IN SINTESI
Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva.
Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi
Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due modelli derogano entrambi all’ordinario ricorso al mercato, ma per ragioni opposte.
Nell’in house manca un’alterità sostanziale tra amministrazione e società, che è equiparata a una articolazione interna dell’ente. La deroga si fonda quindi sul controllo analogo. Nella società mista, invece, è presente un socio privato, partner operativo dell’amministrazione, scelto con procedura competitiva. La deroga non dipende dal controllo, ma dalla preventiva selezione concorrenziale del socio privato.
Ne derivano effetti pratici rilevanti. Chi imposta un affidamento a società mista non può appoggiarsi ai requisiti dell’in house (controllo analogo, attività prevalente). Deve invece dimostrare che la gara per il socio abbia davvero assorbito la scelta del gestore.
La gara a doppio oggetto: definizione e base normativa
La gara a doppio oggetto è la procedura ad evidenza pubblica con cui l’amministrazione sceglie il socio privato e, nello stesso momento, assegna alla società mista il contratto di appalto o concessione. La base normativa è l’art. 17 d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La norma richiede una procedura avente ad oggetto, “contestualmente, l’acquisizione della partecipazione societaria e l’affidamento del contratto”. In altre parole, socio e servizio si scelgono insieme, in un’unica gara.
Questa impostazione è coerente con il diritto dell’Unione europea. Il TAR richiama la sentenza Corte di Giustizia, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset. In quella sentenza l’affidamento diretto a società mista è ritenuto compatibile con il diritto UE a due condizioni. La gara per il socio deve rispettare i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. I criteri di scelta devono inoltre riguardare non solo il capitale conferito, ma anche le capacità tecniche del socio e le caratteristiche della sua offerta rispetto alle prestazioni da svolgere.
In tale prospettiva la scelta del concessionario risulta, indirettamente, dalla scelta del socio operativo. Per questo una seconda gara non sarebbe giustificata: la concorrenza si è già svolta a monte.
Quando l’affidamento alla società mista è illegittimo
Il punto decisivo della sentenza riguarda il perimetro della selezione. La mancata seconda gara si giustifica solo se vi è sostanziale coincidenza tra l’oggetto della gara per il socio e l’oggetto dell’affidamento alla società mista.
Il TAR descrive l’ipotesi patologica. Il socio privato viene scelto, per le proprie capacità tecniche e organizzative, con riferimento soltanto a una parte delle attività poi affidate alla società. In questo caso la selezione concorrenziale non investe l’intero complesso delle prestazioni, ma solo uno dei segmenti. Le restanti attività finiscono così alla società mista senza che l’affidatario possa dirsi scelto, neppure indirettamente, attraverso la gara sul socio. Viene meno il presupposto della deroga all’obbligo di gara.
Nel caso deciso, il Collegio ha ritenuto che le condizioni di legittimità non fossero state rispettate. Ha quindi accolto il ricorso, rilevando la violazione dei principi concorrenziali. Gli atti della sentenza non consentono di ricostruire qui i fatti specifici del caso, che andranno letti nel testo integrale.
Tabella di sintesi: in house e società mista a confronto
Il confronto seguente riassume le differenze richiamate dalla sentenza.
| Profilo | In house | Società mista |
|---|---|---|
| Presenza del privato | No | Sì, socio operativo |
| Fondamento della deroga alla gara | Controllo analogo | Gara per la scelta del socio |
| Selezione competitiva | Non prevista | Gara a doppio oggetto (art. 17 d.lgs. 175/2016) |
| Rischio principale | Carenza del controllo analogo | Socio scelto solo per parte delle prestazioni |
Verifiche e controlli del RUP sull’affidamento alla società mista
Prima di procedere all’affidamento a una società mista, il RUP e la stazione appaltante dovrebbero svolgere queste verifiche:
- Verificare che la gara per il socio sia a doppio oggetto: gli atti devono prevedere contestualmente quota societaria e contratto.
- Confrontare l’oggetto della gara con l’oggetto sociale e con l’affidamento: le prestazioni affidate alla società devono coincidere con quelle su cui il socio è stato selezionato.
- Controllare i criteri di valutazione: devono considerare capacità tecniche e caratteristiche dell’offerta, non solo il capitale conferito.
- Individuare le attività non coperte dalla selezione: se esistono segmenti di servizio estranei alla gara sul socio, vanno messi a gara separatamente.
- Documentare il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella procedura di scelta del socio.
- Motivare in modo puntuale la scelta del modello societario, distinguendola dall’in house.
Errore frequente: estendere nel tempo, con atti successivi, il perimetro delle attività della società mista oltre quello su cui il socio è stato selezionato. È proprio la situazione che il TAR considera incompatibile con la deroga.
FAQ
L’affidamento diretto a una società mista è sempre ammesso?
No. È ammesso solo se il socio privato operativo è stato scelto con gara a doppio oggetto, che abbia ad oggetto contestualmente la partecipazione societaria e il contratto affidato. Se manca questa condizione, o la gara non copre l’intero servizio, l’affidamento diretto viola i principi concorrenziali.
Che differenza c’è tra società mista e in house?
Nell’in house la società è assimilata a un ufficio dell’ente e la deroga alla gara si fonda sul controllo analogo. Nella società mista c’è un socio privato selezionato con gara, e la deroga si fonda proprio su quella selezione competitiva, non sul controllo.
Che cos’è la gara a doppio oggetto?
È la procedura ad evidenza pubblica con cui l’amministrazione sceglie il socio privato e affida contestualmente il contratto alla società mista. È disciplinata dall’art. 17 d.lgs. 175/2016 e sostituisce, nella sostanza, la gara per l’affidamento del servizio.
Serve una seconda gara per affidare il servizio alla società mista?
Di regola no, se la gara per il socio è stata a doppio oggetto e ha riguardato l’intero servizio. In questo caso la scelta dell’affidatario risulta indirettamente dalla selezione del socio. Se invece il socio è stato scelto solo per una parte delle attività, per le altre manca la giustificazione della deroga.
Cosa succede se il socio privato è selezionato solo per una parte delle attività?
Secondo il TAR Brescia viene meno il presupposto che giustifica la deroga all’obbligo di gara. Le attività non coperte dalla selezione risultano affidate alla società mista senza procedura competitiva, con violazione dei principi concorrenziali e possibile annullamento dell’affidamento.
Quali criteri deve avere la gara per scegliere il socio privato?
I criteri devono riferirsi non solo al capitale conferito, ma anche alle capacità tecniche del socio e alle caratteristiche della sua offerta rispetto alle prestazioni specifiche da svolgere. Così la scelta del concessionario risulta indirettamente dalla scelta del socio.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 14/10/2026, n. 1364: la società mista si distingue dall’in house e l’affidamento diretto richiede la gara a doppio oggetto sull’intero servizio.
- Art. 17 d.lgs. 175/2016 (Testo unico società a partecipazione pubblica): selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto.
- Corte di Giustizia UE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset: la scelta del concessionario può derivare dalla selezione del socio operativo.
- Consiglio di Stato, richiamato dal TAR (estremi da verificare sul testo della sentenza).
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 14/10/2026, n. 1364. (giurisprudenzappalti.it)

