IN SINTESICon la sentenza n. 6702/2026, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha stabilito che la consegna in via d’urgenza del servizio disposta dopo tre proroghe tecniche già concesse e a gara ormai conclusa è legittima. Il fondamento normativo corretto non è l’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 — che disciplina le proroghe tecniche durante la procedura di gara — ma l’art. 17, comma 9, dello stesso Codice, che consente l’esecuzione anticipata del contratto quando la mancata partenza immediata del servizio provocherebbe un grave danno all’interesse pubblico. I giudici aggiungono un principio di portata generale: un’eventuale illegittimità della consegna d’urgenza non si riverbera comunque sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione, che resta un atto autonomo e distinto.
Il caso: tre proroghe tecniche e la gara conclusa
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato riguarda un appalto di servizi in cui la stazione appaltante, prima della conclusione della procedura di affidamento, aveva disposto ben tre proroghe tecniche successive in favore del gestore uscente, per consentire il completamento della gara. Una scelta che era stata attenzionata dalla Corte dei Conti, segno che l’uso reiterato dello strumento della proroga tecnica non è considerato neutro dagli organi di controllo.
Una volta conclusa la procedura di gara, la stazione appaltante si è trovata di fronte a un problema pratico: non ricorrevano più i presupposti per una quarta proroga tecnica, che difficilmente avrebbe superato il vaglio della Corte dei Conti proprio perché la gara era ormai terminata. La soluzione adottata è stata quella di affidare in via anticipata la gestione dell’appalto all’ATI aggiudicataria, prima ancora della stipula del contratto.
In appello, parte appellante ha censurato il fatto che il giudice di prime cure avesse individuato il fondamento normativo della consegna d’urgenza nell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, mentre — secondo la ricostruzione fatta propria anche dall’Avvocatura erariale — il riferimento corretto sarebbe stato l’art. 120, comma 11, dello stesso Codice. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato questo motivo, ma ne ha tratto conseguenze operative precise, chiarendo il corretto inquadramento giuridico della fattispecie.
Il principio di diritto: consegna d’urgenza tra art. 17 comma 9 e art. 120 comma 11
Il cuore della pronuncia sta nel distinguere con precisione due istituti che intervengono in fasi diverse della vita dell’appalto e che, se confusi, generano incertezza applicativa per RUP e stazioni appaltanti.
La proroga tecnica ex art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 opera durante la procedura di affidamento, quando si registrino ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della gara. In questi casi la norma consente di prorogare il contratto con l’appaltatore uscente, per il tempo strettamente necessario, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in scadenza — ma solo se l’interruzione delle prestazioni determinerebbe un pericolo per persone, animali, cose, igiene pubblica, oppure un grave danno all’interesse pubblico. Una volta che la procedura di gara si è conclusa, questo presupposto viene meno: non esiste più un “ritardo nella conclusione della gara” da fronteggiare, perché la gara è già conclusa.
La consegna in via d’urgenza ex art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023 opera invece in una fase successiva: quella tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto. La norma consente l’esecuzione anticipata delle prestazioni quando la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che il contratto è destinato a soddisfare — tipicamente nei servizi a carattere continuativo, dove un’interruzione anche breve avrebbe ricadute concrete sulla collettività.
Il Consiglio di Stato chiarisce che, nel caso esaminato, il richiamo all’art. 17, comma 9, contenuto nel decreto di aggiudicazione va letto in combinato con il riferimento, presente nello stesso atto, all’art. 120, comma 11, quale presupposto giustificativo delle tre proroghe tecniche già concesse in precedenza — ma non più utilizzabile una volta terminata la gara. Esaurita quella fase, la necessità di continuità del servizio e l’impossibilità di disporre una quarta proroga tecnica hanno reso legittimo il ricorso alla consegna anticipata come disciplinata dall’art. 17, comma 9.
Proroga tecnica e consegna d’urgenza a confronto
La tabella seguente riepiloga le principali differenze tra i due istituti così come emergono dalla sentenza n. 6702/2026.
| Aspetto | Proroga tecnica (art. 120, c. 11) | Consegna d’urgenza (art. 17, c. 9) |
|---|---|---|
| Fase applicabile | Durante la procedura di gara | Tra aggiudicazione e stipula del contratto |
| Presupposto | Ritardo oggettivo e insuperabile nella conclusione della gara | Grave danno all’interesse pubblico da mancata esecuzione immediata |
| Soggetto esecutore | Appaltatore/gestore uscente | Impresa aggiudicataria |
| Condizioni economiche | Prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza | Condizioni del nuovo contratto in corso di stipula |
| Attenzione degli organi di controllo | Uso reiterato monitorato dalla Corte dei Conti | Non oggetto di uno specifico vaglio contabile nel caso esaminato |
Verifiche e cautele del RUP nella consegna in via d’urgenza del servizio
La sentenza offre indicazioni operative dirette per chi gestisce la fase di passaggio tra la conclusione della gara e l’avvio effettivo del servizio.
- Verificare l’effettivo esaurimento delle proroghe tecniche. Prima di ricorrere alla consegna d’urgenza, il RUP deve accertare che non residuino margini per un’ulteriore proroga tecnica ex art. 120, comma 11, e che la gara sia realmente conclusa.
- Individuare la corretta base normativa nel decreto di aggiudicazione. L’atto deve richiamare l’art. 17, comma 9, e non (più) l’art. 120, comma 11, per evitare contestazioni sul fondamento giuridico dell’anticipazione.
- Motivare puntualmente il grave danno all’interesse pubblico. La motivazione deve dare conto in modo specifico delle ragioni per cui l’interruzione, anche breve, del servizio arrecherebbe un pregiudizio concreto alla collettività.
- Documentare la sequenza proroghe-aggiudicazione-consegna. Tracciare con precisione le date e i provvedimenti relativi alle proroghe tecniche precedenti rafforza la tenuta della motivazione in sede di eventuale contenzioso.
- Tenere conto dell’orientamento della Corte dei Conti sull’uso reiterato delle proroghe tecniche, che può rendere non praticabile un’ulteriore estensione con il gestore uscente.
- Ricordare che un vizio nella consegna d’urgenza non contamina l’aggiudicazione. Anche in caso di contestazioni sulla fase esecutiva anticipata, il provvedimento di aggiudicazione resta un atto autonomo, non travolto automaticamente da eventuali criticità nella consegna.
FAQ
Cos’è la consegna in via d’urgenza del servizio negli appalti pubblici?
È l’istituto, disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di far iniziare l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto, quando la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico.
Qual è la differenza tra proroga tecnica e consegna in via d’urgenza del servizio?
La proroga tecnica (art. 120, comma 11) riguarda il contratto in scadenza con l’appaltatore uscente durante una gara ancora in corso; la consegna d’urgenza (art. 17, comma 9) riguarda invece l’avvio anticipato del nuovo contratto con l’aggiudicatario, dopo che la gara si è già conclusa.
La consegna d’urgenza è possibile solo dopo l’aggiudicazione?
Sì. Secondo il Consiglio di Stato, la consegna in via d’urgenza ex art. 17, comma 9, presuppone che la procedura di gara sia conclusa: prima di quel momento, l’eventuale continuità del servizio va gestita con lo strumento della proroga tecnica, se ne ricorrono i presupposti.
Cosa succede se non è motivato il grave danno all’interesse pubblico?
Se la stazione appaltante non dà conto in modo specifico del pregiudizio derivante dall’interruzione del servizio, la consegna d’urgenza rischia di essere ritenuta illegittima per carenza di motivazione, con possibile contenzioso da parte di soggetti interessati.
L’illegittimità della consegna d’urgenza fa cadere l’aggiudicazione?
No. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6702/2026, ha chiarito espressamente che l’eventuale illegittimità della consegna in via d’urgenza del servizio non può determinare l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, trattandosi di atti distinti e autonomi.
Quante proroghe tecniche sono ammissibili prima della conclusione della gara?
Il Codice non fissa un numero massimo, ma la sentenza segnala come l’uso reiterato delle proroghe tecniche (nel caso esaminato, ben tre) sia stato attenzionato dalla Corte dei Conti, e come una quarta proroga, a gara ormai conclusa, non sarebbe stata comunque giustificabile.
Qual è il ruolo della Corte dei Conti rispetto alle proroghe tecniche negli appalti?
La Corte dei Conti esercita una funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle amministrazioni, e può attenzionare l’uso ripetuto delle proroghe tecniche come possibile sintomo di un ricorso non fisiologico a tale strumento, sollecitando la stazione appaltante a concludere tempestivamente le procedure di gara.
Cosa deve verificare il RUP prima di disporre la consegna d’urgenza del servizio?
Il RUP deve accertare che la gara sia effettivamente conclusa, che non siano più praticabili ulteriori proroghe tecniche, e che sussista un grave danno all’interesse pubblico dovuto alla mancata esecuzione immediata delle prestazioni, motivando questi elementi in modo puntuale nel decreto di aggiudicazione.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023 — disciplina l’esecuzione anticipata (consegna in via d’urgenza) del contratto tra aggiudicazione e stipula, in presenza di grave danno all’interesse pubblico.
- Art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 — disciplina la proroga tecnica del contratto con l’appaltatore uscente in caso di ritardo oggettivo e insuperabile nella conclusione della procedura di gara.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 31 agosto 2026, n. 6702 — pronuncia oggetto del presente articolo.
- Ordinanza cautelare di primo grado n. 3484/2025, richiamata nella sentenza come precedente che aveva già confermato la legittimità dell’esecuzione d’urgenza del servizio.
- Corte dei Conti — richiamata in sentenza quale organo che ha attenzionato la reiterazione delle proroghe tecniche disposte nel caso di specie.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31 agosto 2026, n. 6702. (giurisprudenzappalti.it)

