IN SINTESIIl Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (c.d. “Decreto Infrastrutture e PNRR”), introduce all’articolo 1-bis la facoltà per le stazioni appaltanti di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo nei contratti di lavori pubblici in corso di esecuzione, disciplinata dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). La misura, pensata per attenuare gli effetti del caro-prezzi di materiali da costruzione, carburanti ed energia legato alle tensioni in Medio Oriente, si attiva solo su richiesta dell’appaltatore, non è automatica, opera nei limiti delle risorse disponibili e non oltre il 31 dicembre 2026. Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione il 5 agosto 2026; la norma diventerà pienamente operativa con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Cosa prevede l’articolo 1-bis del Decreto Infrastrutture
L’articolo 1-bis è stato introdotto durante l’esame alla Camera dei deputati, tramite un emendamento confluito nel testo licenziato per l’Aula e poi trasmesso al Senato. Interviene sulla disciplina del recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, con l’obiettivo dichiarato di fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici, riconducibili ai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.
Il comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, sono autorizzate a sospendere il recupero dell’anticipazione del prezzo per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Il comma 2 esclude espressamente dall’ambito di applicazione gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È sufficiente che una quota del finanziamento provenga dal PNRR, anche in un intervento a finanziamento misto, perché la sospensione non sia applicabile.
La disposizione riguarda esclusivamente i contratti pubblici di lavori già in corso di esecuzione: restano fuori i contratti di servizi e forniture, così come le procedure non ancora affidate.
Va inoltre chiarito un punto rilevante per l’attività quotidiana delle stazioni appaltanti: la sospensione non opera in automatico. Come precisato nel dossier del Servizio Studi di Camera e Senato durante l’iter di conversione, si tratta di una facoltà rimessa alla valutazione dell’amministrazione, che deve verificare la fondatezza della richiesta, la durata strettamente necessaria della sospensione e la compatibilità della misura con le risorse effettivamente disponibili in bilancio.
L’iter parlamentare e lo stato di entrata in vigore
Il decreto-legge n. 107/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 ed è in vigore dal 27 giugno 2026, con termine di conversione fissato al 25 agosto 2026. Il disegno di legge di conversione (atto Senato n. 2001) è stato approvato dalla Camera il 3 agosto 2026 e, dopo il voto di fiducia, approvato in via definitiva dal Senato il 5 agosto 2026 (104 voti favorevoli, 62 contrari, un astenuto), con alcune modificazioni rispetto al testo originario.
Cos’è l’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori
L’anticipazione del prezzo è la somma che la stazione appaltante corrisponde all’appaltatore prima dell’avvio dei lavori, per consentirgli di sostenere i primi costi di organizzazione e approvvigionamento senza doverli anticipare integralmente. L’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall’articolo 44 del D.Lgs. 209/2024 (il c.d. Correttivo appalti), la fissa nella misura del 20% del valore del contratto, con facoltà per i documenti di gara di elevarla fino al 30%. L’erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorata degli interessi legali maturati nel periodo di recupero.
Nel regime ordinario, il recupero avviene progressivamente, mediante trattenute applicate su ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL). La sospensione introdotta dall’articolo 1-bis interviene proprio su questo meccanismo di recupero, non sull’erogazione iniziale dell’anticipazione.
Sospensione dell’anticipazione: condizioni a confronto
La tabella seguente riassume gli elementi essenziali della misura, utili per una verifica rapida da parte di RUP e operatori economici.
| Elemento | Contenuto della norma |
|---|---|
| Ambito soggettivo | Appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione |
| Attivazione | Su istanza dell’appaltatore, mai automatica |
| Durata | Tempo strettamente necessario, non oltre il 31 dicembre 2026 |
| Limiti finanziari | Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri |
| Esclusioni | Interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR |
Verifiche e controlli del RUP sulla sospensione dell’anticipazione
Per gestire correttamente un’istanza di sospensione, il RUP e la stazione appaltante dovrebbero seguire alcuni passaggi operativi essenziali:
- Verificare l’ammissibilità del contratto. Accertare che si tratti di un appalto di lavori (non di servizi o forniture) e che sia effettivamente in corso di esecuzione.
- Controllare la fonte di finanziamento. Verificare, anche per i finanziamenti misti, se una quota anche minima proviene dal PNRR, circostanza che esclude l’applicazione della norma.
- Valutare la richiesta dell’appaltatore. Esaminare la motivazione fornita in relazione agli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali, carburanti o energia.
- Verificare la copertura finanziaria. Accertare la disponibilità di risorse a legislazione vigente, senza che la sospensione generi nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Determinare la durata della sospensione. Individuare il “tempo strettamente necessario”, motivando la scelta e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026.
- Formalizzare il provvedimento. Adottare un atto motivato che dia conto della valutazione compiuta, da conservare agli atti del procedimento.
- Programmare il recupero residuo. Pianificare, per il periodo successivo alla sospensione, le modalità di recupero della quota di anticipazione non ancora trattenuta, aspetto che il testo normativo non disciplina nel dettaglio.
Un errore frequente da evitare è trattare la sospensione come un automatismo conseguente alla semplice richiesta dell’appaltatore: la stazione appaltante resta titolare di un potere valutativo e deve motivare adeguatamente l’accoglimento o il diniego, anche in vista di eventuali contestazioni in sede di controllo o contenzioso.
FAQ
La sospensione del recupero dell’anticipazione si applica automaticamente a tutti gli appalti di lavori in corso?
No. La sospensione richiede un’istanza specifica dell’appaltatore e una valutazione della stazione appaltante, che verifica la durata necessaria e la compatibilità con le risorse disponibili. Non è quindi un beneficio che opera in automatico su tutti i contratti in corso.
Gli appalti finanziati con il PNRR possono beneficiare della sospensione?
No. Il comma 2 dell’articolo 1-bis esclude espressamente gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR. Basta una quota minoritaria di finanziamento PNRR, anche in un intervento a finanziamento misto, per escludere l’applicazione della misura.
Fino a quando può durare la sospensione del recupero dell’anticipazione?
La sospensione può durare per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Superata questa data, il recupero dell’anticipazione riprende secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.
La misura riguarda anche i contratti di servizi e forniture?
No. L’articolo 1-bis fa riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Gli appalti di servizi e forniture restano quindi disciplinati dalle regole ordinarie sul recupero dell’anticipazione, anche in presenza di analoghi aumenti dei costi energetici.
Come si recupera la quota di anticipazione non trattenuta durante il periodo di sospensione?
Il testo normativo non specifica in dettaglio le modalità di recupero della quota residua una volta terminato il periodo di sospensione. Si tratta di uno dei nodi applicativi ancora aperti, che potrebbe essere chiarito da linee guida operative o da successivi interventi normativi.
La norma si applica anche ai contratti ancora disciplinati dal vecchio Codice, D.Lgs. 50/2016?
Il dubbio è aperto, perché l’articolo 1-bis richiama espressamente l’articolo 125 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), senza chiarire esplicitamente se la sospensione possa estendersi anche ai rapporti ancora regolati dalla disciplina previgente. È opportuno attendere chiarimenti ufficiali prima di applicare la misura a tali fattispecie.
Quando entra effettivamente in vigore la sospensione del recupero dell’anticipazione?
La misura è già contenuta nel decreto-legge in vigore dal 27 giugno 2026, ma la sua applicazione compiuta è legata alla pubblicazione della legge di conversione, approvata in via definitiva dal Senato il 5 agosto 2026. È consigliabile verificare sulla Gazzetta Ufficiale gli estremi definitivi della legge prima di applicare operativamente la norma.
Cosa deve fare un’impresa che vuole richiedere la sospensione?
L’impresa deve presentare una richiesta motivata alla stazione appaltante, documentando le difficoltà di approvvigionamento o gli aumenti eccezionali dei prezzi subiti. È utile allegare riscontri oggettivi sull’andamento dei costi e indicare la durata della sospensione ritenuta necessaria.
Cosa insegna la normativa: riferimenti e fonti
- Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, “Decreto Infrastrutture e PNRR” — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, in vigore dal 27 giugno 2026.
- Articolo 1-bis del D.L. 107/2026 — sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici.
- Articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) — disciplina dell’anticipazione del prezzo, come modificato dall’articolo 44 del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo appalti).
- Legge di conversione del D.L. 107/2026 — approvata in via definitiva dal Senato il 5 agosto 2026 (DDL S. 2001), con modificazioni rispetto al testo della Camera; estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da verificare.
- ANCE — posizione favorevole alla misura e azione in corso per il superamento dell’esclusione degli interventi PNRR nel primo veicolo normativo utile.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: DL 26 giugno 2026, n. 107 (GU Serie Generale n. 146 del 26-06-2026); iter di conversione presso Camera dei deputati e Senato della Repubblica, XIX Legislatura; nota illustrativa della Direzione Legislazione Opere Pubbliche. (ance.it)

