Costi di malattia e infortuni non azzerabili nelle gare pluriennali

Ago 17, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, con la sentenza 17 agosto 2026, n. 4995, ha confermato l’esclusione di un’impresa dalla gara per azzeramento dei costi obbligatori di malattia, infortuni e formazione del personale in sede di verifica di anomalia dell’offerta. Il Collegio ha chiarito che tali voci di costo, legate a eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, sono imprevedibili nel singolo caso ma statisticamente certe e non possono essere azzerate, soprattutto negli appalti di durata pluriennale. Le agevolazioni INPS e INAIL non giustificano, da sole, la decurtazione integrale di queste voci, perché operano su un piano diverso rispetto ai costi connessi alle assenze del personale.

Il caso: azzeramento dei costi obbligatori e verifica di anomalia

La vicenda riguarda un’impresa esclusa da una procedura di gara in sede di verifica di anomalia dell’offerta, per due ordini di ragioni concorrenti: lo scostamento significativo dei costi della manodopera dichiarati rispetto alle tabelle ministeriali e l’azzeramento delle voci relative a malattia, infortuni e formazione del personale, definite dal Collegio come ineliminabili.

L’impresa ricorrente aveva tentato di giustificare l’abbattimento di tali costi facendo leva sulle agevolazioni contributive INPS ed INAIL, sostenendo che queste avrebbero neutralizzato l’incidenza economica delle assenze obbligatorie. Il TAR ha respinto questa impostazione, rilevando che il richiamo alle agevolazioni era generico e non analiticamente sviluppato e, soprattutto, fondato su una sovrapposizione tra piani eterogenei: da un lato le agevolazioni contributive, dall’altro le voci di costo legate all’assenza del lavoratore.

Si tratta, secondo il Collegio, di due fenomeni che non si elidono a vicenda sul piano logico-economico. Le agevolazioni contributive, infatti, non possono essere utilizzate come giustificazione automatica per eliminare integralmente costi connessi a eventi fisiologici del rapporto di lavoro.

Il TAR ha inoltre precisato che nemmeno lo storico aziendale delle assenze per infortunio o malattia può giustificare l’azzeramento delle relative voci di costo. I dati relativi agli anni precedenti hanno valore meramente ricognitivo e non possono determinare la previsione dell’andamento futuro dell’appalto, soprattutto quando questo abbia una durata pluriennale.

Il principio di diritto: cosa sono i costi obbligatori ineliminabili

I costi obbligatori ineliminabili sono le voci di spesa che un operatore economico deve necessariamente prevedere nella propria offerta perché derivano da eventi fisiologici e ordinari del rapporto di lavoro, anche quando non sia possibile prevederne con certezza la manifestazione concreta in un determinato periodo. Rientrano in questa categoria i costi per malattia, infortuni e formazione obbligatoria del personale.

Secondo il principio affermato dal TAR Campania, la prudenza estimativa richiesta nella formulazione dell’offerta economica impone di considerare queste variabili come strutturalmente presenti nel rapporto di lavoro, a prescindere dal fatto che, per il singolo dipendente o nel singolo anno, l’evento possa non verificarsi.

Il principio assume particolare rilievo negli appalti di durata pluriennale, perché un orizzonte temporale più esteso rende statisticamente più probabile il verificarsi di assenze per malattia o infortunio nel corso dell’intera esecuzione contrattuale.

L’azzeramento integrale di queste voci, quindi, non costituisce di per sé un indice di una migliore organizzazione aziendale, ma può rappresentare un elemento di sottostima e inattendibilità del costo del personale offerto, soprattutto quando si accompagni ad altri elementi di criticità dell’offerta.

Costi obbligatori del personale: cosa può e non può giustificare l’azzeramento

La tabella seguente sintetizza i principali elementi considerati nella valutazione della congruità dei costi del personale secondo i principi affermati dal TAR Campania n. 4995/2026.

ElementoPuò giustificare una riduzione dei costi obbligatori?Motivazione secondo il TAR Campania n. 4995/2026
Agevolazioni contributive INPS/INAILNo, se richiamate in modo genericoOperano su un piano diverso rispetto alle voci di costo legate alle assenze del personale
Storico aziendale delle assenzeNoHa valore meramente ricognitivo e non consente di escludere il verificarsi futuro di malattie o infortuni
Scostamento dalle tabelle ministerialiNo, se significativo e non adeguatamente giustificatoLe tabelle costituiscono un parametro di riferimento per la valutazione della congruità dei costi della manodopera
Analisi organizzativa puntuale e documentataSì, potenzialmenteLa riduzione deve essere supportata da elementi specifici, verificabili e non generici

Verifiche e controlli del RUP sui costi della manodopera nelle gare pluriennali

La sentenza offre indicazioni operative per il RUP e la commissione di gara nella fase di verifica di anomalia dell’offerta. In particolare, è opportuno:

  • Confrontare il costo del personale dichiarato con le tabelle ministeriali di riferimento, verificando puntualmente eventuali scostamenti significativi e richiedendo giustificativi analitici, non generici.
  • Controllare la presenza esplicita delle voci relative a malattia, infortuni e formazione obbligatoria, anche quando l’operatore economico invochi agevolazioni contributive.
  • Valutare criticamente i giustificativi basati su agevolazioni INPS/INAIL, verificando che non siano utilizzati per compensare automaticamente l’azzeramento delle voci di costo connesse alle assenze.
  • Considerare la durata pluriennale dell’appalto nella valutazione della congruità, tenendo conto della maggiore probabilità statistica che nel corso dell’esecuzione si verifichino eventi ordinari come malattia e infortunio.
  • Verificare la completa indicazione dei costi accessori, come quelli relativi all’eventuale avvalimento e alle migliorie offerte, la cui omissione può rafforzare il giudizio di inattendibilità complessiva dell’offerta.
  • Garantire un contraddittorio ampio e documentato con l’operatore economico, individuando in modo analitico le singole criticità riscontrate e le relative giustificazioni richieste.

FAQ

L’azzeramento dei costi di malattia e infortuni comporta sempre l’esclusione dalla gara?

Non automaticamente. L’azzeramento costituisce però un elemento che la stazione appaltante deve valutare con particolare attenzione in sede di verifica di anomalia. Se non è supportato da un’analisi economica puntuale e specifica, può concorrere, insieme ad altri indici di inattendibilità, a determinare l’esclusione dell’operatore economico.

Le agevolazioni INPS e INAIL possono giustificare la riduzione dei costi del personale?

Possono essere considerate nell’analisi economica dell’offerta, ma un richiamo generico non è sufficiente a giustificare l’azzeramento delle voci relative a malattia e infortuni. Secondo il TAR Campania, agevolazioni contributive e costi connessi alle assenze operano su piani logicamente distinti.

Perché la durata pluriennale dell’appalto è rilevante nella valutazione dei costi del personale?

Perché su un orizzonte temporale più lungo aumenta la probabilità statistica che si verifichino eventi ordinari come malattie o infortuni. Un’offerta che non prevede alcuna copertura per queste eventualità presenta quindi un maggiore rischio di sottostima nel corso dell’esecuzione.

Lo storico aziendale delle assenze può giustificare l’azzeramento dei relativi costi?

No. Secondo la sentenza, i dati storici sulle assenze del personale hanno valore meramente ricognitivo e non consentono di escludere il verificarsi di malattie o infortuni nel futuro svolgimento dell’appalto.

Cosa deve fare un operatore economico per giustificare correttamente i costi della manodopera in sede di anomalia?

Deve fornire giustificativi analitici e circostanziati, indicando le ragioni delle eventuali riduzioni e dimostrando che queste derivano da elementi concreti dell’organizzazione aziendale. Il semplice azzeramento contabile delle voci obbligatorie o un richiamo generico alle agevolazioni contributive non sono sufficienti.

Cosa rischia la stazione appaltante se non verifica adeguatamente questi elementi?

Una verifica non adeguata della congruità dell’offerta può esporre l’aggiudicazione a contestazioni e contenzioso. Per questo è importante che le richieste di giustificazione e le valutazioni della stazione appaltante siano puntuali, documentate e coerenti con gli elementi economici dichiarati dal concorrente.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 17 agosto 2026, n. 4995 — conferma l’esclusione di un’impresa in sede di verifica di anomalia per l’azzeramento dei costi relativi a malattia, infortuni e formazione del personale, oltre che per lo scostamento dei costi della manodopera dalle tabelle ministeriali.
  • D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) — disciplina generale della verifica di congruità e anomalia dell’offerta economica e della valutazione dei costi della manodopera.
  • Tabelle ministeriali del costo del lavoro — costituiscono parametro di riferimento per la valutazione della congruità dei costi della manodopera dichiarati in offerta.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza 17 agosto 2026, n. 4995 — estremi ufficiali completi da verificare su giustizia-amministrativa.it. (giurisprudenzappalti.it)