Proroga del termine di gara a ridosso della scadenza: è illegittima

Ago 6, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 agosto 2026, n. 1538, dichiara illegittima la proroga del termine di partecipazione a una selezione pubblica, concessa dalle ore 10 a mezzanotte dello stesso giorno su istanza di un solo concorrente, presentata a ridosso della scadenza. Il Collegio ravvisa eccesso di potere: la proroga, concessa proprio a ridosso dei giorni festivi che precedevano la scadenza, non poteva ragionevolmente favorire altri soggetti oltre alla controinteressata, tanto più che un precedente avviso di preinformazione aveva già garantito tempi congrui a tutti gli interessati. Ne consegue l'illegittimità della partecipazione della controinteressata e degli atti conseguenti.

Il caso: la proroga concessa a poche ore dalla scadenza

La vicenda riguarda una selezione pubblica il cui avviso, pubblicato il 25 novembre 2025, fissava il termine di presentazione delle domande al 9 dicembre 2025, ore 10.

Il 4 dicembre, con PEC inviata alle 14:02, la futura controinteressata ha chiesto al responsabile del procedimento di posticipare la scadenza alla mezzanotte dello stesso 9 dicembre, motivando la richiesta con la presenza dell'8 dicembre — giorno festivo — immediatamente precedente il termine.

Il Comune ha accolto l'istanza lo stesso giorno, con determina n. 3523, richiamando la circostanza che la scadenza era "preceduta da 3 giorni non lavorativi" tali da restringere i tempi di partecipazione.

La controinteressata si è poi effettivamente avvalsa della proroga, presentando la propria domanda nel nuovo termine.

La ricorrente ha impugnato l'intera sequenza, contestando che una proroga di poche ore, decisa a distanza di pochi giorni dalla scadenza e su sollecitazione di un solo concorrente, non potesse dirsi funzionale all'interesse pubblico alla massima partecipazione.

Il principio di diritto: quando la proroga del termine è illegittima

Una proroga del termine di gara è illegittima quando, per il momento e le modalità in cui viene concessa, non è oggettivamente idonea ad ampliare la platea dei partecipanti, ma può giovare solo a chi l'ha richiesta.

È questo il principio affermato dal Collegio al punto 6.4 della sentenza.

Il TAR valorizza un dato temporale preciso: la proroga è stata concessa a ridosso dei tre giorni non lavorativi che precedevano la scadenza originaria. In questo contesto, un ampliamento di poche ore — dalle 10 alla mezzanotte dello stesso giorno — non consente a un operatore che non avesse già predisposto la documentazione di organizzarsi in tempo utile.

Il beneficio pratico, osserva il Collegio, si concentra quindi sull'unico soggetto che aveva sollecitato la proroga e che, non a caso, è l'unico ad essersene avvalso.

Da qui la qualificazione del vizio come eccesso di potere: la stazione appaltante ha esercitato un potere discrezionale legittimo nella forma — la proroga in sé è pacificamente ammissibile — ma sviato nella sostanza, perché non orientato all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione bensì all'interesse particolare della controinteressata.

Il ruolo dell'avviso di preinformazione

Un elemento decisivo della motivazione riguarda la pubblicazione preventiva di un avviso di preinformazione, avvenuta il 13 ottobre, oltre un mese prima dell'avviso pubblico del 25 novembre 2025.

Secondo il TAR, questo avviso aveva già assicurato "un termine più che congruo per la predisposizione della domanda a tutti i soggetti interessati".

Ne discende che l'argomento difensivo della stazione appaltante — la ristrettezza del termine complessivo, al netto dei giorni festivi — non regge: chi aveva realmente interesse a partecipare disponeva già, grazie alla preinformazione, di un tempo di preparazione ben superiore a quello nominale del bando.

La proroga last minute non colma quindi un deficit informativo reale, ma interviene su un termine che era già adeguato per la generalità dei concorrenti.

Proroga legittima e proroga illegittima a confronto

La distinzione tra le due ipotesi, alla luce della sentenza, può essere sintetizzata così:

Elemento Proroga legittima Proroga come nel caso TAR Calabria n. 1538/2026
Momento della richiesta Con margine sufficiente prima della scadenza A ridosso di giorni festivi immediatamente precedenti il termine
Beneficiario effettivo Platea indeterminata di potenziali concorrenti Solo il soggetto richiedente, unico a presentare domanda nel nuovo termine
Presenza di preinformazione Assente o comunque non tale da rendere il termine originario già congruo Presente, con oltre un mese di anticipo rispetto all'avviso
Motivazione dell'atto Ancorata a un interesse pubblico verificabile, ad esempio modifiche significative agli atti di gara Fondata su un disagio — giorni festivi — non realmente ostativo per chi era già informato
Esito in caso di impugnazione Atto resistente al sindacato di legittimità Vizio di eccesso di potere, con caducazione degli atti conseguenti

 

Verifiche del RUP per gestire correttamente le proroghe di gara

Per evitare che una proroga concessa in buona fede si trasformi in un vizio di eccesso di potere, il RUP dovrebbe:

  • Verificare la fonte della richiesta: se la sollecitazione proviene da un singolo operatore economico e non da esigenze generali riscontrate d'ufficio, valutare con particolare attenzione la reale funzione ampliativa della proroga.
  • Motivare l'atto in modo autonomo dagli interessi del richiedente: la determina di proroga deve richiamare un interesse pubblico verificabile — ad esempio le ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2, del d.lgs. 36/2023, quali modifiche significative ai documenti di gara, informazioni supplementari fornite tardivamente o malfunzionamenti della piattaforma — e non limitarsi a recepire le ragioni esposte dall'istante.
  • Valutare la proporzionalità della proroga concessa rispetto al problema segnalato: un differimento di poche ore, quando il problema lamentato riguarda giorni interi di chiusura degli uffici, è indice di uno scarso effetto ampliativo reale.
  • Verificare l'esistenza di atti di preinformazione o altre forme di pubblicità preventiva: se già presenti, questi elementi riducono la necessità di ulteriori proroghe e vanno considerati nella motivazione dell'eventuale diniego o accoglimento dell'istanza.
  • Dare tempestiva pubblicità della proroga sul sito istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del Codice, assicurando che tutti i potenziali interessati — non solo il richiedente — possano beneficiarne.
  • Tenere traccia documentale della tempistica: data e ora della richiesta, data e ora dell'atto di accoglimento e distanza temporale rispetto alla scadenza originaria sono elementi che, come dimostra la sentenza, il giudice amministrativo valorizza in modo puntuale.

FAQ

Una proroga del termine di gara richiesta da un solo concorrente è sempre illegittima?

No, non automaticamente. Diventa illegittima quando le circostanze concrete — tempistica, durata, contesto — dimostrano che il beneficio si è concentrato solo sul richiedente e non ha potuto ragionevolmente giovare ad altri operatori interessati alla gara.

Cosa si intende per eccesso di potere in materia di proroga dei termini di gara?

È il vizio che ricorre quando la stazione appaltante esercita un potere discrezionale astrattamente legittimo — concedere una proroga — ma lo sviamento risulta evidente dai fatti: l'atto persegue un interesse particolare anziché l'interesse pubblico alla massima partecipazione, che dovrebbe giustificarlo.

L'avviso di preinformazione incide sulla legittimità di una proroga successiva?

Sì. Se un avviso di preinformazione ha già garantito agli interessati un tempo congruo per predisporre la domanda, una proroga concessa a ridosso della scadenza per pochi giorni festivi perde gran parte della sua giustificazione, perché il termine complessivo effettivo era già adeguato.

Quali sono i casi in cui il Codice dei Contratti Pubblici impone la proroga dei termini di gara?

L'art. 92, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede la proroga quando un operatore riceve informazioni supplementari significative meno di sei giorni prima della scadenza, quando sono apportate modifiche significative ai documenti di gara, oppure nei casi collegati al malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

Cosa succede alla domanda presentata nel termine prorogato, se la proroga viene poi annullata dal giudice?

Come chiarito al punto 6.5 della sentenza, l'illegittimità della proroga si riflette sulla partecipazione stessa del soggetto che se ne è avvalso: la sua domanda risulta presentata fuori termine, con conseguente illegittimità di tutti gli atti successivi che ne hanno recepito gli effetti, inclusa un'eventuale ammissione a finanziamento.

Un operatore economico può impugnare una proroga di cui non ha beneficiato?

Sì, se dimostra un interesse concreto e attuale, tipicamente perché la proroga ha permesso la partecipazione di un concorrente altrimenti fuori termine, alterando l'esito della procedura in cui l'operatore ricorrente è coinvolto.

Quanto tempo prima della scadenza deve essere concessa una proroga per essere considerata legittima?

Non esiste un termine fisso stabilito dalla legge: la sentenza in commento valorizza piuttosto la proporzionalità tra il disagio lamentato — giorni festivi — e l'entità della proroga concessa — poche ore — oltre alla presenza di eventuali strumenti di pubblicità preventiva già idonei a garantire tempi congrui.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 agosto 2026, n. 1538: illegittimità della proroga del termine di presentazione delle domande concessa a ridosso della scadenza a beneficio di un solo concorrente, per eccesso di potere.
  • Art. 92, comma 2, d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici): individua i casi tipici in cui la proroga dei termini è dovuta — informazioni supplementari tardive, modifiche significative ai documenti di gara, malfunzionamenti delle piattaforme digitali — e impone la tempestiva pubblicità dell'avviso di proroga sul sito istituzionale.
  • Art. 92, comma 3, d.lgs. 36/2023: in caso di proroga, gli operatori che hanno già presentato offerta possono ritirarla ed eventualmente sostituirla, a tutela della par condicio tra i concorrenti.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consultazione dei testi ufficiali.

Fonte: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 agosto 2026, n. 1538 — testo integrale disponibile su giurisprudenzappalti.it.