RTI in servizi e forniture: il principio di corrispondenza non si applica

Lug 30, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza 29 luglio 2026 n. 4771, ribadisce un principio consolidato dal Consiglio di Stato (sent. n. 9599/2025): il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, si applica solo agli appalti di lavori, non a servizi e forniture. Negli appalti di servizi (come la riscossione tributi) e forniture, la stazione appaltante può legittimamente prevedere che i requisiti siano posseduti “dal raggruppamento nel complesso”, senza vincolare ciascuna impresa a una quota di esecuzione corrispondente alla propria qualificazione.

Il caso: l’esclusione contestata dal RTI aggiudicatario del servizio di riscossione tributi

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, dell’aggiudicazione di una gara per il servizio di riscossione tributi disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Il ricorrente sosteneva che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per violazione dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12, in quanto una delle imprese raggruppate non possedeva, in proporzione alla quota di esecuzione assunta (pari al 60%), i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti.

A sostegno della censura, il ricorrente richiamava l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2019, che aveva affermato la necessità di corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione. Il TAR ha però osservato che quel precedente riguardava un appalto di lavori, categoria per cui l’art. 30 dell’Allegato II.12 detta una disciplina specifica non estensibile, per analogia, a servizi e forniture.

Il disciplinare di gara, al punto 6.4, prevedeva che i requisiti fossero soddisfatti “dal raggruppamento nel complesso” — una clausola che il TAR ha ritenuto legittima espressione della discrezionalità della stazione appaltante, esercitata ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), del Codice.

Il principio di corrispondenza: cos’è e da dove nasce

Il principio di corrispondenza è la regola secondo cui, nei raggruppamenti temporanei di imprese, ciascun operatore deve eseguire le prestazioni in una percentuale corrispondente alla propria quota di qualificazione e di partecipazione al raggruppamento. Nasce, storicamente, con l’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, che imponeva questa corrispondenza in modo generalizzato per tutti gli appalti.

La riforma del 2012 (d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012) ha ristretto la regola ai soli appalti di lavori, eliminandola per i servizi. Il Codice del 2023, all’art. 68, ha proseguito su questa linea, eliminando peraltro la stessa distinzione tra RTI orizzontale e verticale e, con essa, l’obbligo generalizzato di indicare le quote di lavori o servizi assunte da ciascun partecipante. L’art. 30 dell’Allegato II.12, richiamato dall’art. 68, comma 11, si colloca nella parte del Codice dedicata specificamente ai soggetti abilitati a eseguire lavori, il che ne circoscrive naturalmente il perimetro applicativo.

Lavori, servizi e forniture: quando si applica il principio di corrispondenza

La tabella seguente sintetizza la differenza di disciplina tra le due tipologie di appalto, così come ricostruita dalla giurisprudenza citata nella sentenza.

Tipologia di appalto Principio di corrispondenza Base normativa Discrezionalità della stazione appaltante
Lavori Si applica (qualificazione = quota di esecuzione) Art. 30 Allegato II.12, richiamato dall’art. 68, c. 11 Limitata: la corrispondenza è un vincolo di legge
Servizi Non si applica Art. 68, c. 2 e c. 4 lett. b) Ampia: la SA può richiedere il requisito “in capo al raggruppamento”
Forniture Non si applica Art. 68, c. 2 e c. 4 lett. b) Ampia: la SA può richiedere il requisito “in capo al raggruppamento”

 

Verifiche del RUP sui requisiti dei RTI in appalti di servizi e forniture

Per RUP, commissioni di gara e operatori economici, la sentenza offre alcune indicazioni operative dirette a ridurre il rischio di contenzioso in fase di verifica dei requisiti dei raggruppamenti:

  • Distinguere sempre la natura dell’appalto (lavori, servizi o forniture): prima di applicare l’art. 30 dell’Allegato II.12, occorre verificare la tipologia di contratto, poiché la sua applicabilità è circoscritta ai lavori.
  • Verificare il tenore del disciplinare di gara: se prevede che i requisiti siano posseduti “dal raggruppamento nel complesso” per servizi o forniture, tale clausola è legittima ex art. 68, comma 4, lett. b), purché proporzionata e motivata da esigenze obiettive.
  • Controllare il possesso complessivo dei requisiti in capo al RTI: per servizi e forniture non deve essere pretesa la corrispondenza individuale tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, in assenza di una specifica previsione della lex specialis.
  • Accertare i requisiti specifici dell’esecutore: l’esecutore materiale della singola prestazione deve comunque possedere i requisiti specifici per quella prestazione, come richiesto dall’art. 68, comma 2, indipendentemente dall’assenza dell’obbligo di corrispondenza percentuale.
  • Motivare adeguatamente in atti le clausole del disciplinare: quando la stazione appaltante disciplina i requisiti senza imporre una corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione, è opportuno esplicitare le ragioni della scelta per prevenire censure in sede di ricorso.
  • Per gli operatori economici: valutare con attenzione, in fase di costituzione del RTI, la ripartizione interna delle prestazioni anche quando la lex specialis non impone vincoli percentuali, per evitare squilibri organizzativi in fase esecutiva.

L’errore più frequente, in questo ambito, resta l’applicazione automatica e indistinta dell’Adunanza Plenaria n. 6/2019 anche a fattispecie di servizi o forniture, senza considerarne l’ambito di applicazione originario, riferito ai soli lavori.

FAQ

Il principio di corrispondenza si applica sempre ai RTI che partecipano a una gara pubblica?

No. Secondo il TAR Campania e il Consiglio di Stato (sent. n. 9599/2025), il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione si applica solo agli appalti di lavori. Per servizi e forniture non vige un obbligo di legge in tal senso, salvo che la stazione appaltante non lo preveda espressamente nel disciplinare.

Cosa prevede l’art. 30 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici?

L’art. 30 dell’Allegato II.12 disciplina i requisiti dei soggetti abilitati a eseguire lavori pubblici, singoli o riuniti in raggruppamento. Prevede, tra l’altro, che le quote di partecipazione al raggruppamento possano essere liberamente stabilite entro i limiti dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascun associato.

Un RTI può partecipare a una gara di servizi se solo una parte delle imprese possiede tutti i requisiti richiesti?

Sì, se il disciplinare di gara prevede che i requisiti siano soddisfatti dal raggruppamento nel complesso, come consentito dall’art. 68, comma 4, lett. b), del Codice. Resta fermo che l’esecutore della singola prestazione deve comunque possedere i requisiti specifici per quella prestazione, ai sensi dell’art. 68, comma 2.

La riscossione tributi è considerata un servizio o un lavoro ai fini della disciplina sui RTI?

La riscossione tributi rientra nella categoria dei servizi. Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 30 dell’Allegato II.12 né il correlato principio di corrispondenza, previsto per i soli appalti di lavori.

Cosa cambia rispetto alla disciplina del Codice del 2016 in materia di corrispondenza per i RTI?

Il Codice del 2023 ha eliminato la distinzione tra RTI orizzontale e verticale e, con essa, l’obbligo generalizzato di indicare le quote di lavori o servizi assunte da ciascun partecipante, confermando l’impostazione già emersa dopo la riforma del 2012, che aveva circoscritto il principio di corrispondenza ai soli appalti di lavori.

Una stazione appaltante può comunque scegliere di imporre il principio di corrispondenza anche per servizi o forniture?

La sentenza non esclude questa possibilità in via generale, ma chiarisce che, in assenza di un obbligo di legge, la scelta di richiedere i requisiti “dal raggruppamento nel complesso” rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), purché proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 68 d.lgs. n. 36/2023 — disciplina la presentazione dell’offerta da parte di RTI e consorzi ordinari, inclusi i requisiti di partecipazione (commi 2, 4 lett. b, 11).
  • Art. 30 Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 — disciplina i requisiti dei soggetti (singoli o riuniti) abilitati a eseguire lavori pubblici.
  • Art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. n. 163/2006 (previgente) — disciplina originaria del principio di corrispondenza, poi ristretta ai lavori dal d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012.
  • Cons. Stato, Ad. Plen., 28 aprile 2014, n. 27 — nega la vigenza generalizzata del principio di corrispondenza per gli appalti di servizi sotto il previgente Codice.
  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6/2019 — richiamata dal ricorrente, ma riferita a un appalto di lavori.
  • Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599 — precedente più recente, richiamato dal TAR Campania, che esclude l’applicabilità dell’art. 30 Allegato II.12 a servizi e forniture.
  • Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264; Sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641; Ad. Plen., 5 luglio 2012, nn. 22 e 26 — richiamate dal TAR a sostegno della sufficienza dell’indicazione percentuale delle quote di esecuzione.
  • TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 luglio 2026, n. 4771 — sentenza oggetto del presente approfondimento.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 29 luglio 2026, n. 4771 (giurisprudenzappalti.it)