Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 11/12/2025 n. 3846 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede se, la semplificazione introdotta dall’art. 52 del Codice, sia applicabile anche al controllo sui requisiti che, la Stazione Appaltante (SA), deve eseguire sui subappaltatori. In particolare, ci si riferisce a queste frequenti casistiche: 1 – affidamento d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto anch’esso inferiore a tale importo; 2 – affidamento d’importo superiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto d’importo uguale o inferiore ad € 40.000 + IVA. Ad avviso della scrivente SA, entrambi i casi potrebbero essere oggetto della semplificazione in parola; questo a condizione che, le predette casistiche, siano chiaramente indicate e disciplinate, nel regolamento annuale sulle modalità di svolgimento dei controlli a campione, di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si chiede un parere in merito.
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto la risposta è negativa. Si rileva che il regime di semplificazione introdotto dall’art.52 del Codice deve riferirsi, come espressamente riportato nella relazione illustrativa, al solo affidatario. In virtù del combinato disposto dell’art.48 comma 4 del codice che prevede “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice” e del comma 4 dell’art. 119 comma D.Lgs.36/2023 che prevede espressamente che in caso di ricorso al subappalto è necessaria l’autorizzazione della SA a condizione che: “b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro”, – si ritiene che non possa applicarsi ai subappaltatori, anche per gli affidamenti sottosoglia e/o inferiore ai €.40.000,00 un regime alleggerito, in materia di controlli, in quanto non normato dal legislatore -.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 26/01/2026

