Equivalenza CCNL edilizia metalmeccanico: la retribuzione più alta non basta

Ott 23, 2026

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IN SINTESI

L’equivalenza CCNL edilizia metalmeccanico non si presume e non si ricava dal fatto che un contratto sia “migliore” sul piano retributivo. Con la sentenza n. 2025 del 22 ottobre 2026, il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, ha confermato l’esclusione di un’impresa che applicava il CCNL Edilizia F012, mentre la stazione appaltante aveva indicato il CCNL Metalmeccanica C011. La presunzione di equivalenza dell’allegato I.01 vale solo per i contratti edili F012, F015 e F018. Per ogni altro contratto l’operatore economico deve dimostrare, istituto per istituto, tutele economiche e normative equivalenti, e la stazione appaltante deve verificarle con le modalità del giudizio di anomalia.

Il caso: esclusione per CCNL Edilizia F012 al posto del Metalmeccanica C011

Il Comune di Corigliano-Rossano ha bandito una procedura aperta, con criterio del minor prezzo e inversione procedimentale, per lavori di videosorveglianza e smart city finanziati con il PNRR (programma PINQUA). Gli atti di gara individuavano nel CCNL C011 (Metalmeccanica) il contratto applicabile al personale impiegato nell’appalto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

L’impresa ha dichiarato di applicare il CCNL F012 (Edilizia Industria e Cooperative) e ne ha affermato l’equivalenza. Il RUP, assistito da un consulente, ha avviato la verifica e ha inviato due richieste di chiarimenti: la seconda, del 2 febbraio 2026, chiedeva un’unica tabella che indicasse per quali parametri normativi sussistesse l’equivalenza. Ritenute insufficienti le risposte, la stazione appaltante ha escluso l’impresa con determinazione del 6 febbraio 2026.

L’impresa ha impugnato l’esclusione con cinque motivi: presunzione legale di equivalenza, violazione del contraddittorio e mancato soccorso istruttorio, disparità di trattamento rispetto all’aggiudicataria, aggiudicazione anticipata rispetto alle verifiche, esclusione non automatica ai sensi dell’art. 110. Il TAR ha respinto tutti i motivi e ha condannato la ricorrente alle spese.

Il principio di diritto: la presunzione di equivalenza non copre il CCNL metalmeccanico

Il primo motivo si fondava sull’art. 3, comma 2, dell’allegato I.01 al d.lgs. 36/2023, introdotto dal correttivo (d.lgs. 209/2024). La norma prevede che, negli appalti del settore edilizia, i contratti con codice CNEL/INPS F012, F015 e F018 “si considerano equivalenti”. La presunzione di equivalenza è circoscritta a questi contratti edili.

Al punto 11 la sentenza osserva che il CCNL indicato dalla stazione appaltante era il C011, estraneo all’elenco del comma 2. Ne deriva che la presunzione non poteva operare. Nota redazionale: al punto 11 la sentenza cita “allegato I.1”; il riferimento corretto della disposizione è l’allegato I.01, come riportato anche altrove nella stessa pronuncia. Secondo la giurisprudenza, la presunzione dell’allegato I.01 è in vigore dal 31 dicembre 2024.

La verifica ordinaria dell’art. 11 del Codice

Fuori dalla presunzione si applica il meccanismo ordinario dell’art. 11. L’operatore può applicare un contratto diverso, purché garantisca le stesse tutele (comma 3), e deve produrre una dichiarazione di equivalenza (comma 4). La stazione appaltante deve verificarla con le modalità del giudizio di anomalia, in conformità all’allegato I.01.

Il TAR richiama l’orientamento secondo cui grava sull’impresa l’onere di dimostrare l’equivalenza. Citando il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9075/2025, ricorda che la mancata prova può portare “all’esclusione dalla procedura di gara”. Il giudice amministrativo sindaca il giudizio solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o travisamento dei fatti.

I parametri dell’allegato I.01 applicati al caso

L’art. 4 dell’allegato I.01 impone di valutare l’equivalenza economica sulle componenti fisse della retribuzione globale annua e quella normativa su 14 parametri. Le tutele sono equivalenti quando il valore economico complessivo delle componenti fisse è almeno pari e gli scostamenti normativi sono marginali.

Nel caso esaminato il RUP ha ricavato in autonomia l’equivalenza economica, ma ha riscontrato sei parametri normativi deteriori su quattordici: lavoro supplementare, part-time, festività soppresse (8 ore contro 32), preavviso, monte ore di permessi (88 ore contro 104) e sanità integrativa. L’impresa aveva inoltre omesso di trattare malattia, infortunio, maternità e bilateralità. Per il TAR nessuno dei sei scostamenti poteva essere compensato da indennità o mensilità aggiuntive, e le difese della ricorrente sono rimaste generiche.

Equivalenza CCNL edilizia metalmeccanico: perché la retribuzione più alta non basta

L’equivalenza dei CCNL è il giudizio di sostanziale corrispondenza tra il trattamento economico e normativo del contratto applicato dall’impresa e quello indicato dalla stazione appaltante. Serve a evitare che la scelta di un contratto diverso danneggi i lavoratori impiegati nella commessa pubblica.

La sentenza può sembrare in tensione con le pronunce che hanno giudicato il C011 meno tutelante dell’F012. Il TAR Lazio, Sez. IV, n. 5361/2026 ha confermato la non equivalenza del contratto metalmeccanico rispetto a quello edile, anche per la retribuzione annua lorda molto maggiore nel secondo. Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6822/2026 ha ribadito che il C011 non garantisce le stesse tutele dell’F012.

La contraddizione però è solo apparente, per tre ragioni.

  • Cambia la direzione del confronto. Nei precedenti la stazione appaltante indicava l’F012 e l’impresa applicava il C011. Qui è l’opposto: l’ente indicava il C011 e l’impresa applicava l’F012.
  • L’equivalenza è multiparametrica. Una retribuzione più alta non compensa le carenze normative. Il Consiglio di Stato guarda alle tutele garantite dai due contratti, non alla maggiore paga che il singolo datore dichiara di voler riconoscere.
  • Non esiste un contratto “sempre migliore”. L’F012 può essere più favorevole sul piano economico e deteriore su preavviso, permessi e festività soppresse. La sentenza non fissa una regola generale tra i due contratti: il giudizio resta concreto e riferito al singolo appalto.

Le tre pronunce a confronto

La tabella riepiloga come cambia l’esito al variare del contratto indicato dalla stazione appaltante e di quello applicato dall’impresa.

PronunciaCCNL indicato dalla SACCNL applicato dall’impresaEsito
TAR Lazio, Sez. IV, 23/03/2026, n. 5361F012 EdiliziaC011 MetalmeccanicaNon equivalenza confermata
Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2026, n. 6822F012 EdiliziaC011 MetalmeccanicaAppello respinto, non equivalenza
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22/10/2026, n. 2025C011 MetalmeccanicaF012 EdiliziaPresunzione inapplicabile, esclusione legittima

Verifiche e controlli del RUP sull’equivalenza CCNL edilizia metalmeccanico

Quando l’impresa dichiara un contratto diverso da quello indicato negli atti, il RUP può seguire questi passaggi.

  1. Verifica l’indicazione del CCNL negli atti di gara, con il codice CNEL/INPS e la motivazione sulla pertinenza rispetto alle prestazioni (art. 11, comma 2).
  2. Controlla se il contratto dichiarato rientra nella presunzione dell’art. 3, comma 2, allegato I.01: solo F012, F015 e F018 e solo per appalti edili. Se non rientra, avvia la verifica piena.
  3. Richiedi una tabella comparativa unica sui parametri dell’art. 4, comma 3, allegato I.01, senza lasciare spazi vuoti.
  4. Confronta le componenti fisse della retribuzione globale annua, escludendo voci non strutturali. Il Consiglio di Stato ha precisato che voci estranee alla struttura del contratto non colmano le differenze tra CCNL.
  5. Formula richieste di chiarimenti mirate, tenute distinte dal soccorso istruttorio, e concedi un termine congruo per rispondere.
  6. Acquisisci, se utile, il parere di un esperto giuslavorista, richiamandolo espressamente nel provvedimento per garantirne la data certa.
  7. Motiva l’eventuale esclusione con il raffronto istituto per istituto e una valutazione di sintesi, spiegando perché gli scostamenti non sono marginali.

Gli errori più frequenti sono quattro: dichiarazioni frammentarie, riduzione del numero dei parametri da 14 a 12, affidamento alla presunzione fuori dal suo perimetro e contestazioni generiche in giudizio. Negli appalti PNRR, inoltre, l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato (art. 48, comma 4, d.l. 77/2021 e art. 125, comma 3, c.p.a.): il ricorrente rischia di ottenere solo il risarcimento per equivalente.

FAQ

La presunzione di equivalenza si applica al CCNL metalmeccanico?

No. L’art. 3, comma 2, dell’allegato I.01 presume equivalenti, negli appalti edili, solo i contratti F012, F015 e F018. Se la stazione appaltante indica il C011 Metalmeccanica, la presunzione non opera e l’impresa che applica un contratto diverso deve dimostrare l’equivalenza delle tutele secondo la verifica ordinaria dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023.

Il CCNL Edilizia garantisce sempre più tutele di quello metalmeccanico?

No. Secondo TAR Lazio e Consiglio di Stato il C011 ha tutele inferiori all’F012 nei casi esaminati, ma il TAR Calabria ha riscontrato per l’F012 trattamenti deteriori su sei parametri normativi rispetto al C011, tra cui preavviso, permessi e festività soppresse. L’equivalenza si accerta caso per caso, confrontando i singoli istituti.

Una retribuzione più alta rende equivalente il CCNL applicato?

No, non automaticamente. L’allegato I.01 richiede due condizioni: componenti fisse della retribuzione almeno pari e scostamenti normativi marginali. Per il TAR Calabria, indennità e mensilità aggiuntive non compensano parametri normativi peggiorativi come il preavviso o il monte ore dei permessi.

Chi deve provare l’equivalenza del CCNL diverso?

La prova spetta all’operatore economico che applica un contratto differente da quello indicato negli atti di gara. La stazione appaltante ha il dovere di verificare la dichiarazione, ma la mancata dimostrazione dell’equivalenza può legittimamente condurre all’esclusione dalla procedura, come ribadito dal TAR Calabria richiamando il Consiglio di Stato.

La stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio prima di escludere?

Secondo il TAR Calabria no. Le richieste di chiarimenti fanno parte del subprocedimento di verifica dell’equivalenza e garantiscono il contraddittorio, ma non equivalgono al soccorso istruttorio. L’impresa ha avuto la possibilità di provare l’equivalenza e la stazione appaltante non era tenuta a concedere ulteriori termini per integrare la dichiarazione.

Il giudice può riesaminare il giudizio di equivalenza?

Solo entro limiti ristretti. Poiché la verifica segue le modalità del giudizio di anomalia, il giudice amministrativo sindaca la valutazione della stazione appaltante soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione tecnica.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22/10/2026, n. 2025: presunzione di equivalenza inapplicabile al C011 e onere della prova a carico dell’impresa.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2026, n. 6822: il C011 non garantisce le stesse tutele dell’F012.
  • TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 23/03/2026, n. 5361: non equivalenza tra C011 e F012.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 20/11/2025, n. 9075: l’impresa deve dimostrare l’equivalenza; la mancata prova può portare all’esclusione.
  • Art. 11, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 36/2023: indicazione del CCNL, facoltà di applicare un contratto diverso, dichiarazione e verifica di equivalenza.
  • Art. 110 d.lgs. 36/2023: modalità del giudizio di anomalia richiamate per la verifica.
  • Allegato I.01 (artt. 3 e 4), d.lgs. 36/2023: presunzione per F012, F015, F018 e criteri di valutazione. L’allegato è stato inserito dal correttivo d.lgs. 209/2024.
  • Art. 48, comma 4, d.l. 77/2021 e art. 125, comma 3, c.p.a.: appalti PNRR e mancata caducazione del contratto.

 

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 22/10/2026, n. 2025 (R.G. 311/2026), consultata nella copia pubblicata da Giurisprudenzappalti.it.