IN SINTESIIl Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 10 agosto 2026, n. 6457, ha stabilito che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 per la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti dall’operatore economico non è perentorio, ma ordinatorio. Il suo mancato rispetto da parte della stazione appaltante non determina quindi l’illegittimità della procedura di verifica dell’anomalia, né fa decadere il potere istruttorio della PA. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, valorizzando la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nell’accertare la congruità dell’offerta.
Il caso deciso dal Consiglio di Stato
La vicenda esaminata dalla Sez. V riguarda una procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, nella quale la stazione appaltante, dopo aver ricevuto i primi giustificativi dall’operatore economico, aveva ritenuto necessario richiedere ulteriori chiarimenti prima di pronunciarsi sulla congruità del prezzo proposto. Uno dei motivi di ricorso contestava proprio la tempistica di questa richiesta, sostenendo che il termine fissato dall’art. 110, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici dovesse considerarsi perentorio, con conseguente illegittimità degli atti adottati oltre tale scadenza.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione, richiamando un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza e in quella di altre Sezioni.
Il principio di diritto: perché il termine non è perentorio
Il termine per le spiegazioni sul prezzo previsto dall’art. 110, comma 2, non reca alcuna qualificazione espressa di perentorietà. Il Collegio ha osservato che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 non è qualificato come perentorio e, per questo, oltre che per l’assenza di sanzioni specifiche collegate alla sua violazione, va considerato ordinatorio.
Due elementi sostengono questa conclusione:
Assenza di sanzioni tipizzate. Il Codice non prevede né la decadenza del potere della stazione appaltante né l’esclusione automatica dell’operatore economico in caso di superamento del termine. In assenza di una disposizione che qualifichi espressamente un termine come perentorio, la regola generale in materia di procedimento amministrativo impone di considerarlo sollecitatorio.
Discrezionalità tecnica nella verifica di anomalia. La sentenza ribadisce che la stazione appaltante conserva un margine di discrezionalità nell’istruttoria sulla congruità dell’offerta, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Se, ricevuti i primi giustificativi, permangono dubbi sull’attendibilità dell’offerta, l’amministrazione può legittimamente avanzare ulteriori richieste o convocare l’operatore economico per chiarimenti supplementari.
Il Consiglio di Stato aggiunge un argomento sistematico di rilievo: negare alla stazione appaltante la possibilità di approfondire l’istruttoria si porrebbe in contrasto con l’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, che consente all’amministrazione di respingere l’offerta solo se le giustificazioni fornite non dimostrano sufficientemente la sostenibilità del prezzo o dei costi proposti. Un’istruttoria più accurata, quindi, non solo è consentita ma risponde a un preciso obbligo di verifica sostanziale imposto dal diritto europeo.
Termine perentorio e termine ordinatorio a confronto
Per orientarsi nella distinzione operativa, ecco una sintesi delle differenze pratiche tra le due categorie di termini nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta.
| Caratteristica | Termine perentorio | Termine ordinatorio (art. 110, c. 2) |
|---|---|---|
| Qualificazione normativa | Espressa nel testo di legge | Assente nel d.lgs. 36/2023 |
| Effetto del superamento | Decadenza / illegittimità dell’atto | Nessuna decadenza automatica |
| Sanzione per la PA | Prevista specificamente | Non prevista |
| Margine di proroga/richieste ulteriori | Escluso | Consentito, se motivato dall’istruttoria |
| Rischio di annullamento in giudizio | Elevato | Basso, salvo altri vizi sostanziali |
Le verifiche del RUP nella procedura di anomalia dell’offerta
La qualificazione del termine come ordinatorio non significa che la stazione appaltante possa gestire la verifica di anomalia senza criteri. Il RUP deve comunque muoversi entro alcuni presidi di correttezza procedimentale, per evitare che la discrezionalità tecnica si trasformi in un vizio di eccesso di potere.
- Motivare l’esigenza di ulteriori chiarimenti. Ogni richiesta supplementare successiva ai primi giustificativi deve essere collegata a dubbi specifici e non generici sulla sostenibilità dell’offerta.
- Rispettare il principio del risultato. L’art. 1 del Codice impone comunque tempi ragionevoli: un’istruttoria eccessivamente dilatata, pur non determinando di per sé l’illegittimità dell’atto, può comunque essere sindacata sotto altri profili, ad esempio per ritardo procedimentale.
- Documentare il contraddittorio con l’operatore economico. Verbalizzare richieste, risposte e valutazioni tecniche rende l’istruttoria difendibile in sede di contenzioso.
- Valutare la coerenza con l’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE. L’esclusione dell’offerta va disposta solo se le giustificazioni fornite non dimostrano sufficientemente la congruità del prezzo o dei costi.
- Evitare automatismi. Il superamento del termine, da solo, non giustifica né l’esclusione dell’operatore né l’annullamento della procedura da parte del giudice amministrativo.
Per gli operatori economici, la sentenza comporta una conseguenza speculare: non è possibile contestare la legittimità della procedura solo perché la stazione appaltante ha richiesto chiarimenti oltre il termine iniziale, se la richiesta è funzionale ad approfondire la reale sostenibilità dell’offerta.
FAQ
Il termine dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 è perentorio o ordinatorio?
È ordinatorio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6457/2026, ha confermato che il termine per la richiesta di spiegazioni sul prezzo non è qualificato come perentorio dal Codice, in assenza di sanzioni specifiche collegate alla sua violazione.
Cosa succede se la stazione appaltante richiede chiarimenti oltre il termine previsto?
Non si verifica alcuna decadenza automatica del potere istruttorio né l’illegittimità dell’atto. La richiesta resta valida se motivata dall’esigenza di verificare la congruità dell’offerta, coerentemente con la discrezionalità tecnica riconosciuta alla PA.
La stazione appaltante può avanzare più richieste di giustificativi all’operatore economico?
Sì. Se, dopo i primi chiarimenti, permangono dubbi sull’attendibilità dell’offerta, l’amministrazione può legittimamente richiedere ulteriori spiegazioni o convocare un incontro con l’operatore economico, nell’ambito della propria discrezionalità istruttoria.
Il superamento del termine può essere motivo di ricorso per l’operatore economico escluso?
Difficilmente, da solo. La giurisprudenza costante, richiamata anche nella sentenza n. 6457/2026, esclude che il mero superamento del termine determini l’illegittimità della procedura di verifica dell’anomalia, salvo la presenza di altri vizi sostanziali.
Qual è il fondamento europeo della discrezionalità istruttoria della stazione appaltante?
È l’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, che consente di respingere un’offerta anomala solo se le prove fornite non giustificano sufficientemente il livello di prezzi o costi proposti, legittimando quindi approfondimenti istruttori ulteriori.
Questa interpretazione vale anche per le procedure avviate sotto il vecchio Codice dei contratti?
Il Consiglio di Stato osserva che la giurisprudenza formatasi nel vigore del Codice previgente, favorevole alla discrezionalità della stazione appaltante nella verifica di anomalia, mantiene validità anche nel sistema del d.lgs. 36/2023.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — disciplina la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nella verifica di anomalia dell’offerta.
- Art. 1, d.lgs. n. 36/2023 — principio del risultato, richiamato dal Consiglio di Stato come parametro di correttezza procedimentale.
- Art. 69, Direttiva 2014/24/UE — consente il rigetto dell’offerta anomala solo se le giustificazioni non dimostrano sufficientemente la congruità di prezzi o costi.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457 — pronuncia principale oggetto di questo articolo.
- Precedenti richiamati nella sentenza — Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666; Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8107; Cons. Stato, Sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854; Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472; Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2022, n. 6577; Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2021, n. 2594; Cons. Stato, Sez. V, 1° febbraio 2021, n. 911.
Si raccomanda, prima della pubblicazione definitiva, la verifica puntuale dei singoli precedenti richiamati tramite il portale della giustizia amministrativa.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 agosto 2026, n. 6457 — testo integrale disponibile sul portale della Giustizia Amministrativa (giustizia-amministrativa.it)./ (giurisprudenzappalti.it)

