IN SINTESIIl ricorso del terzo classificato in una gara d’appalto è inammissibile per carenza di interesse se le censure investono solo la posizione dell’aggiudicataria, prima graduata, e non anche quella del secondo classificato. Lo ha ribadito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 2398/2026, pubblicata il 28 agosto 2026. Il principio, noto come “prova di resistenza”, si applica anche quando la procedura si è svolta con inversione procedimentale: il concorrente che vuole contestare l’esito deve estendere le censure a tutti i soggetti collocati davanti a lui in graduatoria, se necessario tramite accesso agli atti ex artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici. Diversamente, anche un accoglimento del ricorso non gli garantirebbe alcuna utilità concreta.
Il caso: il ricorso del terzo classificato contro la sola aggiudicataria
Una stazione appaltante siciliana ha bandito una procedura per la fornitura pluriennale di materiale specialistico, articolata in più lotti, in qualità di capofila di un raggruppamento di aziende ospedaliere. Per uno dei lotti, il concorrente classificatosi al terzo posto ha impugnato gli atti di gara — tra cui la delibera di aggiudicazione, la graduatoria e i verbali di verifica tecnica — contestando esclusivamente la posizione dell’operatore economico risultato aggiudicatario, primo in graduatoria.
Le censure riguardavano, in sintesi, due profili: la presunta non conformità tecnica dell’offerta vincitrice rispetto al capitolato e la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica nella conduzione della procedura, condotta con inversione procedimentale, ossia con la verifica dell’offerta economica prima classificata prima dell’esame tecnico completo di tutti i concorrenti.
Il ricorrente non ha però mai esteso le proprie censure alla posizione del secondo classificato, limitandosi a sostenere che l’inversione procedimentale avrebbe reso incerta anche la tenuta della graduatoria intermedia. La controinteressata aggiudicataria ha eccepito, sin dalla costituzione in giudizio, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stata superata la cosiddetta prova di resistenza.
Cos’è la prova di resistenza e perché condiziona l’ammissibilità del ricorso
La prova di resistenza è il criterio con cui il giudice amministrativo verifica se l’accoglimento del ricorso produrrebbe un’utilità concreta e diretta per il ricorrente, e non un vantaggio meramente ipotetico o mediato da ulteriori eventi incerti.
Nel caso di un concorrente collocato al terzo posto in graduatoria, l’utilità concreta — l’aggiudicazione o quantomeno una nuova chance di aggiudicazione — dipende necessariamente dalla rimozione di entrambe le posizioni che lo precedono: quella del primo e quella del secondo classificato.
Il TAR Sicilia richiama sul punto un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso della terza classificata che lamenti vizi limitati alla sola posizione dell’aggiudicatario, perché il suo eventuale accoglimento produrrebbe solo uno scorrimento della graduatoria a favore della seconda classificata, senza alcun beneficio per la ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che questo principio si estende anche all’ipotesi di inversione procedimentale: il fatto che la stazione appaltante abbia verificato per prima l’offerta del solo aggiudicatario provvisorio non esonera il terzo classificato dall’onere di formulare censure specifiche anche nei confronti del secondo, eventualmente tramite accesso agli atti relativi a quest’ultimo, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.
Se l’accesso viene illegittimamente negato, il rimedio è la proposizione di un ricorso “al buio”, accompagnato da un’istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Resta ferma un’eccezione: quando il vizio dedotto ha portata generale, tale da travolgere l’intera procedura — ad esempio un vizio della lex specialis — il ricorrente può vantare un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, che prescinde dalla posizione in graduatoria.
Nel caso esaminato, tuttavia, il TAR ha escluso che la censura sulla separazione tra offerta tecnica ed economica avesse questa portata generale, non essendo stata impugnata alcuna clausola della lex specialis e trattandosi di gara al prezzo più basso, dove l’automaticità della valutazione riduce il rilievo di eventuali carenze nella segretezza reciproca delle offerte.
Prova di resistenza: le differenze tra le ipotesi di ricorso
La tabella seguente sintetizza quando il ricorso del terzo classificato supera o meno la prova di resistenza, secondo l’orientamento applicato dal TAR Sicilia.
| Situazione | Censure proposte | Esito sull’ammissibilità |
|---|---|---|
| Censure solo contro l’aggiudicataria (1° classificato) | Vizi specifici e limitati alla sola prima posizione | Inammissibile per carenza di interesse |
| Censure contro 1° e 2° classificato, entrambe fondate | Vizi specifici su entrambe le posizioni | Ammissibile: possibile utilità concreta |
| Censure di portata generale, ad esempio vizio della lex specialis | Vizio che travolge l’intera procedura | Ammissibile per interesse strumentale alla rinnovazione |
| Accesso agli atti del 2° classificato negato | Ricorso “al buio” ex art. 116 c.p.a. | Ammissibile, con onere di attivare il rimedio processuale |
Verifiche e controlli prima di impugnare una gara come concorrente non aggiudicatario
- Verificare la propria posizione in graduatoria e individuare tutti i concorrenti collocati in posizione utile davanti alla propria, non solo l’aggiudicatario.
- Richiedere tempestivamente l’accesso agli atti anche nei confronti del secondo classificato e di eventuali altri concorrenti intermedi, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, senza limitarsi alla documentazione del solo primo graduato.
- In caso di diniego o ostensione parziale, valutare da subito la proposizione di un ricorso “al buio” accompagnato da istanza ex art. 116 c.p.a., per non perdere i termini di impugnazione.
- Formulare censure specifiche e autonome su ciascuna posizione che si intende contestare, evitando di dare per scontato che un vizio riscontrato sull’aggiudicatario si estenda automaticamente al secondo classificato.
- Distinguere i vizi di portata generale, idonei a travolgere l’intera gara, come le violazioni della lex specialis, dai vizi specifici della singola offerta, perché solo i primi fondano un interesse strumentale svincolato dalla graduatoria.
- Nelle gare al prezzo più basso, tenere presente che l’automaticità del criterio di aggiudicazione riduce il peso di censure legate alla sola segretezza reciproca tra offerta tecnica ed economica, se non ancorate a una specifica previsione di gara violata.
- Documentare ogni fase con accesso agli atti tracciato, per poter dimostrare in giudizio la tempestività e la fondatezza della richiesta di ostensione, elemento spesso decisivo sull’ammissibilità.
FAQ
Il terzo classificato in una gara può sempre impugnare l’aggiudicazione?
No. Il ricorso è ammissibile solo se le censure sono in grado di produrre un’utilità concreta, cioè se riguardano — con fondamento — sia la posizione del primo sia quella del secondo classificato. Se il ricorso contesta solo l’aggiudicatario, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, salvo che il vizio dedotto abbia portata generale.
Cos’è la prova di resistenza negli appalti pubblici?
È il criterio con cui il giudice verifica se l’accoglimento del ricorso comporterebbe un vantaggio concreto per il ricorrente. Per un concorrente non collocato al secondo posto, questo richiede che siano fondate le censure contro tutti i concorrenti che lo precedono in graduatoria, non solo contro l’aggiudicatario.
L’inversione procedimentale esonera il terzo classificato dall’onere di censurare anche il secondo?
No. Anche se la stazione appaltante ha verificato per prima solo l’offerta del provvisorio aggiudicatario, il concorrente terzo classificato deve comunque formulare censure specifiche verso il secondo, se necessario tramite accesso agli atti relativi alla sua offerta.
Cosa può fare un concorrente se l’accesso agli atti del secondo classificato viene negato?
Può proporre un ricorso “al buio”, cioè senza conoscere il contenuto specifico dell’offerta del secondo classificato, accompagnandolo con un’istanza ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo per ottenere l’ostensione della documentazione in corso di causa.
Quando un vizio della gara consente di prescindere dalla prova di resistenza?
Quando il vizio ha portata generale e travolge l’intera procedura, ad esempio perché deriva da una violazione della lex specialis di gara. In questi casi il ricorrente può vantare un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, indipendente dalla sua posizione in graduatoria.
La violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica comporta sempre l’annullamento della gara?
No. Secondo l’orientamento richiamato dal TAR Sicilia, tale violazione non comporta di per sé l’annullamento e la rinnovazione dell’intera procedura, a meno che non sia riconducibile a una specifica previsione della lex specialis, effettivamente impugnata dal ricorrente.
Nelle gare al prezzo più basso la segretezza tra offerta tecnica ed economica ha lo stesso peso che nell’offerta economicamente più vantaggiosa?
No. Nelle gare al prezzo più basso l’automaticità della valutazione riduce il rischio che un’eventuale carenza nella separazione tra le due componenti dell’offerta comprometta l’obiettività e l’omogeneità del giudizio della commissione, a differenza di quanto avviene con criteri valutativi discrezionali.
Quali sono le conseguenze pratiche di questa pronuncia per chi partecipa a gare pubbliche in posizione diversa dal secondo posto?
Chi si colloca dal terzo posto in poi deve pianificare l’accesso agli atti e le eventuali censure verso tutti i concorrenti intermedi, non solo verso l’aggiudicatario, pena il rischio concreto di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna alle spese di lite.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, sentenza n. 2398/2026, pubblicata il 28 agosto 2026 — fonte della presente analisi.
- Consiglio di Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 29, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4584 e Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7065 — carenza di interesse del terzo classificato che censuri solo l’aggiudicatario.
- Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972 — interesse all’aggiudicazione condizionato alla fondatezza delle censure su tutti i concorrenti collocati davanti al ricorrente.
- Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 10195/2024 — la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non comporta di per sé l’annullamento dell’intera gara, salvo specifica previsione della lex specialis violata.
- T.A.R. Calabria, sez. I, 19 febbraio 2022, n. 280, con richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30; sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.A.R. Lazio, sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884 — automaticità della valutazione nelle gare al prezzo più basso.
- Artt. 35 e 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — disciplina dell’accesso digitale agli atti di gara, comprensiva della facoltà di richiedere la documentazione degli operatori collocati nei primi cinque posti in graduatoria.
- Art. 116 del Codice del processo amministrativo — rito speciale per la tutela del diritto di accesso, utilizzabile anche in pendenza di un ricorso “al buio”.
- Artt. 74 e 120 c.p.a. — norme processuali applicate dal Collegio per la definizione del giudizio.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), sentenza n. 2398/2026, pubblicata il 28 agosto 2026 (N. 00650/2026 Reg. Ric.).

