Informativa antimafia e Albo Gestori Ambientali: legittima

Set 4, 2026

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IN SINTESI

L’informativa antimafia interdittiva, da sola, legittima la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche senza una distinta comunicazione antimafia e anche quando l’impresa opera solo nel settore privato. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 5073, respingendo il ricorso di una società che sosteneva l’applicabilità della sola comunicazione antimafia. Il Collegio richiama l’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011: l’informazione antimafia produce gli stessi effetti della comunicazione anche senza rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, e la revoca delle autorizzazioni discende automaticamente, ai sensi dell’art. 67 dello stesso decreto, dall’adozione dell’interdittiva e dalla sua perdurante efficacia.

Il caso: la cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali contestata dalla ricorrente

La vicenda esaminata dal TAR Campania nasce dalla cancellazione di una società dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, disposta a seguito dell’adozione, da parte della Prefettura, di un’informativa antimafia interdittiva nei suoi confronti. Il provvedimento prefettizio era stato confermato anche all’esito del procedimento di riesame avviato dalla stessa impresa, come risulta dalla documentazione depositata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.

La società ricorrente ha impugnato la cancellazione sostenendo che il presupposto per l’esclusione dall’Albo fosse esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia, mentre l’informativa interdittiva avrebbe effetti inibitori limitati agli appalti pubblici di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto previsto dall’art. 91 del Codice antimafia.

Su questa base, la ricorrente ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, ritenendolo in contrasto con gli artt. 1, 3, 21, 25, 27, 41 e 42 della Costituzione, in quanto libertà costituzionalmente garantite verrebbero compresse da una misura amministrativa priva di controlli giurisdizionali preventivi.

Il TAR Campania ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che la cancellazione dall’Albo sia conseguita legittimamente all’adozione dell’informativa antimafia, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

Comunicazione e informazione antimafia: la differenza che decide il ricorso

Il punto centrale della sentenza riguarda la distinzione, all’interno della documentazione antimafia disciplinata dal d.lgs. 159/2011, tra comunicazione antimafia e informazione antimafia.

La comunicazione antimafia attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011. L’informazione antimafia, oltre a queste circostanze, può accertare anche tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli antimafia.

Si tratta quindi di uno strumento più ampio, fondato su una valutazione discrezionale del Prefetto che si basa su elementi fattuali sintomatici di collegamenti con organizzazioni criminali, desunti da atti giudiziari, accertamenti di polizia o vicende imprenditoriali anomale, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il TAR richiama un proprio precedente (TAR Napoli, Campania, Sez. I, 1° ottobre 2025, n. 6520), nel quale si afferma che, dopo l’introduzione dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, l’interdittiva antimafia può essere adottata anche verso imprese che operano nel settore privato.

Come chiarito in quel precedente, l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. In altre parole, la revoca delle autorizzazioni che abilitano l’esercizio dell’attività d’impresa, anche verso soggetti privati, discende direttamente e in modo vincolato dall’adozione dell’informazione interdittiva, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011, ed è legata alla perdurante efficacia di quest’ultima.

Questa lettura è coerente con l’evoluzione giurisprudenziale sul tema: già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 57 del 2020, aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 159/2011, affermando che l’estensione degli effetti dell’informativa antimafia all’attività privata dell’impresa è giustificata dalla pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio per la libera concorrenza, senza violare gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Su questa base il TAR Campania ha dichiarato manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente.

Perché la cancellazione vale anche senza rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Collegio chiarisce che la ratio dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 non si esaurisce nella tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma si estende alla garanzia della libera concorrenza tra le imprese operanti sul mercato.

Per questo la cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali è legittima anche quando l’impresa colpita da interdittiva operi esclusivamente nel settore privato, senza alcun rapporto contrattuale in corso con soggetti pubblici.

Comunicazione antimafia e informazione antimafia a confronto

La tabella riassume le differenze principali tra i due strumenti della documentazione antimafia richiamati dalla sentenza, utili per orientare RUP, imprese e professionisti nella corretta lettura degli effetti dei provvedimenti prefettizi.

ASPETTOCOMUNICAZIONE ANTIMAFIAINFORMAZIONE ANTIMAFIA
Base normativaArt. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011Art. 84, commi 3-4, e art. 91 d.lgs. 159/2011
ContenutoAttesta l’assenza di cause di decadenza o divieto ex art. 67Accerta anche eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
Ambito di applicazioneRapporti con la P.A.Rapporti con la P.A. ed effetti estesi al settore privato ai sensi dell’art. 89-bis
Natura della valutazioneVincolata, su cause tassativeAmpia valutazione prefettizia su indici sintomatici
Effetto sull’Albo Gestori AmbientaliPresupposto di cancellazionePresupposto autonomo e sufficiente di cancellazione

Verifiche e controlli delle imprese su informativa antimafia e Albo Gestori Ambientali

Per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per i professionisti che le assistono, la sentenza offre indicazioni operative concrete da tenere presenti nella gestione del rischio antimafia.

  1. Non fare affidamento sulla sola assenza di rapporti con la P.A. L’informativa interdittiva produce effetti anche sull’attività svolta esclusivamente verso committenti privati, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011.
  2. Attivare tempestivamente il procedimento di riesame presso la Prefettura competente, valutando con l’assistenza di un legale amministrativista la fondatezza degli elementi posti a base dell’interdittiva, prima che la cancellazione dall’Albo produca effetti irreversibili sull’operatività aziendale.
  3. Monitorare la perdurante efficacia dell’informativa, poiché la revoca delle autorizzazioni resta legata, secondo il meccanismo vincolante dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011, alla persistenza del provvedimento prefettizio: un eventuale aggiornamento favorevole può incidere sulla permanenza della cancellazione.
  4. Distinguere correttamente comunicazione e informazione antimafia nella predisposizione delle difese, evitando di fondare il ricorso su un’interpretazione restrittiva dell’art. 91 del Codice antimafia già superata dalla giurisprudenza richiamata dal TAR.
  5. Documentare tempestivamente l’esito del riesame prefettizio, come avvenuto nel caso deciso dal TAR Campania, per dimostrare in giudizio la correttezza dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione.

FAQ

L’informativa antimafia interdittiva basta da sola a far cancellare un’impresa dall’Albo Gestori Ambientali?

Sì. Secondo il TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 5073/2026, l’adozione dell’informativa antimafia interdittiva è di per sé sufficiente a giustificare la cancellazione dall’Albo, senza necessità di una distinta comunicazione antimafia.

Qual è la differenza tra comunicazione antimafia e informazione antimafia?

La comunicazione attesta l’assenza delle cause di decadenza o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011. L’informazione antimafia, oltre a questo, valuta anche eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, sulla base di una valutazione del Prefetto fondata su elementi sintomatici.

L’informativa antimafia produce effetti solo per gli appalti sopra soglia comunitaria?

No. Questa era la tesi della ricorrente, respinta dal TAR. In base all’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, l’interdittiva antimafia produce effetti anche sull’attività dell’impresa nel settore privato, non solo sui contratti pubblici sopra soglia.

La cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali è legittima anche se l’impresa opera solo con privati?

Sì. Il TAR Campania chiarisce che la ratio della norma tutela anche la libera concorrenza tra imprese, non solo il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Per questo la cancellazione resta legittima anche in assenza di rapporti contrattuali pubblici.

È incostituzionale applicare l’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 anche ai rapporti privati?

No. Il TAR Campania ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, richiamando l’orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 57/2020, che ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Cosa può fare un’impresa colpita da informativa antimafia per evitare la cancellazione dall’Albo?

Può chiedere il riesame del provvedimento alla Prefettura competente e, se necessario, impugnarlo davanti al TAR, portando elementi che escludano i tentativi di infiltrazione mafiosa contestati. È opportuno l’affiancamento di un legale amministrativista sin dalla fase prefettizia.

La cancellazione dall’Albo è automatica dopo l’informativa antimafia?

Sostanzialmente sì: secondo il meccanismo vincolante dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011, la revoca delle autorizzazioni discende direttamente dall’adozione dell’informazione interdittiva ed è legata alla sua perdurante efficacia, senza margini di discrezionalità per l’ente gestore dell’Albo.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 settembre 2026, n. 5073 — respinge il ricorso contro la cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali fondata su informativa antimafia interdittiva.
  • TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1° ottobre 2025, n. 6520 — precedente richiamato sugli effetti dell’art. 89-bis d.lgs. 159/2011 nei rapporti privati.
  • Corte Costituzionale, 26 marzo 2020, n. 57 — legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011.
  • Consiglio di Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3 — richiamata dal TAR sugli effetti incapacitanti della documentazione antimafia.
  • Art. 67, d.lgs. 159/2011 — divieti e decadenze conseguenti alla documentazione antimafia.
  • Art. 84, d.lgs. 159/2011 — definizione di comunicazione e informazione antimafia.
  • Art. 89-bis, d.lgs. 159/2011 — estensione degli effetti dell’informazione antimafia ai rapporti privati.
  • Art. 91, d.lgs. 159/2011 — disciplina dell’informazione antimafia negli appalti pubblici.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 3 settembre 2026, n. 5073 (giurisprudenzappalti.it)