IN SINTESI
La caccia all’errore nelle gare d’appalto è un modo di controllare le dichiarazioni che la giurisprudenza amministrativa non ammette. Con la sentenza n. 1825 del 30 settembre 2026, il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, ribadisce che l’amministrazione deve esercitare un controllo sostanziale e non formalistico, sia negli appalti sia nei concorsi pubblici. Nel caso esaminato, una società era stata esclusa da un avviso pubblico perché non aveva indicato il numero della scheda di valutazione DNSH. Il Tribunale ha annullato l’esclusione. L’avviso chiedeva solo l’impegno a conformarsi al principio DNSH, e la società aveva comunque dichiarato di aver preso visione di tutte le schede applicabili. L’esclusione va misurata sull’interesse concreto che la clausola tutela.
Caccia all’errore nelle gare d’appalto: il principio affermato dal TAR Catanzaro
Il caso: domanda esclusa per la scheda DNSH non indicata
Secondo quanto riportato nella sentenza (punto 8.2), l’avviso pubblico richiedeva espressamente solo l’impegno a conformarsi al principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo” all’ambiente). Il modulo conteneva anche la dichiarazione di aver preso visione delle schede di valutazione dei rischi pertinenti al progetto. La società ricorrente aveva compilato tale dichiarazione. Si era però limitata ad attestare di aver visionato tutte le schede applicabili, senza indicare il numero di quella specifica.
L’amministrazione aveva escluso la domanda, sostenendo che l’indicazione fosse necessaria per esigenze di monitoraggio dell’intervento.
Il TAR ha respinto questa lettura e ha rilevato tre elementi:
- l’avviso non imponeva quella dichiarazione a pena di inammissibilità;
- la società aveva comunque dato “ampia rassicurazione” di conoscere la disciplina applicabile;
- la verifica di coerenza con i criteri ambientali attiene alla sola fase di esecuzione, e l’omessa indicazione della scheda in domanda non limita i controlli successivi.
L’esclusione è stata quindi giudicata formalistica e in contrasto con i principi generali dell’azione amministrativa.
Il principio di diritto
Il principio è espresso al punto 8.1: nell’esercizio dei poteri di controllo sulle dichiarazioni dei privati, l’amministrazione deve operare un controllo sostanziale, escludendo qualsiasi “caccia all’errore”. Il Tribunale lo definisce un orientamento “ben radicato” nella giurisprudenza amministrativa.
La sentenza richiama anche la verifica di anomalia dell’offerta. Citando Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2024, n. 8922, ricorda che la verifica non deve risolversi nella ricerca di singole inesattezze sulle voci di prezzo. Deve accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto. Le imprecisioni sulle singole voci sono irrilevanti se l’attendibilità complessiva è accertata.
Il Tribunale precisa però i limiti del principio:
- le gare sono ispirate a rapidità e speditezza, a tutela di buon andamento ed economicità;
- i concorrenti restano soggetti al principio di autoresponsabilità e devono produrre i documenti richiesti a pena di esclusione;
- l’amministrazione non è tenuta a sostituirsi agli operatori che, per negligenza, non rispettano le condizioni del bando (così TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527, richiamato in sentenza).
Il favor per la partecipazione opera dunque in un equilibrio: la sanzione espulsiva è legittima solo se tutela un interesse pubblico effettivo e rilevante.
Il controllo sostanziale delle dichiarazioni: definizione
Il controllo sostanziale delle dichiarazioni è la verifica con cui l’amministrazione accerta se il concorrente ha fornito le informazioni e gli impegni che servono davvero allo scopo della procedura, senza escluderlo per imperfezioni che non incidono sull’interesse tutelato.
Il perno è la funzione della clausola. Il TAR afferma che la portata delle clausole di esclusione formulate in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell’interesse concreto che la disposizione violata presidia. Se non c’è lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, prevale il favor participationis. Questo principio, di derivazione comunitaria, comporta la sanabilità delle irregolarità formali e riduce il peso delle prescrizioni puramente formali.
La caccia all’errore è l’approccio opposto. Consiste nel verificare la documentazione solo per individuare difformità dal bando, a prescindere dalla loro incidenza. Secondo la sentenza, va evitata anche alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento verso la semplificazione e il divieto di aggravamento degli oneri burocratici.
Controllo formalistico e controllo sostanziale a confronto
La tabella sintetizza le differenze operative tra i due approcci, come emergono dai punti 8.1 e 8.2 della sentenza.
| Aspetto | Controllo formalistico | Controllo sostanziale |
|---|---|---|
| Oggetto della verifica | Singola difformità dal modulo | Idoneità complessiva della dichiarazione o dell’offerta |
| Parametro | Lettera della clausola | Interesse concreto tutelato |
| Esito tipico | Esclusione automatica | Esclusione solo se l’interesse è leso |
| Verifica di anomalia | Esame parcellizzato delle voci di prezzo | Attendibilità dell’offerta nel suo insieme |
| Fase di riferimento | Anticipa in domanda controlli propri dell’esecuzione | Distingue ammissione ed esecuzione |
Verifiche e controlli del RUP per evitare la caccia all’errore
Per limitare il rischio di annullamento in giudizio, il RUP e la commissione possono seguire questi passaggi operativi. Sono indicazioni di buona prassi ricavate dal principio affermato dalla sentenza, non prescrizioni contenute nella pronuncia.
- Verificare cosa richiede davvero la lex specialis. Controllare se l’adempimento è richiesto a pena di esclusione o inammissibilità, oppure solo come elemento informativo.
- Individuare l’interesse tutelato dalla clausola. Chiedersi quale finalità presidi la prescrizione e se la sua violazione la comprometta in concreto.
- Leggere la dichiarazione nel suo complesso. Una dichiarazione imperfetta può contenere comunque gli impegni essenziali, come nel caso della scheda DNSH.
- Distinguere ammissione ed esecuzione. Esigenze di monitoraggio o verifica successiva non giustificano, da sole, l’esclusione in fase di domanda.
- Valutare gli strumenti di sanatoria. Prima di escludere, verificare se la carenza sia regolarizzabile, in coerenza con il favor participationis.
- Motivare l’eventuale esclusione. Il provvedimento deve spiegare quale interesse pubblico effettivo è stato leso.
- Redigere bandi e moduli in modo chiaro. I campi obbligatori e le conseguenze della mancata compilazione vanno indicati espressamente. Chi richiede dati a fini di monitoraggio può prevederli come obblighi di esecuzione.
Gli operatori economici, dal canto loro, restano tenuti all’autoresponsabilità. Devono compilare con cura i moduli e produrre tutti i documenti richiesti, perché la sentenza esclude che la PA debba supplire a negligenze.
FAQ
Cosa significa “caccia all’errore” negli appalti pubblici?
È un modo di controllare le dichiarazioni e le offerte che cerca singole difformità o inesattezze formali per escludere il concorrente, senza valutare se incidano su un interesse pubblico rilevante. La giurisprudenza amministrativa lo considera illegittimo. Il controllo deve essere sostanziale e valutare la dichiarazione o l’offerta nel suo complesso, come ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30/09/2026, n. 1825.
L’amministrazione può escludere per un dato non indicato nella dichiarazione DNSH?
Dipende da cosa richiede il bando e dall’interesse che la clausola tutela. Nel caso deciso dal TAR Catanzaro, l’avviso chiedeva solo l’impegno a conformarsi al principio DNSH. L’omessa indicazione del numero di scheda, non prevista a pena di inammissibilità, non ha giustificato l’esclusione, perché la verifica di coerenza ambientale riguarda la fase di esecuzione.
Il controllo sostanziale obbliga la PA a sanare qualsiasi errore del concorrente?
No. La sentenza chiarisce che l’amministrazione non deve sostituirsi agli operatori che, per negligenza, non rispettano le condizioni del bando. Resta fermo il principio di autoresponsabilità. L’esclusione resta legittima quando l’adempimento omesso è imposto a pena di esclusione o tutela un interesse pubblico effettivo e rilevante.
Come si applica il divieto di caccia all’errore alla verifica di anomalia dell’offerta?
La verifica non deve concentrarsi in modo esclusivo e parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Deve accertare se l’offerta, nel suo insieme, sia attendibile e affidabile rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto. Per la sentenza, richiamando il Consiglio di Stato, sez. V, n. 8922/2024, le inesattezze sulle singole voci sono irrilevanti se l’attendibilità complessiva è accertata.
Il principio vale solo per gli appalti o anche per i concorsi e gli avvisi pubblici?
Vale per tutte le procedure pubbliche in cui l’amministrazione controlla dichiarazioni di privati. La sentenza lo riferisce espressamente all’appalto di opere, servizi e forniture e ai concorsi pubblici. Il caso concreto riguardava un avviso pubblico, a conferma che il principio opera oltre le gare in senso stretto.
Le esigenze di monitoraggio giustificano l’esclusione dalla procedura?
Secondo il TAR Catanzaro, no, quando i controlli attengono alla fase di esecuzione. L’amministrazione aveva sostenuto che l’indicazione della scheda servisse al monitoraggio dell’intervento. Il Tribunale ha osservato che l’omessa specificazione in domanda non vincola né limita i controlli successivi spettanti all’amministrazione.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30/09/2026, n. 1825: controllo sostanziale, divieto di “caccia all’errore”, esclusione per mancata indicazione della scheda DNSH ritenuta formalistica (punti 8.1 e 8.2).
- Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2024, n. 8922 (richiamato in sentenza): la verifica di congruità non è ricerca di singole inesattezze sulle voci di prezzo.
- TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527 (richiamato in sentenza): la PA non può limitarsi a un’interpretazione puramente formale, ma non deve sostituirsi al concorrente negligente.
- Principio del favor participationis e sanabilità delle irregolarità formali, richiamati in sentenza.
- Riferimenti da verificare su fonte ufficiale: D.lgs. 36/2023 (art. 10, tassatività delle cause di esclusione; art. 101, soccorso istruttorio; art. 110, offerte anormalmente basse); Reg. (UE) 2020/852, art. 17 (principio DNSH).
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 30/09/2026, n. 1825 (giurisprudenzappalti.it)

