Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3210 ha risposto al seguente quesito:
La presente per chiedere se la polizza che l’esecutore dei lavori deve costituire e consegnare ai sensi dell’art. 117 comma 10 è obbligatoria anche in caso: – di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00? – di affidamento diretto di lavori di modico valore (inferiore a euro 5.000,00)? – di affidamento diretto di lavori che non consistono in lavori di costruzione di opere o lavori di costruzione su impianti come ad esempio lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale?
Risposta aggiornata
La risposta è affermativa. Si veda, comunque, l’art. 117, c. 14 del Codice dei contratti pubblici: “Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione”.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 21/02/2025

