IN SINTESI
Il conflitto di interessi potenziale rileva nelle gare d’appalto anche quando non è dimostrato alcun favoritismo concreto. Secondo il TAR Marche (Sez. I, 23/10/2026, n. 1229), se il legale rappresentante di un operatore economico partecipante è dipendente della stessa stazione appaltante, l’immagine imparziale dell’amministrazione risulta incrinata a prescindere dalla correttezza dei funzionari coinvolti. In questi casi l’art. 16 del Codice dei contratti pubblici, che chiede al concorrente di provare il favoritismo, non basta a garantire i principi dell’art. 97 Cost. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’esigenza di verificare i rapporti di lavoro dei soggetti concorrenti prima dell’avvio della gara.
Il conflitto di interessi potenziale rileva anche prima dell’avvio del procedimento
Il principio ribadito dal TAR Marche, Sez. I, 23/10/2026, n. 1229 è che il conflitto di interessi non richiede di essere attuale o già produttivo di effetti. Per il Collegio, il conflitto rileva “anche quando esso è meramente potenziale”. La prova è che l’obbligo di astensione dei funzionari incompatibili opera prima ancora che il procedimento abbia inizio.
In concreto, la tutela dell’imparzialità anticipa la propria soglia. Non si attende l’esito alterato della gara: basta una situazione strutturale che possa far dubitare dell’equidistanza dell’amministrazione.
Il TAR richiama un corollario dell’art. 97 Cost.: la pubblica amministrazione, oltre a essere imparziale, deve anche “apparire” tale. Quando il legale rappresentante di un concorrente è dipendente della medesima stazione appaltante, l’apparenza di imparzialità è compromessa anche se nessun funzionario ha agito scorrettamente. Il rilievo non dipende dalla condotta individuale dei dipendenti, ma dalla situazione oggettiva.
L’art. 16 del Codice e l’onere della prova a carico del concorrente
Il TAR descrive prima il funzionamento ordinario della disciplina. Il Codice vuole che il concorrente che deduce il conflitto dimostri, nei limiti delle proprie possibilità, due elementi:
- che il progetto posto a base di gara o i criteri di aggiudicazione sono redatti in modo da favorire potenzialmente uno specifico concorrente;
- che ciò deriva dall’intervento, nelle fasi precedenti, di funzionari in potenziale conflitto, per esempio perché hanno curato la progettazione preliminare o hanno avuto in passato collaborazioni professionali con quell’operatore.
Sul piano normativo, l’art. 16 del d.lgs. 36/2023 prevede che il personale in conflitto ne dia comunicazione alla stazione appaltante e si astenga dalla procedura di aggiudicazione e dall’esecuzione. L’art. 95, comma 1, lett. b), colloca inoltre la medesima fattispecie tra le cause di esclusione non automatica, quando il conflitto non sia diversamente risolvibile. giustizia lentepubblica
Definizione: conflitto di interessi “in radice”
Il conflitto di interessi “in radice” è la situazione in cui l’incompatibilità sussiste in modo strutturale, a monte della gara, e non dipende da un atto o da un intervento specifico del funzionario nella procedura. Nel caso esaminato, la radice è l’identità tra amministrazione che bandisce e amministrazione di appartenenza del legale rappresentante di un partecipante.
In una situazione simile, osserva il TAR, l’art. 16 si rivela insufficiente a garantire i principi dell’art. 97 Cost. Il meccanismo “ordinario” presuppone infatti che il concorrente individui e provi un vantaggio nelle scelte progettuali o nei criteri di aggiudicazione. Qui il problema precede e prescinde da quelle scelte.
Conflitto dimostrabile e conflitto in radice: il confronto
La tabella riassume le due logiche che emergono dalla pronuncia.
| Profilo | Conflitto “ordinario” (art. 16) | Conflitto potenziale “in radice” |
|---|---|---|
| Origine | Intervento di un funzionario nelle fasi pregresse | Qualifica del legale rappresentante di un concorrente (dipendente della stazione appaltante) |
| Prova a carico del concorrente | Atti di gara costruiti in modo da favorire potenzialmente un operatore | Rileva l’oggettiva incrinatura dell’imparzialità, a prescindere dalla correttezza dei funzionari |
| Sufficienza dell’art. 16 | Strumento adeguato | Per il TAR, insufficiente da solo |
| Fondamento | Disciplina del Codice | Art. 97 Cost.: imparzialità anche “apparente” |
Verifiche e controlli del RUP sul conflitto di interessi potenziale
La pronuncia non è un manuale operativo, ma ne discende un metodo prudenziale. Il RUP presidia il conflitto di interessi potenziale prima che la gara produca effetti. I passaggi consigliati sono questi:
- Acquisire le dichiarazioni di assenza di conflitto da RUP, progettisti, commissari e personale con poteri decisionali, aggiornandole a ogni mutamento.
- Incrociare i soggetti che rappresentano i concorrenti (legali rappresentanti, amministratori, soci) con l’elenco dei dipendenti e collaboratori dell’amministrazione.
- Documentare le verifiche nel fascicolo di gara, con data e esito.
- Attivare l’astensione dei funzionari interessati prima dell’avvio del procedimento, non dopo la presentazione delle offerte.
- Valutare se il conflitto sia risolvibile con la sostituzione del funzionario o se imponga misure più incisive, secondo l’art. 95 del Codice.
- Motivare per iscritto le decisioni assunte, perché in sede di contenzioso conta anche l’apparenza di imparzialità.
Errore frequente: limitarsi a verificare la condotta dei funzionari in gara, trascurando i rapporti di lavoro con l’amministrazione dei soggetti che rappresentano i concorrenti.
FAQ
Il conflitto di interessi potenziale rileva anche se non è dimostrato un vantaggio per il concorrente?
Sì. Secondo il TAR Marche, n. 1229/2026, il conflitto di interessi rileva anche quando è meramente potenziale. Lo dimostra l’obbligo di astensione dei funzionari incompatibili, che opera prima dell’inizio del procedimento. La tutela dell’imparzialità non attende quindi la prova di un favoritismo effettivo: basta una situazione oggettiva che metta in dubbio l’equidistanza dell’amministrazione.
Il legale rappresentante di un concorrente può essere dipendente della stazione appaltante?
Per il TAR Marche, la circostanza incrina l’immagine imparziale della pubblica amministrazione, a prescindere dalla correttezza dei funzionari che intervengono nel procedimento. Le conseguenze sulla partecipazione o sull’aggiudicazione dipendono dal caso concreto e dalle misure adottate dall’amministrazione. Per questo il RUP dovrebbe verificare il rapporto di lavoro prima dell’avvio della gara.
L’art. 16 del Codice dei contratti pubblici è sufficiente a prevenire ogni conflitto di interessi?
No, non sempre. Il TAR Marche osserva che, quando la situazione di conflitto potenziale sussiste “in radice”, l’art. 16 non basta a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. La norma funziona bene nei casi in cui un funzionario abbia influenzato progetto o criteri di gara. Non copre invece in modo adeguato le incompatibilità strutturali, che richiedono un presidio ulteriore.
Chi deve provare il conflitto di interessi in una gara?
Nel modello ordinario descritto dal TAR Marche, il concorrente che lo deduce deve dimostrare, nei limiti delle proprie possibilità, che progetto o criteri di aggiudicazione favoriscono potenzialmente un operatore. Deve inoltre provare che ciò dipende dall’intervento di funzionari in conflitto nelle fasi precedenti. Nei casi di conflitto “in radice” la pronuncia ritiene però questo schema insufficiente.
Che cosa significa che la PA deve “apparire” imparziale?
Significa che l’imparzialità, tutelata dall’art. 97 Cost., non riguarda solo la correttezza effettiva dei comportamenti, ma anche la fiducia dei concorrenti e dei cittadini nella neutralità dell’amministrazione. Una situazione che faccia ragionevolmente dubitare dell’equidistanza della stazione appaltante può quindi essere rilevante anche se nessun funzionario ha agito in modo scorretto.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Marche, Sez. I, 23/10/2026, n. 1229: il conflitto di interessi rileva anche se meramente potenziale; l’art. 16 non basta nelle situazioni di conflitto “in radice”.
- Art. 97 Cost.: principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
- Art. 16 d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): disciplina del conflitto di interessi e obbligo di comunicazione e astensione del personale.
- Art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023: esclusione non automatica per conflitto di interessi non diversamente risolvibile.
- ANAC: orientamenti e pareri sull’ambito soggettivo del conflitto di interessi.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Studio Amica partecipa al DIGEAT del 6 novembre a Palazzo Turrisi, appuntamento dedicato alla digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Marche, Sez. I, sentenza 23/10/2026, n. 1229. (giurisprudenzappalti.it)

