Esclusione dalla gara per informazioni false o fuorvianti: la negligenza basta

Ott 5, 2026

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IN SINTESI

Con la sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha confermato l’esclusione da una gara di un operatore che aveva prodotto certificazioni ISO già revocate e un attestato professionale mai emesso. Per l’esclusione per informazioni false o fuorvianti basta la negligenza, perché l’impresa deve verificare con ogni mezzo la validità dei documenti che presenta. Il principio vale anche quando i documenti servono solo per punteggi premiali o per ridurre la garanzia. La stazione appaltante deve però motivare caso per caso, senza automatismi.

Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso

Il giudizio nasce dall’esclusione di un concorrente da un lotto di una procedura ristretta suddivisa in più lotti, indetta da una stazione appaltante del settore ferroviario per servizi di manutenzione (punto 1 della sentenza).

Le contestazioni erano due (punto 2):

  • Certificazioni ISO 45001 e ISO 14001. L’impresa le aveva dichiarate valide fino a luglio 2026 per ottenere il punteggio premiale e la riduzione della garanzia ai sensi dell’art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023. Dalle verifiche presso l’ente certificatore è emerso che il certificato era stato sospeso e poi revocato a gennaio 2025, prima della scadenza del termine per presentare le offerte.
  • Attestato di qualifica per prove non distruttive. Era stato prodotto a comprova di un requisito premiale relativo a due operatori abilitati. L’ente indicato come emittente ha dichiarato che il documento non era stato emesso e che il numero apparteneva a un altro operatore e a un’altra impresa.

L’impresa ha sostenuto di non aver mai ricevuto notifica della revoca e di aver fatto affidamento sul titolo consegnato dal dipendente. Un centro di formazione aveva dichiarato di averlo consegnato per errore. La stazione appaltante ha comunque disposto l’esclusione, riservandosi di estenderla agli altri lotti in caso di identica condotta.

Il principio: la negligenza è sufficiente per il grave illecito professionale

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ricostruito il quadro normativo così (punto 8.1):

Fornire informazioni false o fuorvianti, anche per negligenza, è un grave illecito professionale che incide su integrità e affidabilità dell’operatore.

La fattispecie è prevista dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023. Il testo richiama l’ipotesi di chi abbia fornito, “anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti” idonee a influenzare le decisioni di gara. La colpa lieve nella condotta dell’impresa, quindi, non esclude l’illecito.

Non esiste però un automatismo espulsivo. Il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: spetta alla stazione appaltante, con valutazione di discrezionalità tecnica, stabilire tre cose.

  1. Se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante.
  2. Se era idonea a sviare le proprie valutazioni.
  3. Se la condotta incide negativamente sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore.

Il giudice può esercitare solo un sindacato estrinseco di ragionevolezza su questa valutazione.

Cos’è il grave illecito professionale per informazioni false o fuorvianti

Definizione: è la condotta dell’operatore economico che, anche per negligenza, presenta informazioni o documenti non veritieri o ingannevoli e idonei a incidere sulle decisioni di esclusione, selezione o aggiudicazione.

La stazione appaltante deve dimostrarlo con mezzi adeguati. Per questa ipotesi l’art. 98, comma 6, richiede indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato la falsità era “indubbia” (punto 8.1), perché confermata direttamente dagli enti certificatori. Era inoltre indubbia l’idoneità dei documenti a sviare la valutazione, perché incidevano su punteggio tecnico e riduzione della cauzione.

La diligenza richiesta all’impresa secondo l’art. 1176, comma 2, c.c.

L’impresa invocava proprio l’art. 1176, comma 2, c.c., per sostenere che la diligenza va valutata in base alla natura dell’attività esercitata. Il TAR ha ribaltato l’argomento: la norma impone un livello di diligenza più elevato e adeguato all’attività d’impresa (punto 8.1).

Ne ricava una regola di condotta chiara. Chi partecipa a una gara deve verificare preventivamente, con tutti i mezzi a disposizione, validità ed efficacia della documentazione che produce. Per il Tribunale non è arbitraria la valutazione della stazione appaltante che ha ritenuto insufficienti due giustificazioni:

  • la mancata notifica della revoca da parte dell’ente certificatore;
  • l’affidamento sul titolo consegnato dal dipendente.

Conta anche la data della revoca, anteriore al termine di presentazione delle offerte: un controllo puntuale avrebbe fatto emergere il problema.

Anche i documenti premiali possono giustificare l’esclusione

L’impresa sosteneva che l’esclusione fosse sproporzionata, perché i documenti non erano requisiti di partecipazione ma solo elementi per punti premiali e riduzione della cauzione. In quel caso, secondo la ricorrente, la conseguenza proporzionata sarebbe stata la sola mancata attribuzione del punteggio.

Il TAR non ha condiviso questa lettura (punto 8.2). Le informazioni false o fuorvianti rilevano anche rispetto alle decisioni sulla “selezione”, non solo su partecipazione o esclusione. La lettera della norma è sufficiente a fondare l’esclusione, a prescindere dalla natura premiale del documento.

Il Tribunale ha respinto anche la censura sulla clausola del disciplinare che limita gli effetti delle modifiche di graduatoria tra lotti dopo il vincolo di aggiudicazione (punto 8.3). La stazione appaltante non l’aveva applicata come causa automatica di esclusione. Si era limitata a estendere agli altri lotti la medesima fattispecie escludente, riservandosi di procedere solo se accertata la stessa condotta.

Tabella di sintesi dei motivi respinti

La tabella riepiloga le tesi dell’impresa e la risposta del TAR.

Tesi del ricorrenteRisposta del TARPunto
Nessuna negligenza: affidamento sul titolo del dipendente e mancata notifica della revocaLa diligenza d’impresa impone di verificare validità ed efficacia dei documenti8.1
Sanzione sproporzionata: documenti solo premialiLe informazioni false rilevano anche per le decisioni sulla “selezione”8.2
Clausola sul vincolo di aggiudicazione irragionevoleNon applicata in modo automatico, solo estensione della stessa fattispecie escludente8.3

Verifiche e controlli del RUP in caso di esclusione per informazioni false o fuorvianti

Per un RUP che accerta documenti non veritieri, la sentenza indica un percorso operativo prudente:

  1. Verifica diretta presso l’ente emittente. Contatta l’ente certificatore e acquisisci conferma scritta su emissione, validità, sospensione o revoca, con le relative date.
  2. Confronto con il termine delle offerte. Accerta se la revoca o l’irregolarità è anteriore alla scadenza: è un indizio forte di condotta rimproverabile.
  3. Contraddittorio. Avvia il procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 e assegna un termine congruo. Nel caso esaminato il termine è stato prorogato più volte per completare l’istruttoria.
  4. Valutazione dell’idoneità a incidere. Documenta come i dati falsi hanno influito su punteggio tecnico, graduatoria o riduzione della garanzia.
  5. Valutazione dell’affidabilità. Motiva perché la condotta rende dubbia l’integrità dell’operatore, senza appellarsi ad automatismi.
  6. Distinzione tra lotti. Se la procedura è suddivisa in lotti, motiva l’eventuale estensione dell’esclusione ad altri lotti e riservala ai casi di identica condotta accertata.
  7. Valutazione della segnalazione ad ANAC. Verifica se ricorrono i presupposti dell’art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023 per la falsa documentazione.

Errori da evitare per gli operatori economici:

  • Non fare affidamento sulla sola documentazione consegnata da dipendenti o fornitori.
  • Non dare per valida una certificazione senza controllarla presso l’ente emittente.
  • Non confondere la scadenza indicata sul certificato con l’effettiva validità, perché una revoca può averla interrotta.

FAQ

L’esclusione per informazioni false richiede sempre il dolo dell’operatore?

No. L’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che l’illecito possa derivare anche da negligenza. La stazione appaltante deve però valutare in concreto la rilevanza del fatto, l’idoneità a influenzare le decisioni e l’incidenza sull’affidabilità dell’operatore. Non c’è espulsione automatica, ma la sola colpa può essere sufficiente.

Una certificazione revocata e non notificata all’impresa può giustificare l’esclusione?

Sì, secondo il TAR Lazio nella sentenza n. 14997/2026. L’impresa deve verificare con tutti i mezzi a disposizione validità ed efficacia dei documenti prima di produrli. La mancata notifica della revoca non esclude la negligenza, specie se la revoca è anteriore alla scadenza del termine per presentare le offerte.

L’impresa risponde anche se l’attestato falso proviene da un dipendente?

Può rispondere. Il TAR ha ritenuto non irragionevole la valutazione della stazione appaltante, secondo cui l’impresa deve vigilare sulla correttezza della documentazione che produce, anche se proviene da un dipendente. L’affidamento sul titolo ricevuto non basta a escludere la rimproverabilità, perché l’impresa è tenuta a un livello di diligenza elevato.

Si può essere esclusi per documenti che valgono solo per i punteggi premiali?

Sì. Secondo il punto 8.2 della sentenza, le informazioni false o fuorvianti possono incidere anche sulle decisioni sulla “selezione”, non solo su partecipazione o esclusione. L’art. 98 non limita l’illecito ai requisiti di ammissione. Un documento premiale falso può quindi fondare l’esclusione, se la stazione appaltante motiva su idoneità a sviare e affidabilità.

L’esclusione da un lotto si estende automaticamente agli altri lotti?

No. Nel caso esaminato la stazione appaltante si è riservata di escludere dagli altri lotti solo se accertata la medesima condotta. Il TAR ha ritenuto che questo non applicasse in modo automatico la clausola sul vincolo di aggiudicazione. L’estensione richiede un accertamento coerente e una motivazione specifica.

Cosa può fare il RUP se sospetta una certificazione non valida?

Deve verificare direttamente presso l’ente emittente, acquisire la conferma scritta e avviare il contraddittorio con l’operatore. Deve poi motivare l’idoneità dell’informazione falsa a incidere sulla valutazione e sull’affidabilità. Se ricorrono i presupposti, può considerare la segnalazione ad ANAC prevista dall’art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, definita con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a.
  • Art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023: esclusione per grave illecito professionale.
  • Art. 98, commi 2, 3 lett. b) e 6, d.lgs. 36/2023: condizioni dell’esclusione, informazioni false o fuorvianti anche per negligenza, mezzi di prova (indizi gravi, precisi e concordanti).
  • Art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023: segnalazione ad ANAC per falsa dichiarazione o falsa documentazione.
  • Art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023: riduzione dell’importo della garanzia per le certificazioni.
  • Art. 1176, comma 2, c.c.: diligenza nell’esercizio dell’attività professionale e d’impresa.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 10504/2022 e 7096/2024, citate nella sentenza: assenza di automatismo espulsivo e discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17/09/2026.