Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 2844 del 12 giugno 2017 interviene in tema di costo del lavoro, sua variabilità, individuazione da parte della stazione appaltante e diversa quantificazione da parte della singola impresa, ai sensi dell’articolo 23 e 97 del codice dei contratti.
L’utilizzo di una formula matematica, sia pure in una gara condotta secondo il criterio del prezzo più basso, non è precluso, laddove tale formula sia effettivamente funzionale a soddisfare l’esigenza, derivante dal possibile diverso costo del lavoro e della sicurezza indicato dai singoli concorrenti in sede di gara, di ricondurre tutte le offerte a una percentuale di ribasso che consenta la redazione di una graduatoria.
A cura di ASFEL del 21/06/2017
