IN SINTESI
L’equivalenza CCNL negli appalti pubblici si valuta confrontando le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due contratti, senza riparametrazioni. Con la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, ha ritenuto viziato il giudizio con cui il RUP aveva dichiarato il CCNL FISM equivalente al CCNL delle cooperative sociali (codice CNEL T151). Il RUP aveva calcolato una retribuzione “virtuale” sulle ore del CCNL FISM. Per il Collegio il confronto riguarda le regole contrattuali, si fa dal punto di vista del lavoratore e considera l’orario contrattuale una tutela in sé.
Il caso: CCNL FISM contro CCNL cooperative sociali (T151)
Il disciplinare di gara (par. 3, punto 6) indicava come contratto di riferimento il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice CNEL T151). L’aggiudicataria applicava invece il CCNL FISM. Il RUP aveva giudicato equivalenti le tutele economiche dopo una “riparametrazione”: aveva sostituito la retribuzione globale annua con una retribuzione annua virtuale, ottenuta rapportando il trattamento delle componenti fisse del CCNL di gara alle ore di lavoro del CCNL FISM.
La concorrente ricorrente ha contestato questo metodo. Il TAR ha accolto il terzo motivo (non equivalenza economica e normativa) e lo ha ritenuto di per sé sufficiente all’accoglimento del ricorso. Gli altri motivi non sono stati esaminati nell’estratto disponibile.
Il principio di diritto: l’equivalenza CCNL negli appalti pubblici si valuta tra regole contrattuali
Il TAR richiama l’art. 11 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024. La stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile. L’operatore può indicarne un altro, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele (comma 3). Prima dell’aggiudicazione, la dichiarazione di equivalenza va acquisita e verificata con le modalità dell’art. 110, in conformità all’Allegato I.01 (comma 4).
Il Collegio, seguendo il Consiglio di Stato (sez. V, n. 3476/2026; sez. VII, n. 6874/2026), afferma tre punti.
- L’equivalenza non è identità. Pretendere sovrapponibilità perfetta svuoterebbe la facoltà di scelta riconosciuta all’impresa.
- Il termine di paragone è il contratto collettivo. Le tutele equivalenti sono quelle contenute nei contratti, come ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 5575/2026), non quelle garantite “di fatto” nel singolo rapporto.
- Il punto di vista è quello del lavoratore. Secondo il TAR, il RUP ha sbagliato adottando la prospettiva dell’operatore economico e del suo costo del lavoro.
Sul metodo, il TAR è netto. Il confronto passa unicamente per le componenti fisse della retribuzione globale annua, “senza alcuna possibilità di manipolazione/riadattamento del dato”. Non conta quindi il valore dell’ora lavorata né il costo per l’impresa.
Cos’è l’equivalenza CCNL: definizioni e criteri dell’Allegato I.01
L’equivalenza CCNL negli appalti pubblici è il giudizio con cui la stazione appaltante verifica che il contratto indicato dall’operatore garantisca le stesse tutele di quello indicato in gara. Ha due profili autonomi.
Equivalenza economica. Riguarda le componenti fisse della retribuzione globale annua (art. 4, comma 2, Allegato I.01): retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR), eventuali mensilità aggiuntive ed eventuali ulteriori indennità.
Equivalenza normativa. Riguarda i parametri del comma 3: lavoro supplementare e straordinario, tempo parziale, periodo di prova e preavviso, comporto, malattia e infortunio, maternità, permessi retribuiti, bilateralità, previdenza e sanità integrative. L’art. 4, comma 4, consente alla stazione appaltante di ritenere sussistente l’equivalenza se il valore economico delle componenti fisse è almeno pari e gli scostamenti sui parametri normativi sono marginali.
Orario contrattuale. Il TAR lo qualifica come istituto normativo del CCNL e tutela in sé. Un orario maggiore corrisponde a una retribuzione maggiore. Considerazioni come l’impiego di più lavoratori o il maggior tempo libero escono dal perimetro del giudizio.
Riparametrazione del RUP e confronto corretto: le differenze
La tabella riassume lo scarto tra il metodo censurato e quello indicato dal TAR.
| Aspetto | Metodo del RUP (censurato) | Indicazione del TAR |
|---|---|---|
| Punto di vista | Costo e vantaggio competitivo dell’operatore | Lavoratore impiegabile nell’appalto |
| Parametro economico | Retribuzione annua “virtuale” sulle ore del CCNL FISM | Componenti fisse della retribuzione globale annua |
| Orario di lavoro | Neutralizzato dalla riparametrazione | Istituto normativo e tutela in sé |
| Oggetto del confronto | Valore dell’ora o di ore convenzionali | Regole dei due contratti collettivi |
| Discrezionalità tecnica | Estesa a rielaborazioni del dato | Delimitata dall’art. 4, comma 2, Allegato I.01 |
Verifiche e controlli del RUP sull’equivalenza CCNL negli appalti pubblici
La pronuncia suggerisce una sequenza prudente per ridurre il rischio di annullamento.
- Individua i due contratti. Il CCNL indicato nella lex specialis (art. 11, comma 2) e quello dichiarato dall’operatore, con i relativi codici CNEL.
- Acquisisci e verifica la dichiarazione di equivalenza prima dell’aggiudicazione, con le modalità dell’art. 110 (art. 11, comma 4).
- Confronta le voci dell’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.01, una per una e su base annua, usando i valori tabellari dei contratti.
- Non riparametrare. Evita retribuzioni virtuali, ore convenzionali e valori orari, anche se motivati da esigenze di omogeneità.
- Valuta le tutele normative del comma 3, trattando l’orario contrattuale come tutela, e documenta gli scostamenti ritenuti marginali.
- Verifica la presunzione di equivalenza dell’art. 3 dell’Allegato, che la sentenza non esamina e va letta nel testo ufficiale.
- Motiva l’iter in modo tracciabile: dati, fonti contrattuali, ragionamento. Il giudice può ripercorrere la logica seguita, senza sostituirsi alla stazione appaltante.
- Assicura le stesse tutele ai subappaltatori (art. 11, comma 5).
Errore da evitare: difendere in giudizio l’idea che basti escludere un vantaggio competitivo “complessivo” dell’operatore. Per il TAR l’errore di impostazione riguarda proprio questo approccio.
FAQ
Il CCNL FISM è equivalente al CCNL delle cooperative sociali negli appalti pubblici?
Secondo la massima della sentenza, no. Il TAR Friuli Venezia Giulia (n. 508/2026) ha ritenuto viziato il giudizio positivo del RUP sull’equivalenza economica, perché fondato su una riparametrazione non ammessa. Il giudizio resta legato al caso concreto: l’estratto disponibile non riporta un confronto numerico tra i due contratti. La valutazione va sempre condotta sull’appalto e sui valori reali.
Il RUP può riparametrare la retribuzione sulle ore del CCNL applicato dall’operatore?
No. Per il TAR l’equivalenza economica si valuta solo sulle componenti fisse della retribuzione globale annua elencate nell’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.01. Non c’è spazio per operazioni che sostituiscano quel parametro con valori virtuali o orari, perché non rispecchiano le tutele assicurate dallo specifico contratto.
L’equivalenza CCNL richiede che i contratti siano identici?
No. Il Consiglio di Stato, richiamato dal TAR, esclude che si pretenda identità o perfetta sovrapponibilità, perché ciò annullerebbe la facoltà dell’operatore di applicare un diverso contratto (art. 41 Cost.). Le “stesse tutele” vanno però valutate come confronto tra regole contrattuali e non possono comprimere i diritti dei lavoratori impiegati nella commessa.
Quali voci retributive si confrontano nell’equivalenza economica?
Le componenti fisse della retribuzione globale annua: retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive ed eventuali ulteriori indennità (art. 4, comma 2, Allegato I.01). Secondo l’art. 4, comma 4, la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza se il valore complessivo è almeno pari a quello del contratto di gara e gli scostamenti normativi sono marginali.
L’orario di lavoro rileva nel giudizio di equivalenza delle tutele?
Sì. Il TAR considera l’orario un istituto normativo del CCNL e una tutela per il lavoratore, che è protetto sia dalla remunerazione dell’ora sia dal diritto di svolgere le ore previste dal contratto indicato in gara. Un maggiore orario contrattuale corrisponde a una maggiore retribuzione, e non può essere neutralizzato con una riparametrazione.
Cosa rischia la stazione appaltante se il giudizio di equivalenza è viziato?
Il giudizio, e quindi l’aggiudicazione che ne dipende, può essere contestato davanti al giudice amministrativo. Nel caso esaminato il motivo sull’equivalenza è stato ritenuto sufficiente di per sé all’accoglimento del ricorso. Gli effetti concreti sul contratto dipendono dal dispositivo.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16/10/2026, n. 508: il giudizio di equivalenza economica non ammette riparametrazioni; il confronto si fa dal punto di vista del lavoratore.
- Art. 11, d.lgs. 36/2023: contratto indicato in gara, facoltà di indicarne un altro, dichiarazione di equivalenza, tutele per i subappaltatori.
- Allegato I.01, art. 4: componenti economiche (comma 2), parametri normativi (comma 3), equivalenza e scostamenti marginali (comma 4).
- D.lgs. 209/2024 (correttivo): ha modificato l’art. 11 e introdotto l’Allegato I.01.
- Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2026, n. 3476; sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6874; sez. V, 13 luglio 2026, n. 5575; sez. V, 19 giugno 2026, n. 4935: precedenti richiamati dal TAR (non verificati singolarmente).
- Art. 1, comma 2, lett. h), l. 78/2022: criterio di delega sulle clausole sociali.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 16 ottobre 2026, n. 508 (Giurisprudenzappalti).

