IN SINTESINel confronto a coppie, il metodo di valutazione delle offerte tecniche più diffuso nelle gare pubbliche, la commissione giudicatrice deve rispettare due fasi distinte e non fungibili: prima l’espressione autonoma della preferenza di ciascun commissario, poi la sintesi collegiale. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza n. 5196 del 14 settembre 2026, annullando un’aggiudicazione perché la commissione non aveva dato prova che ogni commissario avesse compilato autonomamente la propria tabella di preferenze, come richiesto dal disciplinare di gara. La pronuncia richiama i principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2022: la verbalizzazione delle valutazioni individuali non è un adempimento formale, ma la condizione che garantisce trasparenza e razionalità dell’intero metodo.
Il caso: la gara annullata dal TAR Campania
La vicenda esaminata dal TAR Campania riguarda una procedura di gara in cui la lex specialis, in particolare l’art. 18.2 del disciplinare, prescriveva un iter valutativo in due tempi: dapprima ciascun commissario doveva esprimere le proprie preferenze confrontando ogni offerta tecnica con tutte le altre, e solo successivamente la commissione poteva mediare tali giudizi individuali per giungere alla valutazione collegiale finale.
Nel caso concreto, agli atti di gara non risultava alcuna evidenza che ciascun commissario avesse effettivamente compilato in autonomia la propria tabella di confronto. Il TAR ha ritenuto questa mancanza dirimente: l’assenza di verbalizzazione della fase individuale vizia l’intera operazione di valutazione delle offerte tecniche, indipendentemente dalla plausibilità del punteggio finale attribuito.
Di conseguenza, il Collegio ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, ritenendo che la scorretta conduzione delle operazioni da parte della commissione si riverberasse inevitabilmente sull’esito della gara.
Il principio di diritto: dal coefficiente individuale a quello collegiale
Il cuore della decisione sta in un passaggio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: nel metodo del confronto a coppie esiste un “fondamentale passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario (prima fase) a quello collegiale della commissione giudicatrice (seconda fase)”, come già chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022 e richiamato dal TAR Campania nella sentenza n. 5196/2026.
Questo significa che le due fasi non sono intercambiabili né comprimibili in un unico passaggio. Il commissario deve prima formarsi un giudizio proprio, confrontando ciascuna offerta con tutte le altre secondo lo schema della tabella triangolare o a matrice, ed esprimerlo in modo autonomo. Solo in un secondo momento la commissione, nella sua collegialità, può discutere e mediare questi giudizi individuali per pervenire alla valutazione finale, coerente con i parametri fissati dalla lex specialis.
La violazione di questa sequenza — anche quando prevista da una clausola del disciplinare come nel caso di specie — determina un vizio dell’intera procedura di valutazione, suscettibile di condurre all’annullamento dell’aggiudicazione in sede di ricorso.
Cosa dice l’Adunanza Plenaria n. 16/2022 sul confronto a coppie
La sentenza del TAR Campania si inserisce in un solco giurisprudenziale definito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2022, n. 16, che resta il punto di riferimento per l’intera materia.
Secondo l’Adunanza Plenaria, l’espressione delle preferenze da parte dei singoli commissari deve avvenire “in modo autonomo e distinto l’una dall’altra” e deve essere correttamente verbalizzata. Tuttavia — ed è questo il passaggio più rilevante ai fini pratici — la sola attestazione formale che ogni commissario abbia compilato la propria tabella non è sufficiente: se poi le preferenze coincidono sistematicamente o i giudizi individuali non sono distinguibili, viene meno quella “irriducibile individualità” che deve caratterizzare la prima fase del confronto a coppie.
In altre parole, il principio non si esaurisce in un adempimento burocratico. La verbalizzazione individuale è condizione necessaria ma non sufficiente: serve anche che i giudizi espressi dai commissari mostrino un’effettiva autonomia di valutazione, e non una mera trascrizione ex post di un giudizio già maturato collegialmente.
Va inoltre ricordato — per completezza, pur non trattandosi di un passaggio della sentenza in commento — che la stessa Adunanza Plenaria ha chiarito come, per i metodi di valutazione diversi dal confronto a coppie (coefficiente numerico non comparativo), le valutazioni individuali possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione: una distinzione importante che i RUP devono tenere presente nella scelta del metodo e nella redazione del disciplinare.
Fase individuale e fase collegiale a confronto
| Aspetto | Fase individuale | Fase collegiale |
|---|---|---|
| Soggetto | Ciascun commissario, singolarmente | Commissione nella sua interezza |
| Attività | Confronto di ogni offerta con tutte le altre; compilazione della tabella triangolare o a matrice | Mediazione e sintesi dei giudizi individuali secondo i parametri della lex specialis |
| Requisito | Autonomia e verbalizzazione distinta per ciascun commissario | Coerenza con i criteri del disciplinare e trasparenza del passaggio dal dato individuale a quello finale |
| Rischio in caso di violazione | Assenza di prova dell’autonomia individuale → vizio dell’intera valutazione | Punteggi collegiali non riconducibili a un percorso individuale tracciabile → annullamento dell’aggiudicazione |
Verifiche e controlli del RUP sul confronto a coppie
Per prevenire il rischio di annullamento dell’aggiudicazione, il RUP e la commissione giudicatrice dovrebbero seguire alcuni accorgimenti operativi, desumibili sia dalla sentenza in commento sia dai principi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2022:
- Verificare che il disciplinare descriva chiaramente le due fasi del confronto a coppie, indicando espressamente l’obbligo di espressione individuale preliminare.
- Richiedere e conservare agli atti la tabella triangolare o a matrice compilata da ciascun commissario, prima di qualsiasi confronto collegiale.
- Verbalizzare distintamente la fase individuale e la fase collegiale, evitando verbali che riportino solo il risultato finale senza tracciare il percorso valutativo di ciascun componente.
- Prestare attenzione a punteggi identici o quasi identici tra i commissari: se non motivati, possono essere sintomo di una valutazione collegiale surrettizia sin dall’inizio.
- Istruire la commissione prima dell’avvio delle sedute riservate, richiamando espressamente la sequenza procedurale prescritta dal disciplinare e dalla giurisprudenza.
- In caso di dubbio sulla corretta applicazione del metodo, documentare per iscritto le ragioni delle scelte operative, per ridurre il rischio di contenzioso e agevolare l’eventuale difesa in giudizio.
L’errore più frequente riscontrato nella prassi resta proprio quello sanzionato dal TAR Campania: una verbalizzazione che dà per scontata l’autonomia individuale senza documentarla, esponendo la stazione appaltante al rischio concreto di veder annullata l’intera procedura di gara in sede di ricorso.
FAQ
Che cos’è il metodo del confronto a coppie negli appalti pubblici?
È un metodo di valutazione delle offerte tecniche in cui ogni proposta viene confrontata singolarmente con tutte le altre, attraverso l’espressione di preferenze da parte di ciascun commissario. I giudizi individuali vengono poi mediati per ottenere il punteggio collegiale finale, secondo i parametri fissati dal disciplinare di gara.
Perché il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione nella sentenza n. 5196/2026?
Perché la commissione giudicatrice non ha dimostrato, tramite verbalizzazione, che ciascun commissario avesse compilato autonomamente la propria tabella di preferenze prima della valutazione collegiale, come richiesto dall’art. 18.2 del disciplinare di gara applicabile al caso.
È sempre obbligatorio verbalizzare la fase individuale nel confronto a coppie?
Sì, quando il metodo prescelto è il confronto a coppie la verbalizzazione della fase individuale è un adempimento imprescindibile, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2022. È diverso il caso di metodi basati su coefficiente numerico non comparativo, dove l’autonoma verbalizzazione individuale può non essere richiesta se il disciplinare non la impone espressamente.
Basta che il verbale attesti che ogni commissario ha compilato la propria tabella?
No. Secondo l’Adunanza Plenaria, l’attestazione formale è condizione necessaria ma non sufficiente: se i giudizi individuali coincidono sistematicamente o non sono distinguibili tra loro, viene comunque meno l’irriducibile individualità richiesta nella prima fase del metodo.
Quali conseguenze rischia la stazione appaltante in caso di violazione della sequenza individuale-collegiale?
Il rischio principale è l’annullamento dell’aggiudicazione in sede di ricorso al TAR, con conseguente rinnovo (totale o parziale) delle operazioni di valutazione da parte della commissione, oltre a possibili ricadute su tempi e costi della procedura.
Come può un operatore economico contestare la violazione del confronto a coppie?
L’operatore economico può proporre ricorso al TAR competente, evidenziando l’assenza di verbalizzazione della fase individuale o l’anomala coincidenza dei punteggi tra i commissari, elementi che, secondo la giurisprudenza, possono rendere il metodo di fatto surrettiziamente collegiale sin dall’origine.
Cosa dovrebbe fare il RUP prima dell’avvio delle sedute riservate della commissione?
Il RUP dovrebbe verificare che il disciplinare descriva con chiarezza la sequenza individuale-collegiale prescritta dal metodo del confronto a coppie e richiamare espressamente alla commissione l’obbligo di verbalizzare distintamente le due fasi, per ridurre il rischio di successivi annullamenti.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 settembre 2026, n. 5196 — annullamento dell’aggiudicazione per mancata verbalizzazione della fase individuale nel confronto a coppie.
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16 — principi di diritto sul metodo del confronto a coppie, sul passaggio dal coefficiente individuale a quello collegiale e sui limiti dell’assorbimento delle valutazioni individuali nella decisione finale.
- Art. 18.2 del disciplinare di gara oggetto della controversia — clausola che imponeva l’espressione di singole preferenze da parte di ciascun commissario prima della mediazione collegiale.
- Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) — disciplina generale in materia di criteri di aggiudicazione e composizione/funzionamento delle commissioni giudicatrici, quale cornice normativa di riferimento per l’applicazione dei metodi di valutazione delle offerte tecniche.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 14 settembre 2026, n. 5196 (giurisprudenzappalti.it)

