Cumulo di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza: non è causa di esclusione dalla gara

Nov 3, 2026

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IN SINTESI

Con la sentenza n. 7806/2026, pubblicata il 28 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha chiarito che il cumulo di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, indicato nell’offerta tecnica di una gara di servizi di ingegneria, non comporta l’esclusione. L’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 riguarda l’esecuzione dei lavori e non è un requisito di partecipazione. Il giudice ha inoltre ribadito che i punteggi dell’offerta tecnica sono sindacabili solo per manifesta illogicità e che “servizio analogo” non significa “servizio identico”.

Il divieto di cumulo dell’art. 114, comma 4, non è un requisito di partecipazione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un concorrente secondo cui l’aggiudicatario andava escluso. A suo dire, per lavori di importo superiore a 1 milione di euro (nel caso, circa 7,9 milioni) l’art. 114, comma 4, vieterebbe di affidare alla stessa persona la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione.

La norma non è una causa di esclusione dalla gara. La Sezione richiama il proprio precedente n. 6984/2026 e valorizza due elementi:

  • La collocazione sistematica: l’art. 114 si trova nella parte dedicata all’esecuzione dei contratti, con riferimento alle stazioni appaltanti qualificate. I requisiti di partecipazione ai servizi di architettura e ingegneria sono invece disciplinati dall’art. 66 e dagli artt. 94, 95 e 100 del Codice;
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione: di cui all’art. 10, comma 2, del Codice.

Per i servizi di ingegneria la norma configura quindi, al più, una facoltà (o un obbligo) di cumulo per lavori sotto il milione di euro e per lavori più grandi ma non complessi e privi di rischi di interferenze. Per lavori sopra il milione, complessi e con rischi di interferenze, resta una “mera causa di incompatibilità” nella fase esecutiva. Il divieto di cumulo vale dunque solo dove ricorrono insieme importo elevato, complessità e interferenze, non per il solo importo.

Il ruolo della lex specialis e della Relazione al Codice

La verifica dell’incompatibilità è demandata alla fase esecutiva, salvo che il disciplinare anticipi l’obbligo di separare i ruoli già in gara, qualificando ex ante i lavori come complessi e a rischio di interferenze.

Nel caso esaminato il disciplinare consentiva di indicare lo stesso soggetto per più prestazioni specialistiche, se in possesso dei requisiti, e questa clausola copriva anche DL e CSE. La Relazione al Codice non è ostativa, perché precisa che l’art. 114 riguarda le figure necessarie all’attività esecutiva delle stazioni appaltanti qualificate.

Il Collegio ha anche escluso l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della clausola, perché il rigetto era implicito nell’interpretazione prescelta.

Cosa si intende per cumulo tra direttore dei lavori e CSE

Il cumulo è l’attribuzione alla stessa persona fisica delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), di norma regolato dall’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Il CSE è la figura prevista dal d.lgs. 81/2008 per coordinare la sicurezza del cantiere durante i lavori.

Una causa di incompatibilità è una condizione che impedisce di svolgere due ruoli contemporaneamente. Opera nella fase esecutiva e, secondo la sentenza, non può essere trattata come requisito di partecipazione in assenza di una clausola espressa del bando.

Tabella riepilogativa delle statuizioni della sentenza

Il Consiglio di Stato ha affrontato quattro motivi di appello. La tabella riassume l’esito di ciascuno.

QuestioneDecisionePrincipio
Cumulo DL e CSERespintoL’art. 114, c. 4 non è requisito di partecipazione
Punteggi sub-criteri di esperienzaRespintoSindacato solo per manifesta illogicità
Punteggio sul gruppo di lavoroRespintoDiscrezionalità tecnica della commissione
Certificazione (1 punto)RespintoProva di resistenza non superata

La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice è pieno ed effettivo ma non sostitutivo: verifica ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter, senza imporre un diverso sistema valutativo. Il giudice si ferma se il risultato è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della valutazione, anche se non sarebbe stato il suo.

Sulla nozione di servizio analogo, la sentenza ribadisce che la similitudine non equivale all’identità. La lex specialis non richiedeva esperienze solo pubbliche o scolastiche: ammetteva interventi “affini”, valorizzando maggiormente quelli in contesti simili. Era quindi legittimo valutare positivamente servizi in edilizia residenziale privata.

Sulla motivazione dei punteggi, il Collegio ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico, perché il disciplinare esplicitava il giudizio analitico associato a ciascun valore.

Verifiche e controlli del RUP sul cumulo di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza

Dalla sentenza discendono indicazioni operative per stazioni appaltanti e concorrenti:

  1. Qualificare il lavoro nel disciplinare. Se i lavori sono complessi o con rischi di interferenze e si vuole il divieto di cumulo già in gara, la lex specialis deve dirlo espressamente.
  2. Coordinare le clausole sul gruppo di lavoro. Una previsione generica che consente a un soggetto di coprire più prestazioni specialistiche può essere letta come ammissione del cumulo anche per DL e CSE.
  3. Non escludere sulla base dell’art. 114 c. 4. In assenza di clausola espressa, l’esclusione per il solo cumulo viola la tassatività delle cause di esclusione.
  4. Rinviare la verifica alla fase esecutiva. Prima dell’avvio dei lavori il RUP verifica complessità, interferenze e incompatibilità, e se necessario impone di separare i ruoli.
  5. Definire con chiarezza i criteri di valutazione. Servizi “affini” o “analoghi” devono essere descritti in modo preciso, con griglie di giudizio nel disciplinare.
  6. Documentare i punteggi. Verbali e tabelle di corrispondenza tra valore numerico e giudizio riducono il rischio di censure.
  7. Per i concorrenti: contestare presto. Se la clausola è ritenuta illegittima, va impugnata tempestivamente. Contestare i punteggi richiede di dimostrare illogicità manifesta e superamento della prova di resistenza.

Errore frequente: invocare il divieto di cumulo come causa di esclusione senza una clausola del bando che lo preveda.

FAQ

Il cumulo di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza comporta l’esclusione dalla gara?

No, non automaticamente. Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 attiene all’esecuzione dei lavori e non è un requisito di partecipazione. In assenza di una clausola espressa del bando che imponga la separazione dei ruoli già in fase di gara, indicare la stessa persona per DL e CSE non giustifica l’esclusione, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il divieto di cumulo di DL e CSE vale per ogni lavoro sopra un milione di euro?

No. La sentenza lo riferisce ai lavori di importo superiore a un milione che siano anche complessi e comportino rischi di interferenze. Per lavori sotto soglia, o sopra soglia ma non complessi e senza interferenze, il cumulo è consentito o addirittura previsto. L’importo da solo non basta a far scattare il divieto.

In quale fase si verifica l’incompatibilità tra direttore dei lavori e CSE?

Nella fase esecutiva, salvo diversa previsione della lex specialis. Il Consiglio di Stato afferma che la verifica della causa di incompatibilità è demandata all’esecuzione, a meno che il disciplinare qualifichi ex ante i lavori come complessi e a rischio di interferenze e anticipi l’obbligo di dividere i ruoli già alla fase di partecipazione. Spetta quindi al RUP accertarla prima dell’avvio dei lavori.

La commissione può assegnare punteggio a servizi di edilizia privata in una gara per un’opera scolastica?

Sì, se il disciplinare lo consente. Nel caso esaminato, la lex specialis ammetteva interventi “affini” all’opera, valorizzando di più quelli in contesti simili ma senza escludere gli altri. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la valutazione positiva di servizi in ambito residenziale privato, perché il servizio analogo richiede somiglianza e non identità delle prestazioni.

Il giudice amministrativo può rivedere i punteggi dell’offerta tecnica?

Solo entro limiti precisi. Il sindacato è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice verifica ragionevolezza, logicità e coerenza dell’operato della commissione, senza sostituire la propria valutazione tecnica. L’annullamento è possibile se la valutazione è manifestamente illogica o inattendibile. Se il risultato rientra tra quelli resi possibili dall’opinabilità della valutazione, il giudice deve fermarsi.

Il solo punteggio numerico è una motivazione sufficiente?

Sì, quando il disciplinare spiega il significato dei punteggi. Nella sentenza si ritiene sufficiente il voto numerico di ciascun commissario, perché il giudizio analitico correlato è esplicitato in una tabella del disciplinare, riportata anche nel verbale. Non serve quindi una motivazione aggiuntiva, se i criteri sono chiari e le valutazioni coerenti.

Che cos’è la prova di resistenza nel contenzioso sui punteggi?

È la verifica che l’accoglimento della censura sarebbe utile al ricorrente, cioè ne cambierebbe la posizione in graduatoria. Se anche con il punteggio richiesto il ricorrente non supererebbe l’aggiudicatario, la censura è inammissibile o respinta. Nel caso esaminato, un solo punto in più non avrebbe colmato il distacco di oltre sei punti.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7806/2026, pubblicata il 28 ottobre 2026 (n. ric. 4541/2026): cumulo DL-CSE non causa di esclusione; sindacato sulle valutazioni tecniche; servizio analogo.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6984/2026, pubblicata il 21 settembre 2026: precedente richiamato sull’interpretazione dell’art. 114, comma 4.
  • TAR Abruzzo, sez. I, sentenza n. 328/2026: sentenza di primo grado confermata.
  • D.lgs. 36/2023, art. 114, comma 4: figure professionali nell’esecuzione dei lavori.
  • D.lgs. 36/2023, artt. 10 (comma 2), 66, 94, 95, 100: tassatività delle cause di esclusione e requisiti di partecipazione.
  • D.lgs. 81/2008: disciplina del coordinatore per la sicurezza.
  • Cons. Stato, V, n. 564/2023: servizio analogo come somiglianza e non identità, richiamata nella sentenza.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 7806/2026, pubblicata il 28/10/2026 (udienza dell’8 ottobre 2026)