Commissari di gara e appalti in BIM: la revisione della UNI 11337-7 apre una porta sul vuoto normativo – Parte 2

Nov 5, 2026

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Negli appalti pubblici gestiti in BIM, la valutazione delle offerte richiede competenze che vanno oltre la conoscenza del settore tecnico di riferimento: è necessario saper comprendere e valutare anche gli aspetti legati alla gestione informativa digitale. Tuttavia, il Codice dei Contratti Pubblici non stabilisce requisiti specifici di competenza BIM per i componenti delle commissioni giudicatrici. In questo scenario si inserisce la revisione della UNI 11337-7, attualmente in inchiesta pubblica, che introduce una nuova figura professionale: il BIM Tendering Specialist. Si tratta di un profilo dedicato alle procedure di gara e alla verifica della coerenza tra le richieste della stazione appaltante e le soluzioni informative proposte dai concorrenti. Una novità importante, che potrebbe contribuire a colmare il vuoto tecnico oggi esistente, pur senza introdurre automaticamente nuovi requisiti giuridici per la nomina dei commissari. Da qui nasce la necessità di individuare criteri più chiari per garantire commissioni adeguatamente preparate ad affrontare le peculiarità degli appalti in BIM.

 

Commissari di gara e appalti in BIM: la revisione della UNI 11337-7 apre una porta sul vuoto normativo- Parte 1

6. La proposta, aggiornata: il Regolamento per un Elenco speciale di commissari GID/BIM

Per passare dalla diagnosi allo strumento ho predisposto una bozza di Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco speciale di commissari esperti in Gestione Informativa Digitale (Elenco GID), pensata per essere adottata con atto proprio da una singola stazione appaltante, da una centrale di committenza o da una SUA. Alla luce della revisione della UNI 11337-7, la bozza è stata aggiornata (rev. 1, novembre 2026) per accogliere il BIM Tendering Specialist. Questi ne sono i contenuti essenziali.

• Ambito (art. 2). Si applica alle procedure OEPV soggette all’obbligo GID ex art. 43 e, con motivazione del RUP, anche a quelle sotto soglia il cui capitolato informativo richieda comunque metodi e strumenti di gestione informativa.
• Aree di competenza (art. 3). L’Elenco è articolato per aree prevalenti: BIM management, coordinamento e modellazione, gestione dell’ACDat, capitolati e piani di gestione informativa, verifica e validazione dei modelli e, nella revisione, una nuova area di gestione informativa nelle procedure di affidamento (BIM Tendering). È ammessa la gestione associata tra più enti, utile nei territori piccoli per ampliare la platea e ridurre le incompatibilità.
• Requisiti a doppio binario temporale (art. 4). Oggi: titolo tecnico, certificazione UNI 11337-7:2018 secondo UNI/PdR 78:2020 rilasciata da organismo accreditato ACCREDIA, esperienza su commesse GID/BIM e formazione continua, con una via equivalente motivata per chi non è certificato. Dopo la pubblicazione della nuova norma: la certificazione di BIM Tendering Specialist diventa titolo preferenziale per l’area BIM Tendering. Chi possiede solo quella certificazione deve dimostrare un’esperienza specifica aggiuntiva in procedure GID oppure affiancarle una certificazione senior come BIM Manager o BIM Coordinator. Così si risponde al limite della soglia di esperienza segnalato al paragrafo 5.2.
• Aggiornamento allineato alla norma (art. 7). Per mantenere l’iscrizione basta l’aggiornamento svolto per il mantenimento annuale della certificazione, senza costruire un sistema parallelo.
• Composizione mista della commissione (art. 8). Nelle gare GID almeno un componente è tratto dall’Elenco, scelto preferibilmente tra i BIM Tendering Specialist. Nelle gare di importo elevato o con un peso significativo dell’offerta di gestione informativa il RUP valuta un secondo componente o un supporto tecnico esterno. Gli altri componenti restano esperti della materia tecnica di merito.
• Obbligo motivazionale (art. 9). Nel provvedimento di nomina il RUP indica perché la commissione, nel suo complesso, è idonea a valutare sia il merito tecnico sia la componente GID dell’offerta, richiamando i titoli dei singoli commissari.
• Presidio dell’imparzialità (art. 10). Il commissario GID dichiara se ha partecipato alla redazione del Capitolato Informativo o di altri documenti informativi della gara. In caso affermativo il RUP verifica che non vi siano incompatibilità o conflitti di interessi e motiva espressamente la nomina.
• Clausola di recepimento (art. 13). Quando la nuova norma sarà pubblicata, i rinvii alla UNI 11337-7:2018 e alla UNI/PdR 78:2020 si intenderanno riferiti alla nuova edizione, e le certificazioni già rilasciate resteranno valide fino alla scadenza. Il Regolamento non dovrà essere riscritto e la transizione sarà automatica.

Il Regolamento non richiede una modifica legislativa: nasce per via regolamentare, nel rispetto dell’art. 93, in attesa e a supporto di un intervento di sistema. Quell’intervento andrebbe coordinato tra ANAC e la Commissione di monitoraggio BIM del MIT, per esempio con un aggiornamento delle Linee guida GID del febbraio 2026 che rinvii espressamente alla nuova UNI 11337-7.

7. Un invito concreto: partecipare all’inchiesta pubblica

L’inchiesta pubblica si chiude il 28 novembre 2026. È il momento in cui chi lavora sul campo può incidere sul testo, e credo che la comunità BIM che opera con la Pubblica Amministrazione dovrebbe farlo. Indico quattro osservazioni che, a mio avviso, varrebbe la pena proporre.

1. Esplicitare la funzione valutativa. Tra i compiti e le abilità del BIM Tendering Specialist andrebbe indicata espressamente la valutazione tecnica delle offerte di gestione informativa, anche come componente o supporto della commissione giudicatrice, e non solo l’analisi documentale.
2. Distinguere il lato committente dal lato offerente. Chi redige il Capitolato Informativo, chi prepara l’offerta di gestione informativa e chi la valuta svolgono funzioni diverse, con esigenze diverse di competenza e di terzietà. La norma potrebbe almeno riconoscerlo.
3. Graduare l’esperienza per le funzioni di giudizio. In alternativa a requisiti più alti per l’intero profilo, si potrebbe prevedere un livello avanzato, o un requisito di esperienza maggiorato, per chi assume funzioni valutative in gara.
4. Inserire l’imparzialità tra le competenze. Conoscenza del regime del conflitto di interessi e dei principi di trasparenza e parità di trattamento, come parte delle conoscenze richieste al profilo.

Sono proposte da discutere, non soluzioni definitive. Ma se non le avanza chi conosce entrambi i lati del tavolo, è difficile che emergano da sole.

8. Un problema già intercettato dalla ricerca accademica

Il tema riecheggia da vicino una recente tesi di laurea magistrale in giurisprudenza sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, che affronta la qualificazione professionale e la “dignità digitale” nel BIM. Le prospettive sono complementari. La tesi guarda al problema dal lato dei professionisti, il cui rischio è che competenze digitali reali restino senza riconoscimento giuridico. Questo articolo lo guarda dal lato delle stazioni appaltanti, che rischiano di valutare quelle competenze senza gli strumenti per riconoscerle. La revisione della UNI 11337-7 è un passo avanti sul primo versante; il secondo attende ancora il suo raccordo normativo.

9. Il punto di vista di chi opera sul campo

Scrivo da chi siede quotidianamente su entrambi i lati del tavolo: come ingegnere civile e informatico, come CDE Manager certificato ai sensi della UNI 11337-7 e come consulente che affianca le stazioni appaltanti nella redazione dei capitolati informativi, nella pianificazione della gestione informativa e nel supporto al RUP, anche come Direttore dell’Esecuzione del Contratto su interventi finanziati con fondi pubblici.
Ho visto capitolati informativi solidi, redatti con cura, rischiare di essere valutati da commissioni in cui nessuno aveva mai gestito un Ambiente di Condivisione Dati, validato un modello IFC o verificato la coerenza di un Piano di Gestione Informativa. Non è una critica alle amministrazioni. Spesso le competenze semplicemente non ci sono all’interno dell’ente, e i RUP suppliscono con il proprio giudizio a un vuoto che la norma non colma.
La nascita di un profilo come il BIM Tendering Specialist conferma che il problema è strutturale, non episodico. Proprio per questo va affrontato con uno strumento strutturale: non con la buona volontà del singolo funzionario, ma con regole chiare, oggettive e verificabili, come quelle del Regolamento per l’Elenco speciale GID descritto nella sezione 6.

10. Conclusioni

A settembre il vuoto era doppio: giuridico, perché l’art. 93 non dice nulla sulla competenza digitale dei commissari; tecnico, perché nessuno standard descriveva la competenza di chi opera sulla gestione informativa in gara. La revisione della UNI 11337-7 comincia a colmare il secondo, e con ciò rende più evidente, e più facile da colmare, il primo.
Le stazioni appaltanti più consapevoli non devono attendere: possono già adottare un Regolamento che ancori la nomina dei commissari a criteri oggettivi di competenza digitale, usando oggi le certificazioni vigenti e predisponendosi, con una clausola di recepimento, ad accogliere domani il nuovo profilo. E chi lavora nel settore ha, fino al 28 novembre, l’occasione di far sì che quel profilo nasca già pensato anche per il tavolo della commissione.

Riferimenti:

Art. 16, art. 43, art. 93 e Allegato I.9, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo); art. 77, d.lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 5/2016; Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, Commissione di monitoraggio BIM — MIT, 20 febbraio 2026; UNI 11337-7:2018; UNI/PdR 78:2020; progetto di revisione UNI 11337-7 (UNI1613830), inchiesta pubblica finale 29 settembre — 28 novembre 2026; OSNAP, “Revisione UNI 11337-7: cosa cambia per i professionisti BIM” (8 ottobre 2026, agg. 2 novembre 2026); Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196; Cons. Stato, Sez. V, ord. 28 ottobre 2024, n. 4016; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2022, n. 2819; F. Iarrobino, Bozza di Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco speciale di commissari esperti in Gestione Informativa Digitale (GID/BIM), rev. 1, novembre 2026.
Nota: il presente contributo ha finalità di riflessione tecnico-professionale e non costituisce parere legale. I contenuti del progetto di revisione UNI 11337-7 sono riportati sulla base delle sintesi disponibili del testo in inchiesta pubblica e possono differire dalla versione definitiva della norma; per il testo ufficiale si rinvia al documento UNI. Le proposte operative sono suggerimenti metodologici da vagliare, per ciascuna stazione appaltante, con il proprio ufficio legale e con il RUP competente.

A cura di Fausto Iarrobino: ingegnere civile e informatico, CDE Manager (gestore dell’ACDat) certificato UNI 11337-7, consulente ICT/BIM per la Pubblica Amministrazione.

Nota: il presente contributo ha finalità di riflessione tecnico-professionale e non costituisce parere legale. I contenuti del progetto di revisione UNI 11337-7 sono riportati sulla base delle sintesi disponibili del testo in inchiesta pubblica e possono differire dalla versione definitiva della norma; per il testo ufficiale si rinvia al documento UNI. Le proposte operative sono suggerimenti metodologici da vagliare, per ciascuna stazione appaltante, con il proprio ufficio legale e con il RUP competente.