Con il nuovo profilo del BIM Tendering Specialist la normazione tecnica entra, per la prima volta, nel perimetro delle procedure di affidamento. Una proposta per raccordarlo all’art. 93 del d.lgs. 36/2023, e un invito a partecipare all’inchiesta pubblica entro il 28 novembre 2026.
1. Il problema, e perché oggi va riletto
A settembre ho posto una domanda semplice: l’art. 93, comma 2, del d.lgs. 36/2023 richiede che i componenti della commissione giudicatrice siano “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”. Ma che cosa significa essere “esperti nel settore” quando l’oggetto del contratto è un progetto o un servizio da eseguire in Gestione Informativa Digitale (GID/BIM)? Nessuna norma, nessuna linea guida ANAC, nessun atto del MIT lo dice.
Poche settimane dopo, il quadro tecnico si è mosso. Dal 29 settembre al 28 novembre 2026 è in inchiesta pubblica finale il progetto di revisione della UNI 11337-7 (progetto UNI1613830), la norma che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali della gestione informativa. E tra le novità compare un profilo che sembra scritto proprio per il problema che avevo sollevato: il BIM Tendering Specialist, figura che collega la gestione informativa alle procedure di gara.
Il vuoto giuridico resta. Ma da oggi esiste, almeno in bozza, un riferimento tecnico che lo riguarda direttamente. Vale la pena capire cosa offre e cosa non risolve. Poi bisogna capire come usarlo: per questo ho aggiornato la bozza di Regolamento per un Elenco speciale di commissari GID/BIM, descritta nella sezione 6.
2. Il quadro normativo: cosa c’è, e cosa manca
2.1 Il tramonto dell’Albo ANAC
Nel vigore del d.lgs. 50/2016, l’art. 77 affidava la scelta dei commissari al sorteggio da un Albo nazionale gestito da ANAC (Linee guida n. 5/2016). Quell’Albo non è mai diventato pienamente operativo e il d.lgs. 36/2023 ne ha preso atto, restituendo alla stazione appaltante il potere di nomina, senza però sostituirlo con criteri sostanziali di qualificazione settoriale. Il risultato è un doppio vuoto: non esiste più l’Albo, e non è mai esistito un criterio specifico per il BIM.
2.2 L’obbligo GID e l’art. 93 viaggiano su binari separati
Dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 43 e dell’Allegato I.9 (come modificati dal correttivo d.lgs. 209/2024), la gestione informativa digitale è obbligatoria per le nuove costruzioni e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo stimato superiore a 2 milioni di euro.
Il 20 febbraio 2026 la Commissione per il monitoraggio BIM del MIT ha pubblicato le “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”. Il documento disciplina il piano di formazione, l’atto di organizzazione (da integrare nel PIAO), le dotazioni e le figure interne: gestore dei processi digitali, gestore dell’ACDat, coordinatore dei flussi informativi.
Il punto decisivo resta questo: le Linee guida disciplinano l’organizzazione interna della stazione appaltante ai sensi dell’art. 43, non la composizione né i requisiti della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93. I due impianti non si parlano.
La stazione appaltante deve strutturarsi per gestire un appalto in BIM. Ma quando deve valutare capitolati informativi, offerte di gestione informativa, piani di gestione informativa e livelli di fabbisogno informativo, nessuna norma le dice quale competenza debba avere chi giudica.
3. Perché la formula “esperto di settore” non basta
La giurisprudenza amministrativa interpreta il requisito con larghezza: basta che la commissione, nel suo complesso, sia adeguatamente qualificata. Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4196/2025) ha inoltre chiarito che l’esperienza dei commissari va rapportata al settore dell’oggetto del contratto, non ai contenuti specifici del disciplinare.
Per gli appalti tradizionali l’orientamento è ragionevole. In un appalto GID, però, il “settore” si sdoppia. Da un lato c’è la materia tecnica di merito (edile, stradale, impiantistica). Dall’altro c’è una competenza trasversale e specialistica, quella digitale-informativa, che nessuna norma impone di verificare in commissione.
I rischi sono due. Il primo è il contenzioso: è prevedibile che i concorrenti inizino a contestare la carenza di competenza digitale dei commissari. Il secondo è più sottile: commissioni formalmente legittime che valutano in modo superficiale il merito digitale delle offerte, premiando la dichiarazione della gestione informativa anziché la sua qualità reale.
4. La novità: la revisione della UNI 11337-7 in inchiesta pubblica
Nella versione di settembre osservavo che uno standard tecnico per certificare le competenze BIM esisteva già (UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020), ma restava “fuori dalla porta del diritto”. La revisione in corso cambia in parte questo scenario.
Secondo le sintesi disponibili del testo in inchiesta, il progetto di norma:
• riunisce in un unico documento i requisiti professionali oggi distribuiti tra UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020;
• conferma i quattro profili esistenti (BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, CDE Manager) e ne introduce due nuovi: il BIMGIS Specialist, per l’integrazione tra BIM e informazione geospaziale, e il BIM Tendering Specialist, dedicato all’analisi della documentazione di gara e alla verifica di coerenza tra Capitolato Informativo e offerta di gestione informativa, con esplicito riferimento a stazioni appaltanti e uffici gare;
• fissa requisiti di esperienza per profilo. Per il BIM Tendering Specialist sono proposti un anno di esperienza generale e un anno di esperienza specifica negli ultimi cinque anni, contro i cinque anni generali (più uno o due specifici) richiesti a BIM Coordinator e BIM Manager;
• irrigidisce il mantenimento della certificazione, con un aggiornamento annuale minimo (8 ore) e un rinnovo quinquennale con esame scritto;
• rafforza temi trasversali come interoperabilità e formati aperti (IFC, BCF, IDS), qualità e sicurezza dei dati e intelligenza artificiale.
Una cautela è d’obbligo. Si tratta di proposte: fino alla pubblicazione della nuova norma restano in vigore la UNI 11337-7:2018 e la UNI/PdR 78:2020, e la chiusura dell’inchiesta non comporta l’entrata in vigore automatica. Il testo definitivo potrà cambiare anche in modo significativo.
5. Il BIM Tendering Specialist: cosa risolve, cosa non risolve
5.1 Cosa risolve
Per la prima volta la normazione tecnica nazionale riconosce che la gestione informativa nelle procedure di gara è una competenza a sé, distinta dalla modellazione, dal coordinamento e dalla gestione del CDE. È esattamente la competenza che serve a chi deve valutare un’offerta di gestione informativa rispetto al Capitolato Informativo, cioè il cuore del lavoro di una commissione in un appalto GID.
In termini pratici, la stazione appaltante che deve motivare l’idoneità dei commissari avrà presto un parametro oggettivo, terzo e verificabile a cui ancorarsi. È il tassello che mancava.
5.2 Cosa non risolve
Per la prima volta la normazione tecnica nazionale riconosce che la gestione informativa nelle procedure di gara è una competenza a sé, distinta dalla modellazione, dal coordinamento e dalla gestione del CDE. È esattamente la competenza che serve a chi deve valutare un’offerta di gestione informativa rispetto al Capitolato Informativo, cioè il cuore del lavoro di una commissione in un appalto GID.
In termini pratici, la stazione appaltante che deve motivare l’idoneità dei commissari avrà presto un parametro oggettivo, terzo e verificabile a cui ancorarsi. È il tassello che mancava.
5.2 Cosa non risolve
Tre limiti vanno detti con chiarezza.
1. Una norma tecnica volontaria non modifica l’art. 93. Il BIM Tendering Specialist non diventa, per effetto della norma UNI, un requisito per far parte di una commissione. Il raccordo con il Codice resta da costruire, per via regolamentare o con un intervento di ANAC e del MIT.
2. Il profilo nasce come figura di supporto, non di giudizio. Analisi documentale e verifica di coerenza sono attività preziose per gli uffici gare e per il RUP. Ma la valutazione comparativa e l’attribuzione di punteggi alle offerte tecniche richiedono anche capacità di giudizio, seniority e conoscenza del merito tecnico. Con la soglia proposta di un anno generale più un anno specifico, la certificazione da sola difficilmente può bastare per un ruolo valutativo su gare complesse.
3. Il tema dell’imparzialità resta aperto. Il BIM Tendering Specialist che ha contribuito a redigere il Capitolato Informativo di una gara è anche la persona più adatta a valutarne le offerte? Il regime del conflitto di interessi (art. 16) e le cause di incompatibilità previste dall’art. 93 andranno verificati caso per caso. È bene che la stazione appaltante se lo chieda prima della nomina, non dopo un ricorso.
Riferimenti
Art. 16, art. 43, art. 93 e Allegato I.9, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo); art. 77, d.lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 5/2016; Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, Commissione di monitoraggio BIM — MIT, 20 febbraio 2026; UNI 11337-7:2018; UNI/PdR 78:2020; progetto di revisione UNI 11337-7 (UNI1613830), inchiesta pubblica finale 29 settembre — 28 novembre 2026; OSNAP, “Revisione UNI 11337-7: cosa cambia per i professionisti BIM” (8 ottobre 2026, agg. 2 novembre 2026); Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196; Cons. Stato, Sez. V, ord. 28 ottobre 2024, n. 4016; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2022, n. 2819; F. Iarrobino, Bozza di Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco speciale di commissari esperti in Gestione Informativa Digitale (GID/BIM), rev. 1, novembre 2026.
Nota: il presente contributo ha finalità di riflessione tecnico-professionale e non costituisce parere legale. I contenuti del progetto di revisione UNI 11337-7 sono riportati sulla base delle sintesi disponibili del testo in inchiesta pubblica e possono differire dalla versione definitiva della norma; per il testo ufficiale si rinvia al documento UNI. Le proposte operative sono suggerimenti metodologici da vagliare, per ciascuna stazione appaltante, con il proprio ufficio legale e con il RUP competente.
A cura di Fausto Iarrobino: ingegnere civile e informatico, CDE Manager (gestore dell’ACDat) certificato UNI 11337-7, consulente ICT/BIM per la Pubblica Amministrazione.
Nota: il presente contributo ha finalità di riflessione tecnico-professionale e non costituisce parere legale. I contenuti del progetto di revisione UNI 11337-7 sono riportati sulla base delle sintesi disponibili del testo in inchiesta pubblica e possono differire dalla versione definitiva della norma; per il testo ufficiale si rinvia al documento UNI. Le proposte operative sono suggerimenti metodologici da vagliare, per ciascuna stazione appaltante, con il proprio ufficio legale e con il RUP competente.

