IN SINTESIL'abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008 (già disciplinata dalla legge n. 46/1990) non costituisce un requisito di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici. Lo ha ribadito il TAR Puglia, Bari, Sez. I, con la sentenza 3 agosto 2026, n. 954, richiamando un orientamento consolidato dell'allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e della giurisprudenza amministrativa. L'abilitazione va infatti dimostrata in fase esecutiva, mentre ai fini dell'ammissione in gara è sufficiente il possesso della qualificazione SOA nella categoria pertinente.
Il caso: mancanza dell'abilitazione D.M. 37/2008 e ricorso dell'impresa concorrente
Una società concorrente ha impugnato l'aggiudicazione di una procedura di gara, sostenendo che l'impresa risultata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per carenza dell'abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008.
Secondo la ricorrente, tale abilitazione costituirebbe un requisito di idoneità professionale essenziale e inderogabile, la cui assenza al momento della presentazione dell'offerta comporterebbe automaticamente l'esclusione dalla procedura.
Il TAR Puglia ha respinto il motivo di ricorso, giudicandolo infondato. Il punto centrale della decisione riguarda la corretta collocazione dell'abilitazione D.M. 37/2008 nel sistema dei requisiti previsti per gli appalti pubblici: non tra i requisiti di ammissione alla gara, ma tra quelli che l'operatore economico deve dimostrare nella fase di esecuzione del contratto.
Il principio di diritto: abilitazione tecnica come requisito di esecuzione, non di partecipazione
Il Tribunale ha richiamato un orientamento interpretativo consolidato, già seguito in passato dalla stessa Sezione (Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 2157) e fondato su due pronunce dell'allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: la deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002 e il parere n. 6 del 12 gennaio 2001.
Secondo questo orientamento, le abilitazioni previste dalla legge n. 46/1990 e ora dal D.M. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, ma requisiti da comprovare in fase esecutiva.
A supporto di questa lettura, la sentenza richiama anche pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, oltre alla delibera ANAC n. 530 del 17 maggio 2017, secondo cui l'abilitazione può essere comprovata dall'impresa esecutrice anche indicando, in fase esecutiva, un tecnico in possesso dei requisiti prescritti.
Il possesso della certificazione SOA assolve invece ogni onere documentale relativo alla capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, in coerenza con il divieto di aggravare gli oneri probatori in materia di qualificazione.
Di conseguenza, se il disciplinare di gara richiede come requisito di partecipazione la qualificazione SOA in una determinata categoria, l'assenza dell'abilitazione D.M. 37/2008 al momento dell'offerta non costituisce, di per sé, motivo di esclusione.
Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: la differenza che conta
Nel sistema degli appalti pubblici, non tutti i requisiti richiesti all'operatore economico hanno la stessa funzione né la stessa collocazione temporale.
Requisito di partecipazione: è la condizione che l'operatore economico deve possedere e dichiarare al momento della presentazione dell'offerta. La sua assenza comporta l'esclusione dalla procedura. Rientra in questa categoria, ad esempio, la qualificazione SOA nella categoria e classifica richieste dal disciplinare.
Requisito di esecuzione: è la condizione che l'operatore economico deve possedere per eseguire correttamente le prestazioni contrattuali, ma la cui dimostrazione può intervenire anche dopo l'aggiudicazione, prima o durante lo svolgimento dei lavori.
L'abilitazione D.M. 37/2008 rientra in questa seconda categoria: non incide sull'ammissione in gara, ma condiziona la fase esecutiva del contratto.
Nel caso deciso dal TAR Puglia, il disciplinare richiedeva quale unico requisito di partecipazione la qualificazione SOA nella categoria OG11, classifica I, senza menzionare l'abilitazione D.M. 37/2008 come autonomo requisito di ammissione. Poiché l'aggiudicataria aveva dichiarato e dimostrato il possesso della relativa attestazione SOA, il motivo di esclusione dedotto dalla ricorrente è stato ritenuto infondato.
Requisiti di partecipazione vs requisiti di esecuzione: tabella di sintesi
La tabella seguente riepiloga le differenze pratiche tra le due categorie di requisiti, così come emerse dalla sentenza in commento.
| Aspetto | Requisito di partecipazione (es. SOA) | Requisito di esecuzione (es. abilitazione D.M. 37/2008) |
|---|---|---|
| Momento di verifica | In sede di offerta/ammissione | In fase di esecuzione del contratto |
| Conseguenza dell'assenza | Esclusione dalla gara | Non determina l'esclusione dalla gara; deve essere garantito per l'esecuzione |
| Prova richiesta | Attestazione SOA nella categoria pertinente | Abilitazione prevista dal D.M. 37/2008, anche tramite tecnico incaricato |
| Fonte di riferimento | Codice dei Contratti Pubblici e disciplinare di gara | D.M. n. 37/2008, già legge n. 46/1990 |
Verifiche e controlli del RUP sull'abilitazione D.M. 37/2008
Per ridurre il rischio di contenzioso e di annullamento degli atti di gara, RUP e stazioni appaltanti dovrebbero distinguere con chiarezza i requisiti richiesti per la partecipazione da quelli necessari per l'esecuzione.
- Distinguere nel disciplinare i requisiti di partecipazione e quelli di esecuzione: evitare formulazioni ambigue che possano generare incertezza sull'ammissibilità delle offerte.
- Non richiedere l'abilitazione D.M. 37/2008 come condizione di ammissione: salvo che una specifica norma di settore la imponga espressamente per quella tipologia di appalto.
- Verificare la qualificazione SOA: controllare che il concorrente possieda la categoria e la classifica richieste dal disciplinare, quando queste costituiscono il requisito di partecipazione.
- Verificare l'abilitazione in fase esecutiva: chiedere all'aggiudicatario, prima dell'avvio delle lavorazioni soggette al D.M. 37/2008, la documentazione comprovante l'abilitazione propria o del tecnico incaricato.
- Documentare la distinzione tra le due categorie di requisiti: conservare agli atti gli elementi utili a motivare con chiarezza eventuali provvedimenti di ammissione o esclusione.
- Valutare con cautela le contestazioni: prima di accogliere una richiesta di esclusione fondata sulla carenza dell'abilitazione tecnica, verificare se il disciplinare la prevedesse effettivamente come requisito autonomo di partecipazione.
FAQ
L'abilitazione D.M. 37/2008 è sempre un requisito di partecipazione alla gara?
No. Secondo l'orientamento richiamato dal TAR Puglia, l'abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. 37/2008 non è un requisito di partecipazione, ma un requisito da dimostrare in fase esecutiva del contratto, salvo diversa e specifica previsione normativa di settore.
Un'impresa priva dell'abilitazione D.M. 37/2008 può essere esclusa dalla gara?
In linea di principio no, se il disciplinare richiede come requisito di partecipazione la qualificazione SOA nella categoria pertinente. L'assenza dell'abilitazione tecnica al momento dell'offerta non giustifica di per sé l'esclusione, ma rileva nella successiva fase esecutiva.
Cosa deve dimostrare l'impresa aggiudicataria in fase esecutiva?
L'impresa deve comprovare il possesso dell'abilitazione prevista dal D.M. 37/2008, anche indicando come responsabile delle lavorazioni un tecnico in possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto richiamato dalla delibera ANAC n. 530/2017.
La qualificazione SOA sostituisce l'abilitazione D.M. 37/2008?
Non la sostituisce in senso tecnico. La SOA assolve alla funzione di requisito di partecipazione per i lavori per i quali è richiesta, mentre l'abilitazione D.M. 37/2008 resta un adempimento distinto, da soddisfare nella fase esecutiva.
Il RUP può richiedere l'abilitazione D.M. 37/2008 come requisito di gara?
Richiederla come autonomo requisito di partecipazione, in assenza di una specifica base normativa che lo imponga per quella tipologia di appalto, può esporre la stazione appaltante al rischio di un aggravio probatorio non consentito e di conseguente contenzioso.
Cosa succede se il disciplinare non menziona l'abilitazione D.M. 37/2008?
Se il disciplinare non configura l'abilitazione come requisito autonomo di partecipazione, la sua mancata dimostrazione in sede di gara non costituisce, secondo il principio affermato dal TAR Puglia, motivo di esclusione. L'abilitazione dovrà essere garantita nella fase esecutiva.
Questo principio vale per tutti i tipi di appalto?
Il principio è stato affermato con riferimento a un appalto di lavori nella categoria SOA OG11. La sua applicazione ad altre categorie o tipologie contrattuali deve essere valutata caso per caso, verificando le previsioni specifiche del disciplinare e le eventuali norme di settore applicabili.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2026, n. 954 — abilitazione D.M. 37/2008 come requisito di esecuzione, non di partecipazione.
- TAR Puglia, Bari, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 2157 — precedente conforme richiamato dalla sentenza in commento.
- Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002 e parere n. 6 del 12 gennaio 2001 — origine dell'orientamento interpretativo richiamato dal TAR.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013, n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671 — precedenti richiamati a conferma del principio.
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 11 marzo 2020, n. 3183 — ulteriore precedente richiamato nella sentenza.
- ANAC, delibera n. 530 del 17 maggio 2017 — modalità di dimostrazione dell'abilitazione in fase esecutiva tramite tecnico incaricato.
- D.M. n. 37/2008, già legge n. 46/1990 — disciplina delle abilitazioni per l'installazione degli impianti.
- Codice dei Contratti Pubblici — disciplina generale dei requisiti di partecipazione e di esecuzione negli appalti pubblici.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 3 agosto 2026, n. 954. (giurisprudenzappalti.it)

