nell’ambito di un incarico tecnico.

Il principio affermato è netto: la partecipazione a un concorso di progettazione, anche se premiata, non equivale all’esecuzione di un servizio di ingegneria e architettura ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla gara.

Ciò che rileva non è la qualità della proposta progettuale premiata, ma l’effettivo espletamento di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale con un committente.

Il Collegio ha inoltre precisato che la conclusione non cambia neppure quando l’ente che ha bandito il concorso abbia previsto, nel proprio disciplinare, un’assimilazione della proposta premiata a un servizio di progettazione ai fini curriculari. Tale assimilazione costituisce una fictio valida esclusivamente nell’ambito della procedura concorsuale che la prevede e non può sostituire l’accertamento richiesto dalla diversa lex specialis della gara in cui il requisito viene successivamente utilizzato.

Il ruolo della lex specialis nella verifica dei requisiti

Un aspetto di particolare rilievo pratico riguarda il rapporto tra la lex specialis della gara d’appalto e la disciplina della procedura concorsuale da cui deriva l’esperienza dichiarata.

Secondo il TAR Lazio, la spendibilità di una referenza professionale non può dipendere dalla qualificazione attribuita dall’ente certificatore o dalle previsioni contenute negli atti di un’altra procedura selettiva.

Occorre invece verificare, volta per volta, se l’esperienza dichiarata possieda le caratteristiche richieste dalla specifica lex specialis della gara nella quale viene utilizzata.

Servizi di ingegneria effettivamente svolti e concorsi di progettazione: la differenza

Un servizio di ingegneria e architettura, ai fini dei requisiti di partecipazione nelle gare pubbliche, è una prestazione professionale affidata da un committente ed effettivamente eseguita nell’ambito di un rapporto contrattuale.

Può riguardare la progettazione preliminare, di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva o la direzione dei lavori e, quando previsto dal disciplinare, deve essere comprovato da un certificato di regolare o buona esecuzione rilasciato dal committente.

Un concorso di progettazione, invece, è una procedura selettiva finalizzata a individuare la migliore proposta ideativa fra più elaborati presentati da diversi professionisti. Si conclude con una graduatoria e, eventualmente, con l’attribuzione di un premio economico, ma non necessariamente con l’affidamento e l’esecuzione di un incarico professionale.

La distinzione non è soltanto formale: il certificato rilasciato al termine di un concorso attesta la partecipazione e il premio conseguito, non l’esecuzione di un servizio professionale nell’ambito di un incarico.

Concorso di progettazione e requisiti di gara a confronto

Per distinguere le due fattispecie, ecco gli elementi principali evidenziati dalla pronuncia.

ElementoServizio di ingegneria effettivamente svoltoPartecipazione a concorso di progettazione
Natura dell’attivitàPrestazione professionale affidata ed eseguitaPresentazione di una proposta ideativa nell’ambito di una procedura selettiva
Rapporto con il committenteIncarico contrattuale, derivante da affidamento diretto o gara di serviziNessun affidamento: partecipazione a un bando concorsuale
Esito tipicoProgetto approvato o eseguito e, quando richiesto, certificato di buona esecuzioneGraduatoria di merito ed eventuale premio economico
Prestazione professionale eseguitaNo, salvo successivo affidamento dell’incarico e sua effettiva esecuzione
Spendibilità come requisito tecnico-professionaleSì, se conforme alle condizioni richieste dalla lex specialisNo, se la gara richiede servizi effettivamente espletati ed eseguiti

Verifiche del RUP sui requisiti tecnico-professionali dei progettisti

La sentenza offre indicazioni operative per RUP e commissioni chiamati a verificare le esperienze professionali dichiarate dai progettisti negli appalti integrati.

  1. Verificare la natura giuridica dell’esperienza dichiarata: occorre accertare se la referenza documenti un incarico professionale effettivamente affidato ed eseguito oppure la mera partecipazione a un concorso, un bando ideativo o un’altra procedura selettiva.
  2. Controllare la presenza del certificato di buona esecuzione: quando il disciplinare lo richiede espressamente, la sua assenza può impedire l’utilizzo del servizio ai fini della dimostrazione del requisito.
  3. Non fermarsi alla qualifica formale attribuita dall’ente terzo: un certificato che assimila una proposta di concorso a un “servizio di progettazione” ai fini curriculari interni non è automaticamente spendibile in una diversa gara caratterizzata da una propria lex specialis.
  4. Ricalcolare gli importi al netto delle referenze non pertinenti: se, eliminate le esperienze non ammissibili, il requisito minimo richiesto non è più raggiunto, l’operatore economico deve essere escluso.
  5. Motivare espressamente la valutazione delle referenze contestate: soprattutto in presenza di soccorso istruttorio o contestazioni degli altri concorrenti, la stazione appaltante deve rendere chiaro il percorso seguito nella verifica.
  6. Documentare la verifica nei verbali di gara: il percorso logico seguito dalla commissione deve essere tracciabile anche ai fini dell’eventuale successivo controllo giurisdizionale.

La pronuncia evidenzia inoltre un errore da evitare: limitarsi alla verifica aritmetica degli importi dichiarati rispetto alle soglie richieste dal disciplinare, senza accertare preliminarmente la natura sostanziale delle esperienze utilizzate per raggiungere quegli importi.

Gli altri motivi assorbiti: avvalimento, gravi illeciti professionali e stand still

Avendo accolto il motivo relativo ai requisiti tecnico-professionali dei progettisti, il TAR non ha esaminato nel merito le ulteriori censure riguardanti la mancata verifica dei requisiti delle imprese ausiliarie coinvolte negli avvalimenti, la presunta omessa valutazione di gravi illeciti professionali risultanti dal Casellario ANAC e la mancata verifica di anomalia dell’offerta in relazione al costo della manodopera.

Il Collegio ha invece affrontato il tema dello stand still, respingendo la censura relativa alla stipula del contratto avvenuta sei giorni dopo l’aggiudicazione.

Nel caso esaminato si trattava infatti di un appalto sottosoglia, di importo pari a circa 2 milioni di euro. L’art. 18, comma 3, lettera d), del d.lgs. 36/2023 esclude espressamente l’applicazione del termine dilatorio per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, previsione confermata dall’art. 55, comma 2, dello stesso Codice.

FAQ

Un concorso di progettazione può essere usato come requisito tecnico-professionale in una gara d’appalto?

No, secondo il TAR Lazio, se il disciplinare richiede l’espletamento di “servizi di ingegneria e architettura”, la mera partecipazione a un concorso di progettazione — anche se premiata — non è equiparabile a un servizio effettivamente eseguito, perché manca l’affidamento e l’esecuzione di un incarico professionale su commissione di un committente.

Cosa succede se, dopo aver escluso le referenze non valide, il progettista non raggiunge la soglia minima prevista dal disciplinare?

L’operatore economico deve essere escluso dalla procedura. Se l’illegittimità viene accertata dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto, il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto secondo la disciplina del Codice del processo amministrativo.

Il certificato di un ente che assimila un concorso di progettazione a un servizio professionale è sempre valido in altre gare?

No. L’assimilazione può avere valore all’interno della procedura concorsuale che la prevede, ma non sostituisce la verifica autonoma richiesta dalla lex specialis della diversa gara nella quale il requisito viene fatto valere.

Cosa deve verificare il RUP quando un progettista presenta come referenza un precedente concorso premiato?

Il RUP deve accertare se la documentazione prodotta attesti l’effettiva esecuzione di un incarico professionale oppure soltanto la partecipazione al concorso con conseguimento di un premio. Deve inoltre verificare la presenza del certificato di buona esecuzione quando espressamente richiesto dal disciplinare.

Il termine di stand still si applica sempre alla stipula dei contratti pubblici?

No. L’art. 18, comma 3, lettera d), del d.lgs. 36/2023 esclude l’applicazione del termine dilatorio per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, previsione confermata dall’art. 55 del Codice per gli affidamenti sottosoglia.

Cosa comporta l’annullamento dell’aggiudicazione se il contratto è già stato stipulato?

Nel caso esaminato, accertata l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria priva del requisito di partecipazione, il TAR ha dichiarato l’inefficacia del contratto già stipulato, facendo salve le ulteriori determinazioni della stazione appaltante nell’esercizio dei propri poteri.

È possibile ottenere il risarcimento del danno oltre all’annullamento dell’aggiudicazione?

Sì, ma la domanda risarcitoria deve essere sostenuta da allegazioni e prove concrete sull’esistenza e sull’entità del danno. Una richiesta generica, non accompagnata da elementi specifici, non è sufficiente.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 152, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — previgente disciplina dei concorsi di progettazione, richiamata dalla sentenza per qualificare la natura delle esperienze contestate.
  • Art. 18, comma 3, lettera d), d.lgs. 36/2023 — esclusione del termine dilatorio di stand still per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
  • Art. 55, d.lgs. 36/2023 — conferma l’inapplicabilità dei termini dilatori di cui all’art. 18, commi 3 e 4, agli affidamenti sottosoglia.
  • Artt. 95 e 98, d.lgs. 36/2023 — disciplina dei gravi illeciti professionali e delle relative valutazioni sull’affidabilità dell’operatore economico.
  • Art. 104, d.lgs. 36/2023 — disciplina dell’avvalimento e degli obblighi connessi alla verifica dei requisiti.
  • Artt. 121 e 122 c.p.a. — disciplina della declaratoria di inefficacia del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione.
  • Consiglio di Stato, 11 novembre 2025, n. 8786 — sull’inapplicabilità del termine di stand still agli affidamenti sottosoglia.
  • Consiglio di Stato, n. 407/2015 — richiamata dal TAR in relazione all’assorbimento dei motivi di ricorso quando l’accoglimento di una censura determina il travolgimento dell’intera gara.
  • TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, ricorso n. 693/2026 — concorso di progettazione e requisiti tecnico-professionali dei progettisti.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, sentenza sul ricorso n. 693/2026 (integrato da motivi aggiunti), udienza pubblica del 23 giugno 2026, Presidente Michelangelo Francavilla, Estensore Vincenza Caldarola. Testo integrale disponibile sul portale della giustizia amministrativa.