IN SINTESI
Per sottrarre all’accesso l’offerta tecnica non basta dichiarare che contiene know how aziendale. Il concorrente deve dimostrare che quelle informazioni integrano un segreto tecnico o commerciale secondo i requisiti dell’art. 98 del codice della proprietà industriale. La sentenza consolida un orientamento ormai stabile e impone a operatori economici e stazioni appaltanti un metodo di lavoro preciso, che parte dalla redazione dell’offerta e arriva alla motivazione della decisione sull’oscuramento.
1. La decisione
Con la sentenza n. 7315 del 5 ottobre 2026 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia del TAR Liguria, sez. I, 11 febbraio 2026, n. 174, in materia di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Il principio affermato è netto. Chi intende opporsi all’ostensione della propria offerta deve provare la sussistenza dei requisiti del segreto tecnico o commerciale delineati dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale). Non è sufficiente affermare che le informazioni appartengono al patrimonio aziendale o che l’offerta presenta caratteri di specificità.
La pronuncia si colloca nel solco di Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036 e Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857, senza precedenti di segno contrario. Si tratta quindi di un orientamento consolidato, con cui operatori e amministrazioni devono fare i conti già nelle gare in corso.
2. Il quadro normativo: accesso come regola, riservatezza come eccezione
Il punto di partenza è la legge n. 241/1990. L’art. 22, comma 1, lett. d) qualifica come documento amministrativo ogni atto detenuto da una pubblica amministrazione e relativo ad attività di pubblico interesse, anche se di natura privatistica. L’offerta presentata in gara rientra pienamente in questa nozione.
Il Codice dei contratti pubblici declina questa regola in due disposizioni:
- l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 esclude dall’accesso le informazioni dell’offerta, o delle giustificazioni dell’anomalia, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ma solo a fronte di una dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente;
- l’art. 36, comma 3, consente all’operatore di chiedere l’oscuramento di parti dell’offerta, nel sistema di messa a disposizione automatica degli atti di gara tramite piattaforma digitale.
Per il Consiglio di Stato queste deroghe vanno lette in modo rigoroso e restrittivo. Negare la conoscenza di un documento amministrativo contrasta, in linea di principio, con l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. Le ipotesi di esclusione sono quindi tipiche e tassative.
Resta ferma la clausola di salvaguardia dell’art. 35, comma 5: anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, l’accesso è consentito al concorrente quando sia indispensabile per la difesa in giudizio dei propri interessi relativi alla procedura.
3. Che cos’è un segreto commerciale: il rinvio all’art. 98 CPI
L’art. 35 del Codice non definisce il segreto tecnico o commerciale. Il giudice ne ricava il contenuto da altre norme dell’ordinamento e, in primo luogo, dall’art. 98, comma 1, del codice della proprietà industriale, come modificato dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 di recepimento della direttiva (UE) 2016/943.
Sono tutelate le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, anche commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che soddisfano tre requisiti cumulativi:
- segretezza: non sono, nel loro insieme o nella precisa combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore;
- valore economico: hanno valore proprio in quanto segrete;
- misure di protezione: chi le detiene le sottopone a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.
La giurisprudenza legge in questa chiave anche il know how. Si tratta del patrimonio di conoscenze accumulato dall’impresa con esperienza e ricerca, il cui valore si misura sugli investimenti necessari per acquisirlo e sul vantaggio competitivo che assicura. È un’informazione strategica, dalla cui tutela può dipendere la stessa permanenza dell’impresa sul mercato (Cons. Stato, n. 10036/2025; Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975).
Ne discende che la segretezza deve essere un dato oggettivo. Il generico timore di divulgare il know how non basta: occorre dimostrare che l’informazione darebbe al concorrente un vantaggio reale.
4. L’onere della prova e il contributo della Corte di giustizia
L’onere grava sull’operatore economico. Chi partecipa a una gara pubblica sa di esporsi a esigenze di trasparenza e deve quindi individuare in modo chiaro e specifico la competenza, la procedura o la conoscenza che vuole mantenere riservata. Secondo Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280, vanno indicati almeno l’oggetto dell’informazione, la sua funzione e il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva.
La stessa linea è tracciata dalla Corte di giustizia UE (sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21, Antea Polska). L’amministrazione aggiudicatrice non può fermarsi alla dichiarazione dell’offerente: deve pretendere la dimostrazione della natura effettivamente riservata delle informazioni.
La Corte aggiunge obblighi in capo all’amministrazione:
- motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati;
- comunicare in forma neutra all’offerente che lo richiede il contenuto essenziale delle informazioni sottratte, in particolare di quelle determinanti per la decisione, nei limiti in cui ciò non comprometta la riservatezza giustificata;
- evitare automatismi: è contraria al diritto dell’Unione la prassi di accogliere sistematicamente le richieste di riservatezza fondate su segreti commerciali.
Il bilanciamento non è dunque tra tutto e niente. La stazione appaltante deve calibrare l’oscuramento sulle singole informazioni effettivamente protette e garantire al concorrente quanto basta per una tutela giurisdizionale effettiva.
5. Ricadute operative
Per gli operatori economici
La richiesta di oscuramento va costruita insieme all’offerta, non dopo l’istanza di accesso. In concreto conviene:
- indicare con precisione le parti da oscurare (pagine, paragrafi, allegati), evitando richieste estese all’intera offerta tecnica;
- per ciascuna parte, spiegare oggetto, funzione e vantaggio competitivo dell’informazione;
- documentare le misure di protezione adottate: accordi di riservatezza con dipendenti e partner, policy interne, accessi limitati ai dati;
- dare conto del valore economico, ad esempio richiamando gli investimenti in ricerca e sviluppo o le privative collegate;
- predisporre una versione oscurata coerente con la motivazione, utilizzabile direttamente nella messa a disposizione degli atti.
Per le stazioni appaltanti
La decisione sull’oscuramento è un provvedimento che richiede istruttoria e motivazione. Le indicazioni che emergono sono:
- prevedere nel disciplinare modalità e contenuti minimi della dichiarazione motivata e comprovata;
- verificare, parte per parte, la presenza dei tre requisiti dell’art. 98 CPI, senza accogliere in blocco richieste generiche;
- motivare sia l’accoglimento sia il rigetto, e comunicare in forma neutra il contenuto essenziale delle parti oscurate;
- tenere presente che l’accesso difensivo dell’art. 35, comma 5, può comunque prevalere sul segreto.
6. Conclusioni
La sentenza n. 7315/2026 conferma che, nelle gare pubbliche, la trasparenza è la regola e il segreto commerciale un’eccezione da dimostrare. Il riferimento all’art. 98 CPI offre a operatori e amministrazioni un parametro oggettivo e verificabile, che sostituisce le formule di stile spesso usate nelle dichiarazioni di riservatezza.
Per le imprese il messaggio è pratico: la tutela del know how si prepara prima della gara, con misure di protezione reali e una motivazione puntuale. Per le stazioni appaltanti il compito è un’istruttoria effettiva, lontana da ogni automatismo, in linea con quanto chiesto dalla Corte di giustizia.
A cura della Redazione Legale di TuttoGare PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7315/2026, pubblicata il 05/10/2026.

